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Art. 541 - Pene accessorie ed altri effetti penali (1)

[1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della potestà dei genitori o dell’autorità maritale (1) o l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

2. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 (2) importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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