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Art. 542 - Querela dell’offeso (1)

[1. I delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

2. La querela proposta è irrevocabile.

3. Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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