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CAPO IV - DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI, I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI

Art. 295 - Attentato contro i Capi di Stati esteri

1. Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del capo dello Stato estero il colpevole è punito con la morte (1), nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l’ergastolo.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 296 - Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri

1. Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 297 - Offesa all’onore dei capi di Stati esteri (1)

[1. Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 298 - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri (1)

[Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomatica, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni].

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (1)

1. Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 85/2006.

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Art. 300 - Condizione di reciprocità

1. Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

2. I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell’articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.

3. Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.

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