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Art. 298 - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri (1)

[Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomatica, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni].

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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