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Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (1)

1. Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 85/2006.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 299 è stato oggetto di riforma da parte della L. 85/2006 che ha modificato il testo previgente inserendo, a indicare la modalità tipica del vilipendio, la locuzione "con espressioni ingiuriose" la cui portata deve essere limitata alle sole condotte di "vilipendio linguistico", cioè meramente verbali. Quanto alla nozione di Stato estero, non vi si può fare rientrare l’Unione europea che è invece un’organizzazione internazionale ed è dunque priva del requisito della statualità (Tribunale Agrigento, Sez. 1, 1027/2018).