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Art. 300 - Condizione di reciprocità

1. Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

2. I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell’articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.

3. Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.

Rassegna di giurisprudenza

Agli effetti dell’art. 300, si ha reciprocità sempre che lo Stato estero consideri alla stessa stregua nei loro elementi essenziali i delitti a contenuto analogo commessi nel suo territorio (Sez. 1, 8 marzo 1951).