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Art. 295 - Attentato contro i Capi di Stati esteri

1. Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del capo dello Stato estero il colpevole è punito con la morte (1), nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l’ergastolo.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 295 concerne la libertà personale, intesa come bene fisico, suscettibile di offesa attraverso ogni forma di intervento diretto che sia di ostacolo alla libertà di locomozione e comunque incida sulla libera disponibilità della persona, mentre l’art. 296 riguarda la libertà morale, concepita come facoltà di libera determinazione e quindi come intima e normale attività dello spirito (Sez. 1, 947/1979).