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Art. 296 - Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri

1. Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 295 concerne la libertà personale, intesa come bene fisico, suscettibile di offesa attraverso ogni forma di intervento diretto che sia di ostacolo alla libertà di locomozione e comunque incida sulla libera disponibilità della persona, mentre l’art. 296 riguarda la libertà morale, concepita come facoltà di libera determinazione e quindi come intima e normale attività dello spirito (Sez. 1, 947/1979).