Sezioni Unite: in caso di omicidio volontario è compatibile l’aggravante del nesso teleologico riferita alla rapina impropria
Sezioni Unite: in caso di omicidio volontario è compatibile l’aggravante del nesso teleologico riferita alla rapina impropria
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16114/2026, depositata il 4 maggio 2026, hanno dovuto risolvere la seguente questione di diritto: «Se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.».
L’orientamento prevalente
Le Sezioni Unite, in primo luogo, hanno dato conto dell’orientamento ritenuto numericamente prevalente, secondo il quale, in riferimento al delitto di omicidio volontario, si deve escludere la configurabilità di un concorso apparente di norme – in ipotesi da risolvere applicando il criterio di specialità posto dall’art. 15 c.p. – tra la circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale, ex artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, c.p., e il delitto di rapina impropria ex art. 628, secondo comma c.p., consumata o tentata, quando la violenza che integra quest’ultima abbia cagionato la morte della persona offesa.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità che ha aderito a questo orientamento ha affermato che, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell'impossessamento, abbia cagionato la morte della persona offesa, la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 2, c.p., contestata in relazione al reato di omicidio, non può ritenersi assorbita nel reato di rapina, poiché non sussiste incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e tale aggravante.
Inoltre, sul piano dell’elemento soggettivo, il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurirebbe la sua funzione nell’ambito di tale fattispecie, «contenendo l’estensione della rilevanza penale dell'esercizio della violenza», mentre «la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, c.p. svolgerebbe la funzione di collegare le due autonome fattispecie di reato, tra di loro non sovrapponibili, di rapina impropria ed omicidio».
Quindi, la configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, c.p., in caso di rapina impropria (consumata o tentanta) rispetto al reato di omicidio volontario (consumato o tentato) non produce una duplicazione suscettibile di generare un fenomeno di concorso apparente di norme coesistenti, regolato dall’art. 15 c.p., «in quanto il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione all’interno di tale fattispecie, mentre il nesso consequenziale opera al di fuori di essa, poiché aggrava il reato contro la persona a causa del suo collegamento funzionale con il delitto contro il patrimonio, è stata condivisa, tra le altre, da Sez. 1, n. 46869 del 25/05/2022, Ursan, Rv. 284038 - 01; Sez. 1, n. 13012 del 18/12/2019, dep. 2020, El Makni, non mass.; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019, Ruszo, Rv. 276333 – 01».
L’orientamento minoritario
Le Sezioni Unite hanno perciò esposto anche le ragioni dell'orientamento contrario, secondo il quale, in applicazione della regola generale stabilita dall’art. 15 c.p. e del principio per cui lo stesso fatto non può essere valutato più volte a carico del medesimo soggetto, con riferimento ai rapporti tra rapina impropria, tentata o consumata, ed omicidio volontario, tentato o consumato, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità, che è elemento costitutivo della rapina impropria, di cui all’art. 628, c. 2 c.p., non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall’art. 576, primo comma, n. 1, in relazione all’art. 61, primo comma, n. 2, c.p.
Infatti, secondo tale orientamento, il principio di specialità imporrebbe di ritenere assorbita nel delitto di rapina impropria la circostanza del nesso consequenziale che aggrava il delitto contro la persona, «in quanto la volontà dell'agente di assicurarsi il bene sottratto o di garantirsi l'impunità usando violenza rientrerebbe, di per sé, quale elemento costitutivo, nella struttura del delitto di rapina impropria: le due disposizioni coinciderebbero sia quanto alle modalità commissive, sia quanto al finalismo della condotta, e detta coincidenza andrebbe necessariamente valorizzata, posta la natura soggettiva dell'aggravante, che, se applicata, duplicherebbe l'effetto sanzionatorio già compreso nella rapina impropria, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale».
Pertanto, «sussisterebbe, quindi, un rapporto di genere a specie tra la fattispecie circostanziale e l’art. 628 secondo comma, cod. pen., in virtù del quale quest'ultima incorporerebbe l'elemento intenzionale in cui si sostanzia l’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., poiché la finalità di assicurarsi il provento criminoso o l'impunità si esaurisce nel dolo specifico che integra la rapina impropria».
La posizione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento ritenuto maggioritario. In primis, hanno riaffermato che il reato di rapina, per quanto sia incluso nel libro del Codice penale relativo ai delitti contro il patrimonio, ha natura plurioffensiva, in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesa aggredita per la realizzazione del profitto.
Con riguardo alla fattispecie descritta dal primo comma dell’art. 628 c.p., la c.d. “rapina propria”, la violenza o la minaccia costituiscono il mezzo dell’agente per sottrarre il bene al detentore ed impossessarsene. Precisamente, quindi, la violenza o la minaccia rappresentano il mezzo precedente o concomitante rispetto alla spoliazione, utilizzato per perseguire l'offesa al patrimonio: «si configura, pertanto, un rapporto di strumentalità tra violenza o minaccia, da un lato, e sottrazione, dall’altro».
Il momento consumativo, inoltre, è quello in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per un breve arco di tempo, a nulla rilevando il fatto eventuale che l’avente diritto riesca a riacquistarne il possesso.
Nella fattispecie descritta dal secondo comma dell’art. 628 c.p., la c.d. “rapina impropria”, «la sequenza fra la violenza o minaccia, da un lato, e la sottrazione, dall'altro, risulta invertita dal punto di vista cronologico, ed il nesso che deve intercorrere tra le une e l'altra è caratterizzato dal requisito dell'immediatezza». Peraltro, tale immediatezza non impone la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o minaccia, poiché è «sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà della condotta volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità».
Per la consumazione della rapina impropria, è sufficiente che l’agente, compiuta la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, o l’impunità. Non è invece necessario che l’agente consegua l’impossessamento della res, in quanto l’impossessamento non costituisce l’evento del reato ma un elemento del dolo specifico.
Le Sezioni Unite, quindi, hanno riconosciuto che la rapina, in entrambe le sue connotazioni, è un reato complesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84 c.p.: infatti, risulta dalla «“commistione del reato di furto con il corrispondente reato relativo al tipo di violenza di volta in volta esercitata (percosse, minacce)” (Sez. U, n. 34592 del 19/04/2012, Reina, cit.)». Sul medesimo trattamento sanzionatoria che connota le due indicate forme del delitto di rapina, inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto la non manifesta irragionevolezza con la sent. n. 190/2020.
Considerata la natura di reato complesso della rapina, i delitti-componenti che la integrano rimangono in essa assorbiti fintanto che la loro offensività non eccede la soglia di tipicità prevista dallo stesso art. 628 c.p.
Pertanto, tale effetto di assorbimento, secondo le Sezioni Unite, non può verificarsi nel caso in cui la condotta ecceda la soglia di tipicità dei singoli illeciti che compongono la fattispecie criminosa.
La circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, c.p. aggrava il reato nei casi in cui esso sia stato commesso «per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato».
Tale circostanza aggravante pone un problema di possibile concorso apparente di norme, «che si configura quando il confluire di più disposizioni - incriminatrici o circostanziali, ma anche giustificanti, esimenti o estintive - regolatrici di un medesimo fatto, ovvero della "stessa materia" (cfr. art. 15 cod. pen.), risulta meramente apparente, perché in realtà è una soltanto la norma che in concreto disciplina il caso di specie».
Le Sezioni Unite, perciò, hanno dato conto del fatto che nel diritto positivo, il fenomeno del concorso apparente di norme è disciplinato da tre disposizioni:
«- l’art. 15 cod. pen. stabilisce che, quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, opera, salvo che sia diversamente stabilito, il principio di specialità, in applicazione del quale la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale;
- l’art. 84, primo comma, cod. pen. stabilisce che le disposizioni in tema di concorso di reati (artt. 71-83 cod. pen.) non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato;
-l’art. 68 cod. pen. riguarda i rapporti tra elementi integranti unicamente circostanze del reato ed è quindi palesemente privo di rilievo ai fini della risoluzione dell'odierna questione controversa.
Il principio di specialità definito dall’art. 15 cod. pen. consente, dunque, alla legge speciale di derogare a quella generale, ma soltanto nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la "stessa materia".
In tale prospettiva, “norma speciale” è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale, presentando altresì uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, con una struttura tale che l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, cit.)».
Il principio di specialità postula quindi che più norme si riferiscano in astratto alla «stessa materia» – che secondo la giurisprudenza di legittimità è la medesima fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico che integra l’ipotesi di reato – e comporta che la norma speciale deroghi a quella generale.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto che «Nel caso in esame non è però individuabile - dal confronto strutturale tra gli elementi costitutivi e circostanziali che concorrono a definire le fattispecie astratte de quibus - una norma che, oltre a tutti gli elementi costitutivi e circostanziali dell'altra, contenga uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, e non è, quindi, enucleabile un rapporto di specialità, perché nessuna di esse è speciale rispetto all'altra, essendo l'evento-morte elemento costitutivo di una soltanto di esse, e l'aggressione al patrimonio della vittima elemento costitutivo unicamente dell'altra».
Al contrario, «tra le fattispecie de quibus risulta configurabile un rapporto di c.d. “specialità reciproca bilaterale per aggiunta”, che è caratterizzata dal fatto che ciascuna delle fattispecie concorrenti presenta, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, cit.; in argomento, cfr. anche Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit., che propone l'esempio del rapporto tra violenza sessuale, con gli elementi specializzanti della violenza e minaccia, ed incesto, con l'elemento specializzante del rapporto di parentela o affinità).
Come già affermato da questa Corte (Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, cit.; Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, cit.), in tema di concorso apparente di norme, l’art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola "specialità unilaterale", giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la "specialità reciproca" o "bilaterale", non evidenziano alcun rapporto di genus ad speciem, pacifico essendo che deve essere individuata come "norma speciale" "quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale" (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, cit.)».
La Corte ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. "impropria", tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, c.p.