Violenza sessuale: l’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche è integrabile solo se funzionale alla commissione degli atti
                
                
                
                
                                  Violenza sessuale: l’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche è integrabile solo se funzionale alla commissione degli atti
La Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 29944/2025, si è pronunciata sull’aggravante del reato di violenza sessuale prevista nell’art. 609-ter, comma 1, n. 2 del Codice penale.
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello di Perugia ad anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui all’art. 609-bis comma 1, 609-ter comma 1, n. 2 e 61 comma 1, n. 5 del Codice penale, per aver condotto la persona offesa nel proprio ufficio, ubicato presso la discoteca, e per averla immobilizzata allo scopo di costringerla a subire un rapporto sessuale con penetrazione, con le circostanze aggravanti di aver usato sostanze alcoliche e della minorata difesa.
Con il secondo motivo di ricorso, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter comma 1, n. 2 C.p. dell’aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche.
Infatti, il ricorrente ha specificato che profittare della condizione discendente dall’assunzione di alcol non equivale a provocare o agevolare tale condizione. In più, il ricorrente ha altresì rappresentato di aver offerto bevande alcoliche a diversi soggetti la stessa sera oltre alla persona offesa.
La Suprema Corte, tuttavia, ha sostenuto che le offerte alcoliche dell’imputato erano funzionali alla commissione di atti sessuali non consenzienti.
La persona offesa, infatti, nel momento in cui si trovava ormai in stato di ebrezza, è stata condotta sottobraccio dall’imputato nel suo ufficio al fine precipuo di costringerla a consumare rapporti sessuali.
La Cassazione penale, pertanto, si è espressa sulla configurabilità dell’aggravante speciale prevista dall’art. 609-ter, comma 1, n. 2 del Codice penale, affermando che l’assunzione di bevande alcoliche o narcotiche deve essere provocata o agevolata dall’autore del fatto e deve essere funzionale alla realizzazione degli atti sessuali. La configurabilità dell’aggravante a effetto speciale, invece, deve essere esclusa quando l’autore della violenza sessuale ha solamente approfittato della condizione discendente dall’assunzione di bevande alcoliche o narcotiche.