Scenari “neocostituzionali” per nuovi diritti, istituti e normative  strategiche nazionali derivanti ex iure dagli sviluppi storico-evolutivi del caso “circeo” come fonte “atipica” di riconoscimento del crimine di violenza e stupro come delitto contro la persona

Analisi scientifico-evolutiva per nuove leggi, istituti e diritti “neocostituzionali” strategici
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Scenari “neocostituzionali” per nuovi diritti, istituti e normative  strategiche nazionali derivanti ex iure dagli sviluppi storico-evolutivi del caso “circeo” come fonte “atipica” di riconoscimento del crimine di violenza e stupro come delitto contro la persona

 

Analisi scientifico-evolutiva per nuove leggi, istituti e diritti “neocostituzionali” strategici

 

La realtà storico-evolutiva in divenire richiede uno sforzo da parte dello Stato al fine di ammodernare una pluralità copiosa di normative e istituti di interesse e rilievo fondamentale Strategico Nazionale. 

La accertata presenza di carenze e vuoti normativi “NeoCostituzionali” interessa, gerarchicamente parlando, il livello superiore delle Fonti Costituzionali Interne e si associa molto spesso ad una assenza di armonizzazione tra la normativa interna e il Sistema delle Fonti Comunitarie ed Internazionali. A questo proposito si può far riferimento alla nuova Direttiva AntiCorruzione 234/2023 in via di sviluppo che,  altro non è che il portato evolutivo della fondamentale e consolidata Direttiva UE 1673/2018 sul Riciclaggio ed il suo reato presupposto di Corruzione.

Un esempio fra tutti sono le Normative Strategiche Nazionali derivanti dalla Legge n. 127 del 1997 a cui hanno fatto seguito le Disposizioni ex Legge n.133/2019 che hanno affrontato in modo innovativo a livello metodologico statale globale la necessita’ di creare strutture ad hoc statali governative atte a monitorare ed in particolare a determinare ex novo un sistema di fonti normative uniche in materia di attività strategiche nazionali ed in termini specifici di disciplina nazionale dei c.d. Poteri Speciali.

Un altro esempio paradigmatico, seppur a livello “micro” normativo penale e costituzionale, può essere rappresentato dal Decreto c.d. “Rave” party convertito in Legge n.199 del 31 Dicembre 2022 per la sua valenza evolutiva relativamente a fattispecie multilivello in ambito penale, costituzionale e pubblico oltreché di diritto degli enti locali.

In particolare, la suindicata Legge n.199 del 31 Dicembre 2022, può essere  considerata il fattore guida o anche il minimo comune denominatore di una serie di riforme strategiche capaci, nell’ambito della c.d. riforma della giustizia e nell’ottica democratica internazionale penal – preventiva a tutela dei diritti fondamentali della persona umana, di dar vita ad una serie di provvedimenti anche con atti amministrativi di primo livello (DPCM o DM ad es, ma anche DLGS e DL) finalizzati a tutelare ex ante possibili influenze negative e compromettenti incolumità fisiche o morali della persona nei casi di sospette azioni collettive: terrorismo, associazioni segrete lobbistiche deviate, mafia economica e politica, semplice associazionismo a finalità  delinquenziali.

Il potenziamento dei Poteri Speciali in seno sia alle task force di Esperti Scientifici Funzionari delle Procure e dei Ministeri che agli organi di polizia e finanza unito all’uso di cabine di regia speciali a livello statale centrale e all’analisi e allo studio di fattori antropologici e sociali, renderebbe possibile quel processo di sviluppo normativo penal – preventivo ad oggi assente in grado di tutelare i diritti fondamentali della persona e  facente parte di una nuova virtuosa disciplina penale e processuale penale sia comunitaria che internazionale. 

Sul piano internazionale la disciplina evolutiva anche atipica sta determinando innovativi sviluppi anticorruttivi estesi ai Reati Economici Internazionali divenuti mappabili in modo dettagliato ex ante. Il Protocollo Odebrecht/Braskem in materia basato sul nuovo accordo di patteggiamento nell’ambito dell’azione penale preventiva permette, per esempio, di colmare quei vuoti normativi che non consentivano di “tracciare” movimentazioni finanziarie sospette su elevatissimi capitali finanziari e digitali capaci di mettere a rischio default intere economie statali.  

A questo Protocollo si è aggiunta la Disciplina Comunitaria sull’Anticorruzione estrinsecatasi nella Direttiva AntiCorruzione 234/2023 e nella Direttiva UE 1673/2018 sul Riciclaggio ed il suo reato presupposto di Corruzione. 

Il processo legislativo internazionale in atto sta determinando un quadro evolutivo che può comportare anche in ambito Penale - Amministrativo una svolta storico giuridica e un cambiamento globale a carattere amministrativo dell’intero sistema pubblico statale ed internazionale. La ricaduta di tale processo si esplica nell’evoluzione delle discipline interne di diritto degli enti locali e non solo quindi su quelle penali e processuali di base.

È bene comunque rammentare come anche l’efficacia di alcuni recenti provvedimenti legislativi (Legge 191 del 2022) abbia avuto un impatto sul fondamentale settore della Sicurezza Nazionale e delle Attività Strategiche ad ampio raggio sia per gli effetti altamente innovativi sul diritto e sul processo penale sia per gli importanti raccordi creati con gli ambiti costituzionali e pubblici a loro volta necessari per un’indispensabile evoluzione normativa in materia.

L’ultima Legge 136/2023 improntata sull’ottica dello sviluppo dei fondamentali Poteri Speciali della suindicata Legge 133/2019 rappresenta il cammino legislativo in itinere e de iure condendo da intraprendere in particolare per le “Disposizioni urgenti a tutela degli Utenti in materia di Attività Economiche, Finanziarie ed Investimenti Strategici”. Sul piano giuridico essa si ricollega al dictum risolutorio in materia di Poteri speciali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di Sicurezza Nazionale ed Attività Strategiche con cui si è tentato di implementare e pianificare dal punto di vista economico e finanziario la Tutela dello Sviluppo Imprenditoriale e Industriale Strategico.

La Legge 133/19 a cui si è già fatto riferimento aveva in particolare sul punto approfondito il fondamentale aspetto guida di tutela della funzione essenziale dello Stato e delle garanzie delle prestazioni di servizi essenziali per il mantenimento delle fondamentali attività civili, sociali ed economiche di sviluppo degli interessi nazionali, attraverso l’istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, poi reso effettivo attraverso il Dlgs n. 233 del 2021 che ha determinato il funzionamento nei poteri speciali suindicati dell’importante Agenzia della Cybersicurezza nazionale. 

Inoltre, la Legge n.24 del 2007 aveva rappresentato un primo passo in avanti sui fondamentali Poteri Speciali delle attività strategiche e ai fini dello sviluppo multi settore di tali postulati guida rappresentando così una prima disciplina complessa sui sistemi d’informazione per la Sicurezza della Repubblica e del Segreto di Stato. 

In definitiva sono numerosi i campi, i settori e le discipline giuridiche su cui sarebbe possibile applicare i principi guida della Sicurezza Nazionale e dei fattori multilivello e multidisciplinare delle attività Strategiche Nazionali considerando anche l’inesistente copertura normativa della disciplina economico finanziaria soggetta a continui fenomeni inflattivi di instabilità costante.  

L’effetto derivato è la creazione di nuovi parametri normativi strategici univoci e trasparenti.

Soltanto attraverso una visione comparatistica giuridica ordinamentale e storica antropologica evolutiva del fenomeno come conquista moderna del Diritto a livello scientifico e di tutela universale dei Diritti Fondamentali della persona è possibile far emergere tali esigenze di carattere nazionale e “universale”.

L’esame analitico e di ricerca multidisciplinare da prettamente normativo e storico normativo si deve elevare a forme di indagine antropologica e sociologica dei nuovi Scenari Costituzionali con una forte apertura ai diritti umani universali.

È necessario intraprendere nuovi percorsi normativi con il fine di dar valore a determinanti  “psicologiche” sia collettive che costituzionali.

Proprio nell’ambito delle determinanti c.d. psicologiche collettive un caso storico da analizzare è senz’altro il “delitto del Circeo” per il cambiamento che esso ha determinato nell’ordinamento giuridico interno dalla metà degli anni settanta.

Prima di tale fatto storico non esisteva, infatti, né il delitto di violenza sessuale, né nello specifico una vera e propria catalogazione sistematica dei delitti della persona come vuole il più moderno orientamento.

Grazie ai movimenti femminili e ai fermenti positivi di quel periodo l’evoluzione storico - giuridica che ne è derivata ha determinato un fondamentale passo in avanti rispetto al retrogrado sistema ordinamentale a cui prima di quel momento si faceva riferimento. Prima di quel momento l’offesa e l’offensività dei delitti a sfondo sessuale venivano concepite soltanto come lesioni dell’interesse pubblico della c.d. morale.

Con il “delitto del Circeo” si è attivato un importante e fondamentale processo di trasformazione storico-giuridico che ha finalmente portato al riconoscimento della fattispecie tipica e specifica del delitto per lesione alla persona dal punto di vista sessuale nonché alla tutela effettiva dei diritti della persona così come attualmente tutelati sia in ambito costituzionale che internazionale. 

In particolare, all’epoca del “Delitto del Circeo” sussisteva ancora la pratica del matrimonio “riparatore” inteso come elemento di risanamento a livello morale nei casi di stupro o violenza sessuale. 

Per dirla in senso Fisico Teorico comparatistico,  l’ordinamento giuridico (penale) ha  compiuto un salto in avanti “quantistico” passando dal reato contro il buon costume, tra l’altro anche difficilmente sanzionabile  a causa della sua portata fin troppo generalista, al nuovissimo crimine contro la persona inteso come coercizione sia della libertà personale che di quella sessuale e che troverà piena attuazione con la Legge n.66 del 1996, anch’essa di portata e rilievo strategico nazionale potenzialmente estensivo ex ante ed ex post.

È bene evidenziare come il cambiamento legislativo sia avvenuto in un contesto carente dal punto di vista della condivisione dei principi garantisti sia di ispirazione europea (CEDU) che internazionale motivo per il quale probabilmente il fattore preventivo penalistico di repressione culturale del fenomeno non ha dato alcun frutto scientifico. 

Lo Stato ha tentato di eliminare giuridicamente i retaggi primitivi storico - antropologici del fenomeno della Violenza di Genere attraverso l’abolizione radicale di ogni forma di tutela nei confronti di coloro che commettono la violenza sessuale tuttavia, si registra un’insufficienza del cambiamento legislativo proprio perché esso non procede di pari passo con le evoluzioni internazionali culturali e sociali di tutela dei diritti fondamentali.

È auspicabile che una concreta repressione si possa ottenere solo mediante una regolarizzazione normativo strategica accompagnata ad ampie vedute scientifiche e culturali.

In ambito comunitario, il principio neocostituzionale di parità di trattamento fra uomini e donne recepito dall’art.119 del Trattato CEE, come diritto a “pari retribuzioni per pari lavoro” dovrebbe fungere per gli Stati membri da guida necessaria per l’effettività delle pari opportunità anche contro le derive di violenza sessuale e di genere. 

Si è infatti definito un programma – dovuto agli art.2, 3 ,13,137 e 141 del Trattato di Amsterdam oltre ad una serie di Direttive predisposte in materia - composto da una serie di strumenti comunitari a tutela del principio di pari accesso al lavoro, formazione ed evoluzione professionale a pari condizioni di vita e lavoro fino ad addivenire al principio di non discriminazione in base al sesso o inclinazione sessuale proposto dalla Conferenza Intergovernativa per la riforma dell’UE e dello stesso Trattato. 

Tali postulati sostanziali di diritto ritenuti fondamentali per gli Stati membri dovrebbero consolidarsi quali tutele universali giurisdizionali ai fini non solo della parità di trattamento ma anche della non discriminazione e delle pari opportunità. 

In un’ottica di recepimento obbligatorio del principio di giurisdizione universale, come avvenuto per il caso “Circeo”, laddove l’ordinamento penale non consenta ancora di perseguire reati di rilevanza appunto “universale” per il principio di territorialità dello Stato in termini di giurisdizione e sua applicazione (da completarsi con l’eventuale estradizione del reo), dovrebbe essere possibile perseguire in deroga le violazioni rilevanti ai fini del diritto internazionale in tutti i tribunali del mondo, a prescindere dal luogo in cui è stato commesso il crimine. 

Tale principio di “Universalità” giurisdizionale dovrebbe essere inteso come vero e proprio diritto fondamentale neocostituzionale in grado di espandersi anche nelle altre giurisdizioni e settori giuridici (dal Civile al Societario ed Amministrativo).

In definitiva, come su analizzato, dato il deficit di democrazia di fatto da correggere in modo strutturale e completo e ravvisabile negli attuali evidenti limiti di produzione legislativa per nuovi diritti e fonti e non solo per l’analizzata carenza di ampie vedute strategiche-nazionali, necessita instaurare un processo di riforme legislative e costituzionali che colleghi direttamente la stessa procedura di approvazione legislativa ex art.72 cost e ss, alle garanzie neocostituzionali analitiche date dall’esame strategico della normativa da applicare al caso concreto, nell’ottica delle precedenti leggi richiamate (ad es.Legge 133/19 e Legge 136/2023 ad oggi solo timidamente abbozzate), senza più determinare “isterici” giochi burocratici parlamentari dovuti ai plurimi deferimenti degli esami legislativi,  a commissioni redigenti e referenti.

È evidente il fatto che gli attuali criteri procedurali abbiano dei notevoli limiti è quindi auspicabile che la coscienza della modernità definisca urgentemente un nuovo modello “aperto” di produzione legislativa strategicamente, scientificamente ed eticamente orientato.