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Art 609 bis c.p.: gli elementi necessari per configurare il reato di violenza sessuale

art. 609 bis c.p. violenza sessuale
art. 609 bis c.p. violenza sessuale

Art 609 bis c.p.: gli elementi necessari per configurare il reato di violenza sessuale
 

Il Tribunale di Patti, Sez. GUP, con sentenza del 18.01.2023 definisce gli elementi necessari per la configurazione del reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p
 

Art. 609 bis c.p.: i fatti e i profili giuridici analizzati

Una giovane donna veniva avvicinata da un concittadino che, percorrendo con quest’ultima un tratto di strada, le indirizzava una serie di apprezzamenti di natura sessuale e cercava di interagire fisicamente, ponendole una mano sulla spalla.

Condotto dinanzi al Tribunale di Patti, con rito abbreviato, il PM riteneva di poter circoscrivere la condotta dell’imputato nell’ipotesi di cui all’art. 609 bis c.p., nella forma del tentativo ai sensi dell’art. 56 c.p.

Tuttavia, al termine della requisitoria, il GUP presso il predetto Tribunale - dissentendo con la pubblica accusa - sottolineava l’assenza di elementi necessari per configurare la fattispecie de qua.

In effetti, secondo il Giudicante, per poter sussistere il delitto di violenza sessuale “per costrizione” è necessario che la persona offesa sia costretta a compiere o subire atti sessuali “con violenza o minaccia mediante abuso di autorità”.

Come per altre fattispecie che contemplano tra gli elementi costitutivi la violenza o la minaccia, anche per il delitto di violenza sessuale, affinché l’azione possa rientrare nell’alveo del tentativo punibile è imprescindibile che vi siano tracce, seppure embrionali, dell’azione tipica o comunque dell’inequivoca direzione della stessa all’uso della violenza o della minaccia per il perseguimento dell’evento voluto.

Pertanto, in assenza dei tratti tipici della violenza o minaccia, la condotta dell’agente non integra gli estremi del tentativo punibile, allorquando è ictu oculi evidente che gli atti posti in essere non possano essere congrui al raggiungimento dell’obiettivo descritto dal dettato normativo.

La vicenda de qua, infatti, sebbene rilevatrice delle malevole intenzioni dell’agente, è da inquadrarsi nell’ alveo degli atti meramente preparatori che - quindi- precedono il tentativo, così come descritto dall’art. 56 c.p.

L’imputato non aveva posto in essere alcuna forma di violenza - fisica o piscologica- e neppure alcun abuso di autorità per conseguire lo scopo illecito, per queste ragioni il Giudice dell’Udienza preliminare decideva di assolverlo per insussistenza del reato.