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Art. 118

Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei Codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

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