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Art. 125

L’autore è obbligato:

1)  a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2)  a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

 

L’autore ha altresì l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso.

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