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CAPO II-bis PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA

Art. 71

Norme generali

1. Per l’adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all’art. 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all’accertamento dell’identità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.

2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l’interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l’interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell’invito, il difensore è nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all’interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta o della proposta o all’inizio d’ufficio del procedimento.

4. Se l’interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo

comma dell’art. 635 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L’art. 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all’art. 212 dello stesso codice.

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Art. 71-bis

Udienza

1. L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero. L’interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

2. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d’appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.

3. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell’acquisizione in udienza dei documenti relativi all’osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

4. L’ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all’interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

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Art. 71-ter

Ricorso per cassazione

1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l’interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l’amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’art. 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresì, l’ultimo comma dell’art. 631 del codice di procedura penale.

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Art. 71-quater

Comunicazioni

1. Le comunicazioni all’interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuate ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura penale.

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Art. 71-quinquies

Revoca (1)

[Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell’art. 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 27, L. 663/1986.

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Art. 71-sexies

Inammissibilità

1. Qualora l’istanza per l’adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell’art. 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l’istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

2. Il decreto è comunicato entro cinque giorni all’interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

3. A seguito dell’opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza.

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