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Art. 71-quater

Comunicazioni

1. Le comunicazioni all’interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuate ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura penale.

Rassegna di giurisprudenza

Nel procedimento di esecuzione e sorveglianza l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale, e di carattere assoluto, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, 3003/2020).

L’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al TDS, dell’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata a seguito della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell’interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione (in quella fattispecie il difensore nominato in sede di cognizione era anche l’autore dell’istanza di concessione della misura alternativa) (Sez. 1, 21761 /2014). Ricorre l’omessa notifica del provvedimento conclusivo della procedura e, prima ancora, l’omessa rituale notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale. Ciò determina la mancata regolare instaurazione del contraddittorio processuale e l’apparente esecutività dell’ordinanza emessa che, al contrario, proprio perché non notificata ritualmente non risulta essere divenuta esecutiva e come tale è suscettibile di impugnazione (Sez. 1, 2982/2020).

È principio consolidato quello secondo cui, in materia di benefici penitenziari ogni procedura è autonoma e richiede una nomina fiduciaria specifica, in difetto della quale il giudice di sorveglianza che procede è abilitato alla nomina di un difensore di ufficio. Nel caso di specie, a fronte di istanza rivolta al TDS, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., a seguito di ordine di esecuzione sospeso, il combinato disposto dei commi 1, 5 e 6 di detto articolo fissa la regola che il provvedimento è notificato, oltre che al condannato, al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio. È indubbio, perciò, che, in assenza di apposita nomina di altro difensore ad opera dell’interessato, legittimato a proporre l’istanza è il difensore del giudizio di merito cui l’ordine di esecuzione sospeso è stato notificato: a maggior ragione (nella sostanza) se, come nel caso in esame, si tratta di difensore di fiducia. Non si sarebbe, pertanto, dovuto procedere alla nomina di un difensore di ufficio per il procedimento di sorveglianza e i relativi avvisi, non avendo il condannato espressamente “nominato” altro difensore per assisterlo in detta fase, dovevano essere eseguiti al difensore della fase di merito. Non si sarebbe, invero, giustificata la sostituzione del difensore (legittimato a dare impulso ad una determinata procedura) con altro professionista nominato d’ufficio, per l’assistenza dell’interessato nel corso della medesima procedura. In ossequio ai principi di continuità ed effettività della difesa tecnica, la necessità che sia lo stesso difensore che è abilitato a proporre l’istanza quello cui va notificata la fissazione dell’udienza camerale trova conferma nella ratio della norma. Essa, prevedendo espressamente, la notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del merito e in assenza di diversa nomina dell’interessato, intende assicurare che non si verifichi nessun ritardo o iato nell’assistenza del condannato (Sez. 1, 2982/2020).

È vero che è in linea di massima un principio consolidato quello secondo cui, in materia di benefici penitenziari, ogni procedura è autonoma e a sé stante, e abbisogna perciò di apposita nomina fiduciaria, in difetto della quale il giudice di sorveglianza che procede è abilitato a procedere a nomina di difensore di ufficio. Tuttavia, proprio, nella situazione in esame, di istanza rivolta al TDS ai sensi dell’art. c.p.p. a seguito di ordine di esecuzione sospeso, il combinato disposto dei commi 1, 5 e 6 di detto articolo fissa la regola che il provvedimento è notificato, oltre che al condannato, al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio e che a proporre l’istanza è abilitato, assieme all’interessato, il difensore cui è stato notificato l’ordine di esecuzione ovvero quello allo scopo nominato a seguito di detta notifica. È indubbio, per ciò, che, in assenza di apposita nomina di altro difensore ad opera dell’interessato, legittimato a proporre l’istanza è il difensore del giudizio di merito cui l’ordine di esecuzione sospeso è stato notificato: a maggior ragione (nella sostanza), se, come nel caso in esame, si tratta di difensore fiduciario, la cui istanza è stata ritenuta ammissibile e decisa nel merito. Non è condivisibile, nel contesto dato, la tesi che sostiene la necessità o la legittimità della nomina di un difensore di ufficio per il procedimento di sorveglianza e i relativi avvisi, laddove il condannato non abbia espressamente “rinominato” il medesimo difensore per assisterlo in detta fase. Nessuna ragione logica o giuridica e nessun “principio” sulla “autonomia” delle singole procedure d’esecuzione o di sorveglianza può, infatti, giustificare la sostituzione del difensore che è legittimato a dare impulso ad una determinata procedura con altro nominato d’ufficio per l’assistenza dell’interessato nel corso della medesima procedura: a evidente e diretto discapito della continuità ed effettività della difesa tecnica. D’altronde, la necessità che sia lo stesso difensore che è abilitato a proporre l’istanza quello cui va notificata la fissazione dell’udienza camerale trova conferma nella ratio della norma che, prevedendo espressamente la notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del merito, e in assenza di diversa nomina dell’interessato la legittimazione di quello ad avanzare la richiesta di misura alternativa, intende assicurare che non si verifichi nessun ritardo o iato nell’assistenza del condannato (Sez. 1, 31860/2019).

Secondo quanto disposto dagli articoli 678 e 666 c.p.p., nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del difensore è necessaria. Ciò è specificamente previsto dal comma 4 dell’articolo 666 c.p.p., ove si dispone che “l’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore...”. Vale allora il principio fissato dalle SU, 24630/2015 proprio in materia di procedimento di sorveglianza, secondo cui “l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.” (Sez. 1, 31082/2019).

Non è prevista la notifica di un ulteriore avviso relativo all’udienza camerale al difensore di fiducia la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla notificazione dell’avviso stesso al difensore d’ufficio e all’interessato, essendosi già cristallizzata la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. In questa ipotesi, al difensore di fiducia spetta soltanto il diritto di intervenire all’udienza, con onere per il suo assistito di informarlo della data (SU, 24630/2015).

L’omessa notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all’intervento dell’interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell’udienza e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p. (Sez. 1, 36734/2015).