Art. 71-quinquies

Revoca (1)

[Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell’art. 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 27, L. 663/1986.

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