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Art. 71-sexies

Inammissibilità

1. Qualora l’istanza per l’adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell’art. 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l’istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

2. Il decreto è comunicato entro cinque giorni all’interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

3. A seguito dell’opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza.

Rassegna di giurisprudenza

Nel procedimento di sorveglianza deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo emesso dal presidente del TDS ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., dovendo la relativa decisione essere adottata dal TDS in composizione collegiale (Sez. 1, 50984/2019).

La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del presidente del TDS, non potendosi escludere la comparizione dell’interessato all’udienza camerale e l’indicazione in quella sede del domicilio (Sez. 1, 20479/2013).

Nel procedimento di sorveglianza, la dichiarazione di inammissibilità de plano, disciplinata dall’art. 666, comma 2, c.p.p., è consentita soltanto in presenza di condizioni processuali tassative, insussistenti nel caso in esame, riscontrate le quali è legittima l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio. Si consideri, in proposito, che il procedimento di sorveglianza deve sempre svolgersi, previo avviso alle parti processuali e ai difensori, con la partecipazione del PM e con l’obbligatoria assistenza del difensore, necessaria per la regolare instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che qualora, come nel caso in esame, non sia stata fissata l’udienza in camera di consiglio e sia stato adottato un provvedimento de plano, fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, si determina una nullità di ordine generale e assoluto, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. (Sez. 1, 29109/2019).

In tema di misure alternative l’irreperibilità dell’istante può certamente legittimare il rigetto della richiesta per motivi di merito, presupponendo le misure il contatto con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con l’autorità di polizia, sia nella fase istruttoria, sia in quella di esecuzione, ove il rapporto con tali soggetti istituzionali è oggetto di specifiche prescrizioni ed è comunque indispensabile ai fini dei relativi controlli. Nondimeno, per giurisprudenza costante, esso non costituisce una ipotesi d’inammissibilità rilevabile de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., sicché l’eventuale decreto di inammissibilità emesso dal presidente del TDS deve ritenersi illegittimo (Sez. 1, 1043/2019).

Costituisce causa di inammissibilità della domanda di affidamento in prova terapeutico, che può essere dichiarata de plano, la mancata o incompleta allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura di accertamento di tale condizione soggettiva e l’idoneità del programma concordato (Sez. 1, 45608/2010).

La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall’art. 666 c.p.p. e che il modello procedimentale è costituito, dunque, dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti: tuttavia, in forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del presidente del TDS, è adottata de plano, sentito il PM, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Ciò posto, nella giurisprudenza di legittimità sono state precisate le tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge, con la precisazione che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, 38784/2016).

La statuizione d’inammissibilità dell’istanza de plano ad opera del presidente del TDS è espressamente prevista dall’art. 666 c.p.p. comma 2 esclusivamente per le ipotesi in cui “la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge” o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata. Non risulta, dunque, già in astratto, compatibile con questioni interpretative di fatto e di diritto, che, oggettivamente, richiedono uno scrutinio valutativo articolato, involgendo temi come quelli, comunque, prospettati nell’istanza di affidamento in prova in esame (Sez. 1, 23864/2016).