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Art. 29

Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

1. I detenuti e gli internati sono posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell’avvenuto trasferimento.

2. In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.