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CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79

Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza

1. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

2. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

3. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l’ultimo comma dell’art. 68.

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Art. 80

Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

1. Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’art. 72.

2. L’amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.

3. Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. (1)

5. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall’art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.

6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell’art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite

nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

7. Le modalità relative all’assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

(1) Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. s), D.Lgs. 123/2018.

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Art. 81

Attribuzioni degli assistenti sociali

1. Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell’ambito dei centri di servizio sociale previsti dall’art. 72 della presente legge.

2. Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell’art. 72 della presente legge nell’ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi.

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Art. 82

Attribuzioni degli educatori

1. Gli educatori partecipano all’attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

2. Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

3. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

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Art. 83

Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori

1. La tabella dell’organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

3. Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

4. Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall’amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.

5. Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1° luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell’anzianità di cui al primo comma dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.

6. La nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

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Art. 84

Concorso per esame speciale per l’accesso al ruolo della carriera

di concetto degli assistenti sociali per adulti

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

2. Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

3. Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l’accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

4. Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia;

3) nozioni di diritto e procedura penale;

4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

5. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di corte d’appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatra o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

7. La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

8. I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

9. Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell’inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

10. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

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Art. 85

Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

1. Alla lettera e) dell’art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole “istituita o autorizzata a norma di legge”.

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Art. 86

Personale per gli uffici di sorveglianza

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati e del personale di cui all’art. 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

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Art. 87

Norme di esecuzione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia dell’istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

2. Fino all’emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

3. Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l’ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

4. Le disposizioni concernenti l’affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

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Art. 88

Attuazione dei ruoli del personale

1. L’istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l’ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l’istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l’ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

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Art. 89

Norme abrogate

1. Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l’ultimo capoverso dell’art. 207 del codice penale, l’art. 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

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Art. 90

Esigenze di sicurezza (1)

[Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 10, comma 2, L. 663/1986.

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Art. 91

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 12.911.422,47 (lire 25 miliardi) per l’anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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