Art. 86
Personale per gli uffici di sorveglianza
1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati e del personale di cui all’art. 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.