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Art. 87

Norme di esecuzione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia dell’istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

2. Fino all’emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

3. Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l’ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

4. Le disposizioni concernenti l’affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.