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Art. 91

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 12.911.422,47 (lire 25 miliardi) per l’anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.