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Art. 79

Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza

1. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

2. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

3. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l’ultimo comma dell’art. 68.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.