Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu’ elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e’ libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per: a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ da parte della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali e’ possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all’articolo 13, che hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e’ possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell’articolo 18, di seguito denominata: "COVIP"; d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di "fondo pensione", la quale non puo’ essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2.
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12; i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalita’ di partecipazione, garantendo la liberta’ di adesione individuale.
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita’ giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalita’ giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi’ nell’ambito della singola societa’ o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima societa’ od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.
3. L’esercizio dell’attivita’ dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e’ subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP puo’ determinare con proprio regolamento le modalita’ di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu’ decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina: a) i requisiti formali di costituzione, nonche’ gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; b) i requisiti per l’esercizio dell’attivita’, con particolare riferimento all’onorabilita’ e professionalita’ dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita’ di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; c) i contenuti e le modalita’ del protocollo di autonomia gestionale.
4. Chiunque eserciti l’attivita’ di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita’ di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita’ ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilita’
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e’ previsto il metodo elettivo secondo modalita’ e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ e per il quale non sussistano le cause di incompatibilita’ e di decadenza cosi’ come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita’ in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attivita’ svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile della forma pensionistica puo’ essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non puo’ essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e’ incompatibile con lo svolgimento di attivita’ di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le societa’ da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonche’ nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie sull’attivita’ complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilita’ per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’, per i quali non sussistano le cause di incompatibilita’ e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza e’ incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonche’ con lo svolgimento di attivita’ di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le societa’ da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa’ da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza e’ integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita’ riscontrate. 7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo 2407 del codice civile. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravita’, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che: a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 19; b) forniscono alla COVIP informazioni false; c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilita’ nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita’ di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
12. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attivita’, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita’, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con societa’ di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita’, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa’ immobiliari nelle quali il fondo pensione puo’ detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonche’ di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita’ connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di societa’ di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita’ istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o piu’ imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione e’ subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidita’ e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7. 6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita’ notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita’ di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita’ gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell’attivita’ dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalita’ con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; b) prevedere i termini e le modalita’ attraverso cui i fondi pensione esercitano la facolta’ di recesso, contemplando anche la possibilita’ per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita’ finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volonta’ di recesso dalla convenzione; c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita’ dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita’ del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita’ conferiti in gestione, restando peraltro in facolta’ degli stessi di concludere, in tema di titolarita’, diversi accordi con i gestori a cio’ abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita’ affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita’ ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne’ formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne’ possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e’ legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda e’ ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorita’ di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita’ omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita’ delle diverse convenzioni. 11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attivita’ nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita’, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorita’ di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne’ investire le disponibilita’ di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa’, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa’ medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne’ comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla societa’ emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa’ fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilita’ in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche’ l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita’ dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7.
Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita’ riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Art. 8.
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo’ essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari e’ attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e’ attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facolta’ per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entita’ della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalita’ e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari e’ stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di societa’ cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi’ delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e’ stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sara’ dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e’ consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: a) modalita’ esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, puo’ conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta puo’ essere successivamente revocata e il lavoratore puo’ conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta; b) modalita’ tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volonta’, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di piu’ forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e’ trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istit
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu’ elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e’ libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per: a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ da parte della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali e’ possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all’articolo 13, che hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e’ possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell’articolo 18, di seguito denominata: "COVIP"; d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di "fondo pensione", la quale non puo’ essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2.
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12; i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalita’ di partecipazione, garantendo la liberta’ di adesione individuale.
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita’ giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalita’ giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi’ nell’ambito della singola societa’ o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima societa’ od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.
3. L’esercizio dell’attivita’ dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e’ subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP puo’ determinare con proprio regolamento le modalita’ di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu’ decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina: a) i requisiti formali di costituzione, nonche’ gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; b) i requisiti per l’esercizio dell’attivita’, con particolare riferimento all’onorabilita’ e professionalita’ dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita’ di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; c) i contenuti e le modalita’ del protocollo di autonomia gestionale.
4. Chiunque eserciti l’attivita’ di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita’ di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita’ ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilita’
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e’ previsto il metodo elettivo secondo modalita’ e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ e per il quale non sussistano le cause di incompatibilita’ e di decadenza cosi’ come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita’ in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attivita’ svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile della forma pensionistica puo’ essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non puo’ essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e’ incompatibile con lo svolgimento di attivita’ di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le societa’ da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonche’ nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie sull’attivita’ complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilita’ per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’, per i quali non sussistano le cause di incompatibilita’ e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza e’ incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonche’ con lo svolgimento di attivita’ di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le societa’ da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa’ da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza e’ integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita’ riscontrate. 7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo 2407 del codice civile. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravita’, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che: a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 19; b) forniscono alla COVIP informazioni false; c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilita’ nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita’ di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
12. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attivita’, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita’, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con societa’ di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita’, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa’ immobiliari nelle quali il fondo pensione puo’ detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonche’ di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita’ connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di societa’ di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita’ istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o piu’ imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione e’ subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidita’ e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7. 6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita’ notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita’ di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita’ gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell’attivita’ dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalita’ con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; b) prevedere i termini e le modalita’ attraverso cui i fondi pensione esercitano la facolta’ di recesso, contemplando anche la possibilita’ per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita’ finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volonta’ di recesso dalla convenzione; c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita’ dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita’ del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita’ conferiti in gestione, restando peraltro in facolta’ degli stessi di concludere, in tema di titolarita’, diversi accordi con i gestori a cio’ abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita’ affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita’ ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne’ formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne’ possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e’ legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda e’ ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorita’ di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita’ omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita’ delle diverse convenzioni. 11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attivita’ nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita’, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorita’ di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne’ investire le disponibilita’ di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa’, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa’ medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne’ comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla societa’ emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa’ fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilita’ in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche’ l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita’ dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7.
Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita’ riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Art. 8.
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo’ essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari e’ attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e’ attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facolta’ per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entita’ della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalita’ e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari e’ stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di societa’ cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi’ delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e’ stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sara’ dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e’ consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: a) modalita’ esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, puo’ conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta puo’ essere successivamente revocata e il lavoratore puo’ conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta; b) modalita’ tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volonta’, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di piu’ forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e’ trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istit