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La sanzione Amministrativa accessoria per i datori di lavoro che impegnano lavoratori ExtraUE irregolarmente

Introduzione articolo 22 comma 12-ter del Decreto Legislativo n. 286/1998
La sanzione Amministrativa accessoria per i datori di lavoro che impegnano lavoratori ExtraUE irregolarmente
La sanzione Amministrativa accessoria per i datori di lavoro che impegnano lavoratori ExtraUE irregolarmente

Abbiamo avuto modo già di argomentare sull’occupazione irregolare di cittadini extraUe (contributo del 24 aprile 2017), ponendo in risalto la sanzione penale nella quale incorre il datore di lavoro  ex articolo 22 comma 12 del Decreto Legislativo 286/1998, che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Sanzione: reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 numero 109 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”(Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2012) ha introdotto l’articolo 22 comma 12-ter, statuendo quanto segue: “con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”.

La nostra Costituzione, all’articolo 10 recita: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

A questo, vada ad aggiungersi che la Convenzione di Ginevra del 1951, prevede l’accoglienza degli stranieri ma necessita anche verificare l’adeguatezza dei requisiti previsti dalla legge.

Quindi, bene l’accoglienza ma, per quanto ci occupa, sappia il datore di lavoro che non deve occupare alle proprie dipendenze stranieri in assenza di permesso di soggiorno, pena l’applicazione di sanzioni penali, ma ora, con l’introduzione del su evocato articolo 22 comma 12-ter del Decreto Legislativo 286/1998, anche di sanzioni amministrative accessorie, pari al costo medio di rimpatrio.

In vero, anche l’Italia, come è risaputo, sostiene costi esorbitanti per allontanare dal territorio quei cittadini extraUE che non sono in regola con le norme che ne consentano la regolare permanenza.

Permanenza, sovente, agevolata da una nicchia di datori di lavoro che fruiscono, illecitamente, di prestazioni di fatto, in violazione di Legge, rese da lavoratori irregolari.

Il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri della Giustizia, dell’Economia e del Lavoro, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 39 del 15 febbraio 2019, il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2018 n.151, avente ad oggetto: “Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Tale regolamento, costituito da tre articoli, stabilisce quanto segue:

Articolo 1. Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all’anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l’anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell’unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall’Istituto nazionale di statistica.

Articolo 2 Modalità di pagamento e riassegnazione dei proventi

1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all’articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dall’applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all’articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura e per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3. Determinazione del costo medio del rimpatrio

1. Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l’anno 2018 in euro 1398,00.

2. Con decreto del Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il costo medio del rimpatrio è determinato in aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno, sulla base dei medesimi criteri richiamati al comma 1.

 La sanzione, è stata stabilita nell’importo di euro 1.398,00 per l’Anno 2018.

In conclusione, è evidente che l’illegalità costa, sempre e comunque; personalmente ed economicamente.

Chissà se questa sanzione accessoria possa essere un ulteriore motivo di riflessione per evitare l’impiego illecito di manodopera extra UE, così da trovare un punto di incontro, evidenziando, comunque, la necessità di tutela per coloro i quali, in situazioni di maggiore vulnerabilità, preferiscono l’Italia, non solo perché nazione accogliente e umanamente disponibile, ma soprattutto perché osservante delle regole di diritto e non esclusivamente ideologiche.