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Gestione separata: escluso il riscatto dei contributi se l’assicurato ha diritto al supplemento di pensione

Nota a Corte di Cassazione, Sentenza 9 novembre 2010, n. 22747
Cassazione, Sentenza 9 novembre 2010, n. 22747

Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Lavoratori autonomi - Gestione pensionistica separata di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335 - Contributi versati - Insufficienza ai fini di autonoma pensione - Conseguenze - Pensionato presso diversa gestione - Diritto alla pensione supplementare - Soggetto non pensionato - Restituzione dei contributi - Configurabilità.

In tema di contributi versati alla gestione separata per i lavoratori autonomi presso l’Inps, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282 va interpretato - quanto alla sorte dei contributi versati alla Gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione colà di autonoma pensione - facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell’art. 1, comma 2, dello stesso D.M., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, dal momento che i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare; viceversa, nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. suddetto, e quindi con diritto alla restituzione dei contributi laddove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte.

1. Nihil sub sole novi in caso di insufficienza dei contributi versati alla gestione separata INPS ai fini della maturazione del diritto ad una autonoma pensione.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione conferma l’interpretazione già adottata dalle Sezione Unite in materia di diritto alla restituzione dei contributi versati alla gestione separata (Cass. 17 gennaio 2007, n. 879, in Giust. civ. Mass. 2007, 1, Foro it. 2007, 3, 764, Orient. giur. lav. 2007, 2, 418; e successiva conforme, Cass. 23 luglio 2010, n. 17355, in Giust. civ. Mass. 2010, fasc 7-8 pag. 1069).

Come noto, tutti i lavoratori autonomi che esercitano una attività professionale oppure di collaborazione, per cui non è prevista alcuna forma assicurativa pensionistica (tra cui i lavoratori autonomi occasionali, i collaboratori a progetto, i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, i professionisti iscritti in Albi privi di una cassa di categoria e i componenti degli organi di amministrazione e controllo ecc.) sono tenuti alla contribuzione presso la gestione separata INPS, istituita dalla legge di riforma del sistema pensionistico n. 335 del 1995 (c.d. legge Dini).

I contributi così versati hanno lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che dovrà garantire una pensione (di invalidità, di vecchiaia oppure ai superstiti), calcolata con il sistema contributivo, in presenza di un minimo di cinque anni di versamenti.

Ma qual è la sorte del montante contributivo accantonato qualora l’assicurato termini la propria vita lavorativa senza aver raggiunto il requisito minimo utile alla percezione della prestazione pensionistica?

L’ipotesi è disciplinata dal D.M. 2 maggio 1996, n. 282, il cui art. 1, comma 2, prevede che « qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990 nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 ».

L’articolo 4, secondo comma, del medesimo decreto stabilisce, invece, che gli assicurati che non conseguono il diritto alla pensione autonoma e che siano in possesso di determinati requisiti possono, in un arco temporale determinato, richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione.

2. Il contrasto sorto in giurisprudenza può essere così sintetizzato: ci si è chiesti se, nel primo quinquennio di operatività del decreto, il diritto alla restituzione dei contributi nel caso in cui l’iscritto cessi dalla assicurazione senza ottenere diritto a pensione presso la Gestione separata, sia o no escluso dalla circostanza in cui il medesimo possa acquisire, con i contributi versati, una pensione supplementare.

La prima pronuncia si è assestata sulla tesi affermativa.

Con sentenza n. 11377 del 17 giugno 2004 la Cassazione ha infatti ritenuto che il diritto alla pensione supplementare precluda il diritto alla restituzione, affermando che «con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi che vantano anche versamenti di contributi presso rassicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che possono computare tale contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della predetta gestione separata, ai sensi del D.M. n. 282 del 1996, art. 3 (in attuazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 30), il diritto alla restituzione dei medesimi contributi, previsto dall’art. 4, stesso D.M., presuppone che gli interessati non conseguano alla cessazione dell’attività lavorativa il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 3; pertanto, la restituzione non compete allorchè l’interessato consegua il diritto alla pensione supplementare, che è compresa fra i trattamenti a carico della predetta gestione».

Successivamente i Giudici di legittimità hanno mutato radicalmente indirizzo affermando, viceversa, che «la restituzione dei contributi spetta, per il periodo transitorio contestualmente determinato dal decreto ministeriale delegato, in favore degli iscritti, in possesso del prescritto requisito anagrafico dei sessanta anni di età, che - alla cessazione dell’attività lavorativa - non conseguano "il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all’art. 3" dello stesso decreto. Ne consegue, trattandosi di norma di carattere eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, che l’effetto ostativo alla restituzione dei contributi previsto in relazione alle suddette prestazioni previdenziali non può essere esteso all’ipotesi in cui agli iscritti, che non raggiungano presso la gestione separata i requisiti per il conseguimento della pensione autonoma, sia riconosciuta la pensione supplementare, la quale non è erogata dalla stessa Gestione separata, ma è posta a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento» (Cass. 19 agosto 2004, n. 16259, in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8; Cass. 8 febbraio 2005, n. 2436, in Dir. sicurezza sociale 2005, 656, con nota di RANIERI; Cass. 20 maggio 2005, n. 10660, inedita a quanto consta).

Il contrasto è stato così rimesso alle Sezioni Unite, che hanno sposato senza riserve la prima tesi.

Nell’occasione il collegio si è infatti espresso nel senso che « Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica separata di cui all’art. 2 comma 26 l. 8 agosto 1995 n. 335, che vantano anche versamenti di contributi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il d.m. n. 282 del 1996 va interpretato - quanto alla sorte dei contributi versati alla gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione colà di autonoma pensione - facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell’art. 1, comma 2, dello stesso d.m., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, perché i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare che il pensionato ha facoltà di richiedere; mentre nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva applicazione dell’art. 4 comma 2 dello stesso d.m. e quindi con diritto alla restituzione dei contributi, ove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte » (Cass. 17 gennaio 2007, n. 879, cit.).

3. Venendo ora al caso in esame, la vicenda muove dal ricorso presentato da un lavoratore che, esponendo (i) di aver cessato l’attività in ragione della quale aveva effettuato il versamento dei contributi alla gestione separata, (ii) di avere raggiunto il requisito dell’età anagrafica previsto dalla legge (sessanta anni), (iii) di non aver maturato alcuna pensione autonoma nella gestione separata e (iv) di aver inoltrato la domanda nel periodo previsto dal decreto 282/1996, aveva convenuto in giudizio l’INPS, per sentirlo condannare alla restituzione dei contributi dal medesimo versati nella predetta gestione separata.

Dal canto suo l’INPS aveva eccepito che il ricorrente non poteva fruire del rimborso, avendo egli titolo alla costituzione di una pensione supplementare in base ai contributi versati nella gestione autonoma.

Il giudizio si concludeva con l’accoglimento del ricorso, poi confermato in sede di appello.

La corte territoriale, in particolare, affermava che seppure esiste, in via generale, un principio per cui l’impossibilità di utilizzazione dei contributi legittimamente versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione, nel caso de quo, l’ordinamento stabilisce una eccezione, prevedendo per gli assicurati che hanno raggiunto, ad una certa data, l’età di 60 anni e che, alla cessazione dell’attività lavorativa, non conseguano né il diritto alla pensione autonoma nella gestione, né il diritto a pensione cumulando ai contributi versati nella gestione quelli versati all’A.G.O. per precedenti rapporti assicurativi, la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi inutilmente versati (art. 4, D.M. citato).

Data l’eccezionalità della norma, prosegue la Corte di merito, l’effetto ostativo alla restituzione dei contributi non poteva essere esteso all’ipotesi in cui agli iscritti, che non raggiungessero presso la gestione separata i requisiti per il conseguimento della pensione autonoma, fosse riconosciuta la «pensione supplementare», la quale non è erogata dalla gestione separata.

Avverso tale pronuncia l’ente previdenziale propone ricorso per cassazione, ottenendo la riforma a sé favorevole, sulla base del già richiamato precedente delle Sezioni Unite, dal quale si deduce che il diritto alla restituzione dei contributi previsto dall’art. 4, del citato D.M. presuppone che gli interessati non conseguano, alla cessazione dell’attività lavorativa, il diritto alla pensione autonoma o ad altro trattamento pensionistico a carico della gestione separata, nel cui ambito è da ritenersi compresa la pensione supplementare.

Cassazione, Sentenza 9 novembre 2010, n. 22747

Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Lavoratori autonomi - Gestione pensionistica separata di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335 - Contributi versati - Insufficienza ai fini di autonoma pensione - Conseguenze - Pensionato presso diversa gestione - Diritto alla pensione supplementare - Soggetto non pensionato - Restituzione dei contributi - Configurabilità.

In tema di contributi versati alla gestione separata per i lavoratori autonomi presso l’Inps, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282 va interpretato - quanto alla sorte dei contributi versati alla Gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione colà di autonoma pensione - facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell’art. 1, comma 2, dello stesso D.M., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, dal momento che i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare; viceversa, nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. suddetto, e quindi con diritto alla restituzione dei contributi laddove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte.

1. Nihil sub sole novi in caso di insufficienza dei contributi versati alla gestione separata INPS ai fini della maturazione del diritto ad una autonoma pensione.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione conferma l’interpretazione già adottata dalle Sezione Unite in materia di diritto alla restituzione dei contributi versati alla gestione separata (Cass. 17 gennaio 2007, n. 879, in Giust. civ. Mass. 2007, 1, Foro it. 2007, 3, 764, Orient. giur. lav. 2007, 2, 418; e successiva conforme, Cass. 23 luglio 2010, n. 17355, in Giust. civ. Mass. 2010, fasc 7-8 pag. 1069).

Come noto, tutti i lavoratori autonomi che esercitano una attività professionale oppure di collaborazione, per cui non è prevista alcuna forma assicurativa pensionistica (tra cui i lavoratori autonomi occasionali, i collaboratori a progetto, i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, i professionisti iscritti in Albi privi di una cassa di categoria e i componenti degli organi di amministrazione e controllo ecc.) sono tenuti alla contribuzione presso la gestione separata INPS, istituita dalla legge di riforma del sistema pensionistico n. 335 del 1995 (c.d. legge Dini).

I contributi così versati hanno lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che dovrà garantire una pensione (di invalidità, di vecchiaia oppure ai superstiti), calcolata con il sistema contributivo, in presenza di un minimo di cinque anni di versamenti.

Ma qual è la sorte del montante contributivo accantonato qualora l’assicurato termini la propria vita lavorativa senza aver raggiunto il requisito minimo utile alla percezione della prestazione pensionistica?

L’ipotesi è disciplinata dal D.M. 2 maggio 1996, n. 282, il cui art. 1, comma 2, prevede che « qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990 nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 ».

L’articolo 4, secondo comma, del medesimo decreto stabilisce, invece, che gli assicurati che non conseguono il diritto alla pensione autonoma e che siano in possesso di determinati requisiti possono, in un arco temporale determinato, richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione.

2. Il contrasto sorto in giurisprudenza può essere così sintetizzato: ci si è chiesti se, nel primo quinquennio di operatività del decreto, il diritto alla restituzione dei contributi nel caso in cui l’iscritto cessi dalla assicurazione senza ottenere diritto a pensione presso la Gestione separata, sia o no escluso dalla circostanza in cui il medesimo possa acquisire, con i contributi versati, una pensione supplementare.

La prima pronuncia si è assestata sulla tesi affermativa.

Con sentenza n. 11377 del 17 giugno 2004 la Cassazione ha infatti ritenuto che il diritto alla pensione supplementare precluda il diritto alla restituzione, affermando che «con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi che vantano anche versamenti di contributi presso rassicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che possono computare tale contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della predetta gestione separata, ai sensi del D.M. n. 282 del 1996, art. 3 (in attuazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 30), il diritto alla restituzione dei medesimi contributi, previsto dall’art. 4, stesso D.M., presuppone che gli interessati non conseguano alla cessazione dell’attività lavorativa il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 3; pertanto, la restituzione non compete allorchè l’interessato consegua il diritto alla pensione supplementare, che è compresa fra i trattamenti a carico della predetta gestione».

Successivamente i Giudici di legittimità hanno mutato radicalmente indirizzo affermando, viceversa, che «la restituzione dei contributi spetta, per il periodo transitorio contestualmente determinato dal decreto ministeriale delegato, in favore degli iscritti, in possesso del prescritto requisito anagrafico dei sessanta anni di età, che - alla cessazione dell’attività lavorativa - non conseguano "il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all’art. 3" dello stesso decreto. Ne consegue, trattandosi di norma di carattere eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, che l’effetto ostativo alla restituzione dei contributi previsto in relazione alle suddette prestazioni previdenziali non può essere esteso all’ipotesi in cui agli iscritti, che non raggiungano presso la gestione separata i requisiti per il conseguimento della pensione autonoma, sia riconosciuta la pensione supplementare, la quale non è erogata dalla stessa Gestione separata, ma è posta a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento» (Cass. 19 agosto 2004, n. 16259, in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8; Cass. 8 febbraio 2005, n. 2436, in Dir. sicurezza sociale 2005, 656, con nota di RANIERI; Cass. 20 maggio 2005, n. 10660, inedita a quanto consta).

Il contrasto è stato così rimesso alle Sezioni Unite, che hanno sposato senza riserve la prima tesi.

Nell’occasione il collegio si è infatti espresso nel senso che « Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica separata di cui all’art. 2 comma 26 l. 8 agosto 1995 n. 335, che vantano anche versamenti di contributi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il d.m. n. 282 del 1996 va interpretato - quanto alla sorte dei contributi versati alla gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione colà di autonoma pensione - facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell’art. 1, comma 2, dello stesso d.m., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, perché i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare che il pensionato ha facoltà di richiedere; mentre nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva applicazione dell’art. 4 comma 2 dello stesso d.m. e quindi con diritto alla restituzione dei contributi, ove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte » (Cass. 17 gennaio 2007, n. 879, cit.).

3. Venendo ora al caso in esame, la vicenda muove dal ricorso presentato da un lavoratore che, esponendo (i) di aver cessato l’attività in ragione della quale aveva effettuato il versamento dei contributi alla gestione separata, (ii) di avere raggiunto il requisito dell’età anagrafica previsto dalla legge (sessanta anni), (iii) di non aver maturato alcuna pensione autonoma nella gestione separata e (iv) di aver inoltrato la domanda nel periodo previsto dal decreto 282/1996, aveva convenuto in giudizio l’INPS, per sentirlo condannare alla restituzione dei contributi dal medesimo versati nella predetta gestione separata.

Dal canto suo l’INPS aveva eccepito che il ricorrente non poteva fruire del rimborso, avendo egli titolo alla costituzione di una pensione supplementare in base ai contributi versati nella gestione autonoma.

Il giudizio si concludeva con l’accoglimento del ricorso, poi confermato in sede di appello.

La corte territoriale, in particolare, affermava che seppure esiste, in via generale, un principio per cui l’impossibilità di utilizzazione dei contributi legittimamente versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione, nel caso de quo, l’ordinamento stabilisce una eccezione, prevedendo per gli assicurati che hanno raggiunto, ad una certa data, l’età di 60 anni e che, alla cessazione dell’attività lavorativa, non conseguano né il diritto alla pensione autonoma nella gestione, né il diritto a pensione cumulando ai contributi versati nella gestione quelli versati all’A.G.O. per precedenti rapporti assicurativi, la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi inutilmente versati (art. 4, D.M. citato).

Data l’eccezionalità della norma, prosegue la Corte di merito, l’effetto ostativo alla restituzione dei contributi non poteva essere esteso all’ipotesi in cui agli iscritti, che non raggiungessero presso la gestione separata i requisiti per il conseguimento della pensione autonoma, fosse riconosciuta la «pensione supplementare», la quale non è erogata dalla gestione separata.

Avverso tale pronuncia l’ente previdenziale propone ricorso per cassazione, ottenendo la riforma a sé favorevole, sulla base del già richiamato precedente delle Sezioni Unite, dal quale si deduce che il diritto alla restituzione dei contributi previsto dall’art. 4, del citato D.M. presuppone che gli interessati non conseguano, alla cessazione dell’attività lavorativa, il diritto alla pensione autonoma o ad altro trattamento pensionistico a carico della gestione separata, nel cui ambito è da ritenersi compresa la pensione supplementare.