La comunità energetica: definizione, quadro normativo e vantaggi

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La comunità energetica: definizione, quadro normativo e vantaggi
 

La comunità energetica: uno sguardo d’insieme

Una comunità energetica rinnovabile (CER) rappresenta una realtà associativa tra cittadini, attività commerciali, amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie risorse con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Questo modello di approvvigionamento energetico, solo apparentemente innovativo, affonda le sue radici già nell’Italia di fine Ottocento: l’esempio più celebre - e più risalente nel tempo - di comunità energetica è, infatti, la Società Elettrica di Morbegno (S.E.M), fondata in Valtellina nel 1897 e ancora operativa, la quale garantisce (attraverso otto impianti idroelettrici localizzati in Comuni limitrofi) un approvvigionamento energetico affidabile ad una rete di oltre 13.000 utenti.

Sebbene il concetto di comunità energetica sia indubbiamente evoluto nel tempo, anche in ragione dell’utilizzo di nuove fonti rinnovabili impiegate per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia, i presupposti alla base della sua costituzione e le sue finalità non sono cambiate, sia perché necessita della partecipazione aperta e volontaria di privati e/o istituzioni situate nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in quanto deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alle aree locali in cui opera.

I passi per formare una comunità energetica generalmente sono:

  • strutturazione della forma giuridica (di solito si tratta di associazioni);
  • individuazione del luogo ove fondare l’impianto di produzione energetica rinnovabile;
  • costruzione dell’impianto.

Secondo il rapporto "Comunità Rinnovabili 2022" di Legambiente, in Italia sono attualmente operative circa 100 Comunità Energetiche Rinnovabili e Configurazioni di Autoconsumo Collettivo, suddivise tra quelle effettivamente operative (35), quelle in fase di progettazione (41) e quelle in fase di avvio (24), ossia quelle che stanno cominciando ad avviare i loro primi passi verso la costituzione. Gli impianti di autoproduzione sono prevalentemente di dimensioni comprese tra i 20 e i 60 kW e coinvolgono una vasta gamma di attori (Comuni, famiglie, imprese private, enti pubblici, cooperative e persino aziende agricole) che mantengono i loro diritti di cliente finale e possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica.


La normativa europea

In quanto soggetto astrattamente dotato di personalità giuridica, le comunità energetiche rinnovabili sono state oggetto dell’attenzione tanto del legislatore europeo quanto di quello nazionale, i quali hanno definito la cornice normativa entro cui il modello in esame può essere utilizzato.

Successivamente alla ratifica dell'accordo di Parigi del 2015 (che ha per oggetto l'assunzione di impegni giuridicamente rilevanti finalizzati ad attivare un insieme di azioni volte a contrastare gli effetti negativi conseguenti ai cambiamenti climatici), la Commissione europea ha emanato una serie di atti che compongono il Clean energy for all europeans package, anche noto come Winter Package Clean Energy Package (CEP).

Si tratta, in sostanza, dell'assetto normativo europeo che impone ai singoli Stati membri l'adozione di Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed è composto da quattro direttive e quattro regolamenti; particolare importanza assume la direttiva UE 2018/2001 (c.d. RED II) che introduce la definizione di comunità energetica rinnovabile quale soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari".

Oltre alla definizione di CER propriamente detta, particolare rilievo assume un altro soggetto di diritto di nuovo conio, ossia la Comunità energetica dei cittadini (CEC) che si differenzia dalla prima in quanto ha un oggetto più ampio, operando non solo con fonti rinnovabili e non prevedendo limitazioni geografiche per produzione e consumo.
 

Le comunità energetiche in Italia

La normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili è disciplinata essenzialmente dall'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MISE) e nel D.Lgs. 199/2021 che attua la Direttiva Europea RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recependone il contenuto ed introducendo requisiti meno rigidi relativamente al dimensionamento, all'allacciamento e all'età degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Da ultimo, il Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, pubblicato lo scorso 23 gennaio 2024, stimola ulteriormente la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia. In particolare, il decreto reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia; inoltre, il decreto sopra citato indica i requisiti per l’accesso alla tariffa incentivante erogata sulla quota di energia condivisa dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Nel sito istituzionale di GSE sono già disponibili documenti, FAQ e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti alla creazione o alla partecipazione ad una CER; si segnala, inoltre, che i portali attraverso i quali presentare le richieste di accesso agli incentivi sono già operativi e liberamente consultabili.Inizio modulo


I vantaggi per la collettività e per il cittadino derivanti dalla partecipazione ad una CER

Le Comunità Energetiche rappresentano una grande opportunità di sviluppo in considerazione delle ricadute positive che portano con sé e che interesserebbero tanto l’ambito economico quanto quello sociale.

  • Quanto ai benefici economici, si rileva che, grazie ai meccanismi di incentivazione derivanti dall'energia prodotta e utilizzata, la comunità può generare un "reddito energetico" da distribuire, rappresentando un surplus remunerativo proveniente dall'energia prodotta; ne deriva che i risparmi energetici si traducono in riduzioni dei consumi e dei costi in bolletta, ai quali si aggiungono gli incentivi offerti dal GSE. Sembra quindi evidente che la CER rappresenta uno strumento di lotta alla povertà energetica, definita dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) come “la difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici oppure come la condizione per cui l’accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore a quanto socialmente accettabile”.
     
  • Rispetto poi ai benefici ambientali, le comunità energetiche favoriscono la diffusione delle fonti rinnovabili, soprattutto attraverso il fotovoltaico, senza escludere l'uso di altre tecnologie come l'eolico. Questo comporta una diminuzione delle emissioni dannose dei gas serra, come l'anidride carbonica, con un impatto positivo diretto sugli ecosistemi e sul cambiamento climatico. Inoltre, si evita la dissipazione di energia data dalla “perdita di rete”, stante la minore distanza da coprire.
     
  • Infine, le comunità energetiche promuovono l'aggregazione sociale sul territorio e educano i cittadini verso una cultura orientata alla sostenibilità urbana, coinvolgendo tutte le fasce sociali della popolazione. La creazione di una comunità sensibile alla sostenibilità ambientale favorisce la diffusione di modelli inclusivi e collaborativi che generano benefici per il territorio e i suoi abitanti. Le CER rappresentano quindi un'opportunità per sensibilizzare i consumatori sull'importanza delle risorse, promuovendo comportamenti virtuosi per contrastare la povertà energetica.Inizio modulo
     

Le iniziative sul territorio umbro: alcuni esempi

L’Umbria, costellata di piccole realtà locali fortemente radicate sul territorio, rappresenta il contesto ideale per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Ed infatti, nel contesto delle strategie tese ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, la Regione ha assegnato un ruolo cruciale alle CER, istituendo (lo scorso 4 maggio 2022) due tavoli tecnici atti a supportarne la diffusione tra i portatori di interessi pubblici e i soggetti aggregatori di tipo imprenditoriale.

Tra le esperienze più significative di CER operative si segnala quella nata a Marsciano, il cui impianto fotovoltaico è stato realizzato grazie al supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, ma anche la Comunità energetica Alto Orvietano che ha assunto la forma della società cooperativa, finalizzata a garantire ai cittadini aderenti un risparmio sul costo sempre crescente dell’energia. 

Animata dagli stessi propositi è anche la CERNARNI1, la prima comunità energetica presente sul territorio ternano che predilige l’uso di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia, consentendo ai privati di aderire come produttori o produttori-consumatori senza necessariamente dover cambiare il proprio fornitore di energia.


Conclusioni

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una risorsa infinita di opportunità (a livello sociale, economico, energetico ed ambientale) che al giorno d’oggi non è più prorogabile.

È altrettanto indubbio che la normativa – europea, internazionale ed italiana – deve strutturarsi ancor di più e prevedere maggiori incentivi per permettere uno sviluppo davvero significativo e su larga scala di questo modello di gestione energetica.