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Scuola: errore nell’assegnazione dell’incarico, ricorso d’urgenza e conciliazione giudiziale

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Scuola: errore nell’assegnazione dell’incarico, ricorso d’urgenza e conciliazione giudiziale
 

Il legislatore è sempre più orientato a favorire e privilegiare strumenti alternativi alla giurisdizione, quali – principalmente – la conciliazione la quale può rivelarsi di utile applicazione anche nelle controversie con la Pubblica Amministrazione in un’ottica di celerità a tutela del cittadino/ricorrente.

Per aversi la conciliazione, presupposto cardine e che abbia ad oggetto diritti “disponibili”, analogamente a quanto è previsto per le controversie di lavoro ex art. 410 c.p.c..

Quindi, la conciliazione giudiziale/stragiudiziale oltre a favorire una deflazione del contezioso in termini di costi/benefici potrebbe evitare – per l’Ente e dunque per la collettività – un’eventuale condanna in sede giurisdizionale alle spese di lite.

Orbene, con l’assistenza della Associazione Avvocati di diritto Scolastico veniva depositato ricorso di urgenza dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione lavoro, (rubricato al RG 1810/2022) per stabilire la giusta assegnazione della sede. Il caso riguardava un docente iscritto nelle GPS di Bologna – peraltro primo per la propria classe di concorso nella graduatoria provinciale di Bologna – il quale ingiustamente si vedeva assegnato una sede scolastica distante ben 80 km dalla sua residenza, mentre, la legittima sede veniva occupata da un collega con minor punteggio.

Sul punto è utile precisare che ad inizio anno scolastico ci sono state centinaia denunce sull’assegnazione delle supplenze dei docenti dalle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) tramite sistema informatizzato (cd. algoritmo) del Ministero: infatti, molti candidati sono rimasti a casa senza incarico, mentre, altri con minor punteggio sono riusciti ad averlo. Ad esempio, e docenti con specializzazione sul sostegno non hanno avuto incarico, al loro posto docenti dalla seconda fascia senza specializzazione. 

Per di più, l’Amministrazione (Ministero dell’Istruzione e del Merito) durante il giudizio d’urgenza ha ribadito che – purtroppo – la pratica dalla stessa applicata – a suo dire – perché foriera di una prassi contraria a qualunque principio di ragionevolezza, efficienza, economicità dell’agire amministrativo è quella di non ritornare “sui propri passi”; infatti, l’Amministrazione ha sostenuto che se avesse accolto la pretesa del ricorrente avrebbe legittimato ogni dipendente a tempo determinato (quindi precario) a chiedere e ottenere in corso d’anno la revoca della nomina, in favore di una ricollocazione presso una sede maggiormente gradita ogniqualvolta ciò si rendesse disponibile per qualsiasi ragione.

Orbene, anche con l’intervento del Giudice del Lavoro Dott.ssa C. Zompì, l’amministrazione decideva di conciliare la lite, stabilendo – questa è la particolarità del presente giudizio – lo scambio delle sedi fra il ricorrente (che così otteneva la sede legittima) e il controinteressato (intervenuto in giudizio) il quale andava ad occupare la sede “illegittima” precedentemente assegnata al ricorrente.

Pertanto, tale conciliazione giudiziale rientra nel novero di quanto previsto dall’art. 420 cpc nonché dall’art. 135 del CCNL del comparto scuola: “Tentativo Obbligatorio di Conciliazione”.

La particolarità del giudizio è data dalla circostanza che favorendo tale procedura di conciliazione la stessa è sottratta da qualsiasi responsabilità contabile amministrativa ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 165/2001 e nel contempo permette alla P.A. di sanare – in tempi celeri – eventuali errori fatti.