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Subvettori, vettori, committenti e azione diretta nell’autotrasporto: prima paghi e poi eccepisci

Autotrasporto
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Indice:

1. Premessa

2. L’azione diretta del subvettore nei confronti dell’effettivo committente

3. La decisione del Tribunale sull’azione diretta e l’inadempimento

 

1. Premessa

Con sentenza 13 giugno 2019, n. 1382 il Tribunale di Bologna si è espresso sul regime di solidarietà che lega i vari soggetti coinvolti nei contratti di trasporto per le prestazioni da eseguire nei confronti dei subvettori.

La pronuncia trae origine dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della stessa, a favore di un’altra società con cui la prima aveva stipulato un contratto di trasporto.

Nell’atto di citazione in opposizione, la parte attorea opponente aveva sollevato eccezione di inadempimento della controparte per non aver provveduto a pagare i subvettori, sostenendo di aver ricevuto diverse richieste di pagamento dei compensi per trasporti effettuati nel suo interesse. Nella propria qualità di committente, la società attrice era, infatti, obbligata al pagamento di tali prestazioni, in solito con l’opposta (vettore principale) in virtù dell’articolo 7terdel Decreto Legislativo n. 286/2006. Il mancato pagamento dei compensi da parte della convenuta aveva così esposto l’attrice al rischio di essere chiamata a pagare due volte.

Tuttavia, la stessa non aveva dedotto di aver già effettuato detti pagamenti ma si era limitata a lamentare l’inadempimento dell’opposta all’obbligazione contrattuale di tenerla indenne da qualsiasi rivalsa dei subvettori, in forza dell’articolo 12 del contratto stipulato tra le società, secondo cui “il Vettore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi danno, richiesta risarcitoria (inclusi eventuali maggiori compensi richiesti dai sub-vettori) e/o rivalsa che a qualunque titolo possa derivare dall’utilizzo e/o dall’operato di tali sub-vettori”.

L’eccezione di inadempimento era, pertanto, fondata sul fatto che parte attorea, effettiva committente, aveva ricevuto richieste di pagamento da parte dei subvettori per un importo considerevole, pari alla metà della somma ingiunta.

 

2. L’azione diretta del subvettore nei confronti dell’effettivo committente

Il rapporto di solidarietà tra committente e vettore a beneficio dei subvettori è disciplinato dall’articolo 7ter del Decreto Legislativo n. 286/2006 (“Disposizioni in materia di azione diretta”). 

La disposizione richiamata prevede, infatti, che: “Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.

In forza di tale disposizione, il subvettore, risalendo la catena dei rapporti fino al committente nel cui interesse la prestazione è stata realizzata, può richiedere il pagamento del corrispettivo a uno qualsiasi dei soggetti legati alla prestazione svolta (preferendo il più solvibile), il quale, esercitando azione di regresso, potrà agire nei confronti dei codebitori per le rispettive quote.

In tal caso, di inadempimento dei codebitori si potrà parlare solo in caso di rifiuto degli stessi di adempiere alla richiesta avanzata dal debitore adempiente.

 

3. La decisione del Tribunale sull’azione diretta e l’inadempimento

All’esito dell’istruttoria svolta, il giudice bolognese ha ritenuto infondata l’eccezione di inadempimento, così come formulata dall’opponente.

Secondo il Tribunale, infatti, le richieste formulate dai subvettori e allegate dalla parte opponente non erano idonee a provare uno specifico inadempimento dell’opposta, essendosi verificata esclusivamente una legittima richiesta di pagamento dei subvettori nei confronti del debitore maggiormente solvibile (dato che l’opposta era in concordato preventivo).

Tali richieste, peraltro non soddisfatte, non integravano alcun inadempimento da parte dell’opposta, che si sarebbe integrato solo in caso di effettivo pagamento dei subvettori da parte della committente e rifiuto della convenuta opposta di adempiere per la quota di propria spettanza.

Per tali ragioni, il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda svolta in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarando lo stesso definitivamente esecutivo.