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Tasso floor per la determinazione della fluttuazione dei tassi di interesse

Portovenere, agosto 2019
Ph. Francesca Russo / Portovenere, agosto 2019

L’istituto di credito ha ottenuto tre importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

In data 18.6.2020, il Tribunale di Forlì ha pubblicato la sentenza n. 461/20, con cui ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di:

a) applicazione del tasso floor;

b) tassi di interesse nell’ammortamento alla francese;

c) contratto monofirma.

La pattuizione di una remunerazione minima assicurata dal tasso floor nell’ambito dei contratti di finanziamento a tasso variabile, non comporta l’automatico mutamento della natura del contratto, non lo rende un contratto derivato, in quanto la causa contrattuale non è quella di realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ma di concedere/ottenere a titolo di prestito una somma con correlativo obbligo di restituzione nel tempo della stessa.

Pertanto, il tasso floor – viene chiaramente sancito – è solo la soglia al di sotto della quale le parti hanno concordemente regolamentato il caso di fluttuazione dei tassi d’interesse e, in particolare, il caso in cui la stessa sia antieconomica per la banca, nell’ambito della complessiva operazione creditizia, in termini di previsione di un costo minimo del denaro, per il servizio di prestito erogato al cliente. Il Tribunale riconosce piena validità ed efficacia alla clausola pattizia del tasso floor, giacché essa non altera l’equilibrio economico del contratto (cfr. Tribunale di Bologna del 31.01.2018).

Altro punto di rilievo della sentenza è la esclusione di qualsiasi indeterminatezza del tasso di interesse di un mutuo con piano di ammortamento alla francese. La circostanza  che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente, non è indice di indeterminatezza, ma è la struttura tipica del piano di ammortamento alla francese nel quale  il rimborso del finanziamento avviene a rate posticipate (comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito, ergo decrescente) che assicura al beneficiario-mutuatario il vantaggio di una rata di ammortamento costante.

Significativo, nella sentenza indicata, che il Tribunale romagnolo abbia chiarito ancor meglio la validità del contratto monofirma che riporti in calce unicamente la firma dal cliente in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca precisando che la forma scritta è da considerare carente sia nel caso in cui manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto contenente le necessarie condizioni economiche, sia quando, pur essendo presente, tale documento non presenti la sottoscrizione di nessuna delle due parti.

La validità del contratto non è inficiata dalla mancata sottoscrizione del delegato della banca, quando risulta provato a) l’accordo mediante la sottoscrizione dell’investitore/cliente, b) la consegna del documento negoziale, c) la raccolta della firma del cliente, d) l’esecuzione delle pattuizioni (cfr. Cass. SS.UU. n. 898 del 16.01.2018).