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Avvocato Generale UE: applicabilità del Regolamento Roma II sulle obbligazioni extracontrattuali

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) – Ambito di applicazione ratione temporis
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

Causa C‑412/10

Deo Antoine Homawoo

contro

GMF Assurances SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito)]

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito), propone la prima domanda di interpretazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (2) (in prosieguo: il «regolamento Roma II»). La domanda è relativa all’ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento.

I – Contesto normativo

A – Il regolamento Roma II

2. Il sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo ‘considerando’ del regolamento Roma II sono così redatti:

«(6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(…)

(13) Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di concorrenza fra contendenti comunitari.

(14) Il requisito della certezza del diritto e l’esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. (…)

(…)

(16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa (…)».

3. Per quanto riguarda la legge applicabile, l’art. 4, n. 1, del regolamento citato dispone che «[s]alvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

4. L’art. 15 del regolamento Roma II, che definisce la portata della legge così designata, è redatto nel seguente modo:

«La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;

b) i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;

c) l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto;

(…)».

5. L’art. 28, n. 1, precisa che il regolamento Roma II «non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali».

6. L’art. 29 indica in particolare che, «[e]ntro l’11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1. (…) La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi dal ricevimento (…) un elenco delle convenzioni (…)».

7. L’art. 30 istituisce una clausola di revisione, la quale prevede che la Commissione presenti una relazione sull’applicazione del regolamento Roma II «[e]ntro il 20 agosto 2011».

8. Gli artt. 31 e 32 del regolamento Roma II così recitano:

«Articolo 31 – Applicazione nel tempo

Il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni.

Articolo 32 – Data di applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’articolo 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008».

B – La normativa nazionale

9. Le norme del Regno Unito sul conflitto di leggi in materia di responsabilità da illecito anteriori all’applicazione del regolamento Roma II sono contenute nella Sezione III del Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 [Legge relativa al diritto internazionale privato (Disposizioni diverse) del 1995]. I giudici del Regno Unito hanno interpretato tale legge del 1995 nel senso che essa designa la legge applicabile al merito della controversia. Le questioni qualificate dal diritto inglese come procedurali sono disciplinate dalla legge inglese, quale lex fori.

10. Per quanto concerne la valutazione del danno, la giurisprudenza, segnatamente la decisione della House of Lords nella causa Harding Wealands (3), ha affermato quanto segue:

a) la legge applicabile al merito della controversia stabilisce quali «voci» di danno possono essere rifuse a titolo di risarcimento, vale a dire, le categorie di danno che possono, in linea di principio, essere oggetto di un risarcimento;

b) la valutazione del danno con riferimento a ciascuna «voce» di danno ammissibile è una questione procedurale, disciplinata dalla legge inglese, quale lex fori.

II – Causa principale e questioni pregiudiziali

11. Il 29 agosto 2007 il sig. Homawoo è stato urtato da un veicolo a motore mentre attraversava una strada in Francia. Nella collisione il ricorrente ha riportato lesioni. Al momento dell’incidente, il veicolo, immatricolato in Francia, era guidato da una persona assicurata presso la GMF Assurances S.A. (in prosieguo: la «GMF»).

12. L’8 gennaio 2009 il ricorrente nella causa principale, domiciliato nel Regno Unito, ha avviato un procedimento per risarcimento di danni fisici e danni indiretti dinanzi alla High Court of Justice, in particolare contro la GMF, conformemente al disposto degli artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4). La GMF non contesta l’obbligo che le incombe di risarcire il ricorrente. Le parti nella causa principale non concordano invece riguardo alla determinazione della legge applicabile alla valutazione dei danni menzionati.

13. L’infortunio ha avuto luogo il 29 agosto 2007 e l’azione è stata promossa dinanzi alla High Court of Justice l’8 gennaio 2009. Secondo il ricorrente nella causa principale, poiché entrambe le date sono precedenti all’11 gennaio 2009 al quale si riferisce l’art. 32 del regolamento Roma II, quest’ultimo non è applicabile alla controversia nella causa principale e la valutazione dei danni del ricorrente nella causa principale dovrebbe essere regolata dal diritto inglese in quanto lex fori. Secondo la GMF il regolamento Roma II è entrato in vigore, conformemente all’art. 254, n. 1, CE (5), il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). Orbene, nella causa principale il fatto che ha dato origine al danno si è verificato dopo tale data. Di conseguenza, in applicazione degli artt. 4 e 15, lett. c), del regolamento Roma II, la valutazione dei danni del ricorrente dovrebbe essere effettuata conformemente al diritto francese.

14. Tenuto conto di queste divergenze di interpretazione riguardo all’entrata in vigore del regolamento Roma II, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 31 e 32 del regolamento Roma II, in combinato disposto con l’art. 297 TFUE (7), debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare detto regolamento e, in particolare, l’art. 15, lett. c), nel caso in cui il fatto all’origine del danno si sia verificato il 29 agosto 2007.

2) Se sulla soluzione alla prima questione incida uno dei seguenti fatti:

i) che il procedimento diretto ad ottenere il risarcimento dei danni sia stato avviato l’8 gennaio 2009;

ii) che il giudice nazionale non si sia pronunciato sulla legge applicabile prima dell’11 gennaio 2009».

III – Il procedimento dinanzi alla Corte

15. Il ricorrente nella causa principale, la GMF, il governo del Regno Unito e il governo greco nonché la Commissione hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

16. Il ricorrente nella causa principale, la GMF e la Commissione hanno svolto osservazioni orali nel corso dell’udienza tenutasi il 14 luglio 2011.

IV – Analisi giuridica

17. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento Roma II, determinato dagli artt. 31 e 32 di quest’ultimo. Il citato art. 31 indica semplicemente che il regolamento Roma II si applica a fatti verificatisi «dopo la sua entrata in vigore» che danno origine a danni. L’art. 32 aggiunge che il regolamento «si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’articolo 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008».

18. Nella causa principale si contrappongono due concezioni. In base alla prima, sostenuta dalla GMF e dal governo greco, l’art. 31 non fissa alcuna data di entrata in vigore, che va quindi determinata conformemente all’art. 254, n. 1, CE, vale a dire venti giorni dopo la pubblicazione del regolamento Roma II; il suddetto regolamento si applicherebbe ai fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007. In base alla seconda concezione, cui aderiscono il ricorrente nella causa principale, il governo del Regno Unito e la Commissione, l’entrata in vigore menzionata all’art. 31 rinvia, in realtà, alla data di applicazione fissata all’art. successivo, ossia l’11 gennaio 2009 – mentre soltanto l’art. 29 è applicabile a decorrere dall’11 luglio 2008; il regolamento Roma II si applicherebbe ai fatti lesivi verificatisi dopo l’11 gennaio 2009.

19. Alcune osservazioni preliminari ci permetteranno di capire in quali casi si distingue solitamente tra «entrata in vigore» e «data di applicazione» nei regolamenti dell’Unione (A). Verificherò poi se il riferimento all’entrata in vigore e alla data di applicazione effettuato dal legislatore nel regolamento in parola sia idoneo a stabilire una distinzione così come risulta dai suddetti casi. Per rispondere a tale domanda, dopo un’analisi dei lavori preparatori del regolamento Roma II (B), prenderò in esame il tenore letterale degli artt. 31 e 32 (C), la sua economia generale (D) e le sue finalità (E).

A – Osservazioni preliminari sulla distinzione tra «entrata in vigore» e «data di applicazione»

20. Alcuni regolamenti dell’Unione vedono differita la propria applicazione rispetto alla loro entrata in vigore. È quanto avviene, per esempio, nel caso dei regolamenti che hanno dato vita alle prime organizzazioni comuni di mercato. Per tali regolamenti lo scopo della distinzione tra «entrata in vigore» e «data di applicazione» è di consentire l’istituzione immediata di nuovi organi creati dai regolamenti stessi – per esempio, i comitati di gestione – e l’elaborazione da parte della Commissione di testi di applicazione che richiedono il parere di questi nuovi organi (8).

21. Anche nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, nel quale rientra il regolamento Roma II, il legislatore dell’Unione distingue l’entrata in vigore dall’applicazione di numerosi regolamenti. Il primo interessato fu il regolamento relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (9), entrato in vigore il 1° luglio 2001 ma applicato solo dal 1° gennaio 2004, eccezion fatta per alcuni articoli la cui applicazione è stata fissata alla data di entrata in vigore, cioè il 1° luglio 2001 (10). In base a tali articoli gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione talune informazioni precisate nel regolamento. La Commissione, assistita da un comitato, doveva poi elaborare e aggiornare un manuale contenente le suddette informazioni (11). Il lasso di tempo tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione era necessario affinché gli Stati membri prima e la Commissione poi assolvessero a determinati compiti preliminari all’applicazione del regolamento.

22. Il legislatore distingue la data di entrata in vigore da quella di applicazione nei successivi regolamenti del medesimo settore, con lassi temporali più o meno lunghi tra queste due date, che permettono agli Stati membri di adottare eventuali modifiche del proprio diritto interno prima di comunicare alla Commissioni le informazioni necessarie precisate nello strumento interessato. Tali informazioni sono poi messe a disposizione del pubblico, di solito tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12). Nel caso del regolamento Roma II, interpretare l’art. 31 nel senso che esso stabilisce la data di entrata in vigore del suddetto regolamento al 20 agosto 2007, mentre la data di applicazione è quella dell’11 gennaio 2009 – fatta eccezione per l’art. 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008 – avrebbe altri effetti anomali.

23. Un’applicazione del regolamento Roma II all’11 gennaio 2009 a fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007 lascerebbe infatti un periodo di circa 17 mesi durante il quale i fatti lesivi dovrebbero essere assoggettati al regime giuridico istituito dal regolamento stesso senza che quest’ultimo possa essere ad essi applicato. Un’applicazione di questo tipo, in base alla quale il regime giuridico del regolamento Roma II è in qualche modo applicabile, senza poter essere applicato, non trova equivalenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile (13). In particolare, il corrispondente del regolamento Roma II, che detta regole di conflitto tra leggi in materia contrattuale, e che peraltro contiene una distinzione tra le proprie date di entrata in vigore e di applicazione, precisa che esso si applica ai contratti conclusi successivamente alla sua data di applicazione (14).

24. Considerati gli effetti anomali dell’eventuale distinzione tra «entrata in vigore» all’art. 31 e «data di applicazione» all’art. 32, nel senso che essa porterebbe all’applicazione del regolamento Roma II a decorrere dall’11 gennaio 2009 a fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007, è opportuno procedere ad un’analisi dei lavori preparatori al fine di verificare se possano apportare un chiarimento riguardo al fatto che il legislatore abbia perseguito tali effetti.

B – I lavori preparatori del regolamento Roma II

25. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali il 22 luglio 2003 (15). Tale proposta conteneva un articolo unico relativo alla sua applicazione nel tempo, intitolato «Entrata in vigore e applicazione nel tempo», a norma del quale «[i]l presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005. Esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore» (16).

26. Nel corso dei negoziati che si sono successivamente svolti in seno al Consiglio dell’Unione europea, la delegazione svedese ha osservato che erano necessari degli emendamenti al proprio diritto per l’applicazione di tale regolamento e che sarebbero occorsi almeno due anni per procedervi. Per tale motivo essa ha suggerito di sostituire la formulazione «entra in vigore il 1° gennaio 2005» con «entra in vigore non oltre i due anni dopo la sua adozione» (17). La proposta è stata appoggiata dalla delegazione tedesca (18). Anche la delegazione olandese ha suggerito di lasciare un lasso di tempo sufficiente per poter adottare le disposizioni nazionali necessarie prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento (19). Gli interventi di tali delegazioni rivelano pertanto la loro volontà di differire l’entrata in vigore del regolamento Roma II.

27. Parallelamente, il 22 dicembre 2005 (20) è stato suggerito di redigere due articoli diversi, il primo intitolato «Applicazione nel tempo», il secondo «Entrata in vigore», scindendo con qualche modifica in due articoli la formulazione esistente. Il tenore di tali articoli era il seguente:

«Articolo 27 – Applicazione nel tempo. Il presente regolamento si applica ai danni o pregiudizi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 27 bis – Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore in data […]».

28. Tale suggerimento non è stato ripreso nella proposta modificata della Commissione, presentata il 21 febbraio 2006 (21). La data del «1° gennaio 2005» è stata sbarrata, mentre il resto della formulazione è rimasto immutato. Di conseguenza, l’articolo relativo all’applicazione nel tempo del regolamento stabiliva che «[i]l presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005 (…). Esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore» (22).

29. La proposta di strutturare l’applicazione nel tempo del regolamento Roma II in due articoli è stata nuovamente presentata il 16 marzo 2006 (23), con una redazione leggermente differente degli articoli. Il primo articolo indicava che «[t]ale regolamento si applica a fatti illeciti (…) verificatisi dopo la sua entrata in vigore» (24). Nel secondo articolo veniva proposta la seguente formulazione: il regolamento Roma II «entra in vigore [9 mesi dopo la sua adozione]» e «si applica a decorrere da [15 mesi dopo la sua adozione], fatta eccezione per [l’attuale art. 29] che si applica a decorrere da [9 mesi dopo la sua adozione]» (25). Di conseguenza, l’entrata in vigore del regolamento Roma II doveva avvenire 9 mesi dopo l’adozione di tale regolamento, il giorno dell’applicazione dell’attuale art. 29.

30. È poco probabile che allora il legislatore sia stato pienamente consapevole del fatto che, cambiando formulazione, la lettura di questi due articoli avrebbe in realtà portato a rendere applicabile il regolamento Roma II a fatti lesivi verificatisi dopo la data di applicazione dell’art. 29, che coincideva con l’entrata in vigore del regolamento stesso. Prova ne è il fatto che una simile interpretazione dell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento Roma II, secondo la quale, in base al testo definitivo, il detto regolamento sarebbe applicabile a decorrere dall’11 gennaio 2009 a fatti lesivi verificatisi dopo l’11 luglio 2008, non è difesa da nessuna delle parti presenti in causa. Utilizzando i termini «entrata in vigore» nel primo dei due articoli, il legislatore, in realtà, non faceva altro che riprendere la formulazione delle versioni precedenti, senza rendersi conto del cambiamento sostanziale che ne derivava.

31. Un documento di lavoro del 3 maggio 2006 rivela che, a seguito di una riunione svoltasi il 27 e il 28 marzo 2006, numerose delegazioni hanno ritenuto che la distinzione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione dava luogo a confusione (26). Verosimilmente in un’ottica di semplificazione, un’ulteriore versione, datata 10 aprile 2006 (27), ha risparmiato allora la prima frase di questo secondo articolo. Quest’ultimo, sempre intitolato «Entrata in vigore», indicava semplicemente che «[i]l (...) regolamento si applica a decorrere da [18 mesi dopo la sua adozione], fatta eccezione per [l’attuale art. 29], che si applica a decorrere da [12 mesi dopo la sua adozione] (28)». Con una versione successiva datata 21 aprile 2006 (29), tale secondo articolo ha assunto la sua versione definitiva, con la modifica dell’intitolazione in «Data di applicazione».

32. Sembra pertanto che queste modifiche successive debbano essere considerate come cambiamenti formali anziché sostanziali del regolamento Roma II. L’intenzione del legislatore sembra dunque essere rimasta, per tutta la durata dell’iter di adozione del regolamento stesso, quella di associare la nozione di entrata in vigore dell’art. 31 alla data di applicazione dell’art. 32 del regolamento Roma II, senza preoccuparsi della difficoltà dovuta alla presenza di due date di applicazione.

33. Siffatta intenzione è confermata dall’assenza pressoché totale di discussioni sul punto, durante i negoziati, fino all’adozione del regolamento Roma II, l’11 luglio 2007. Dai documenti resi pubblici risulta che soltanto la riunione del 27 e 28 marzo 2006 ha avuto ad oggetto la confusione derivante dalla distinzione tra data di applicazione e data di entrata in vigore (30). In quell’occasione, la presidenza ha affermato che la distinzione era dovuta agli obblighi che gli Stati membri erano tenuti ad assolvere prima dell’applicazione del regolamento Roma II, con riferimento alla notificazione delle convenzioni, prevista dall’attuale art. 29. Così facendo, la presidenza ha giustificato unicamente la presenza di una data di applicazione anteriore per uno degli articoli del regolamento Roma II. In nessun caso si è preoccupata di una data di entrata in vigore del regolamento Roma II ancora anteriore o dell’applicazione del regolamento stesso a fatti lesivi verificatisi prima della data di applicazione dell’11 gennaio 2009.

34. Pertanto, dai lavori preparatori che hanno portato all’adozione degli artt. 31 e 32 del regolamento Roma II emerge che il legislatore non ha mostrato alcuna intenzione chiara a favore dell’applicazione del suddetto regolamento a fatti lesivi verificatisi prima della data di applicazione dell’11 gennaio 2009. Di conseguenza, al fine di procedere ad un’interpretazione di questo tipo degli articoli di cui trattasi, occorrerà verificare attentamente se essa sia suffragata da un’interpretazione letterale del testo derivante dai suddetti lavori preparatori, nonché dall’esame dell’economia generale e delle finalità del regolamento Roma II.

C – Interpretazione letterale degli artt. 31 e 32

35. L’art. 32 del regolamento Roma II dispone che «il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’articolo 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008». L’art. 31 precisa che il regolamento Roma II si applica a fatti verificatisi «dopo la sua entrata in vigore» che danno origine ai danni.

36. Secondo la GMF, i concetti di entrata in vigore e di applicazione, nonché la differenza tra di essi, sono ben noti al legislatore dell’Unione. Essi sarebbero spiegati nella Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie (31). Occorre subito stemperare una simile affermazione. Vero è che gli artt. 20.10 e seguenti di detta guida prevedono la possibilità di un’«efficacia differita dei regolamenti», indicando esplicitamente che «talvolta si distingue tra entrata in vigore del regolamento e decorrenza di efficacia della disciplina da esso istituita, decorrenza che viene rinviata ad una data più o meno lontana nel tempo». La differenza tra i due concetti non viene però spiegata. L’art. 20.10 si riferisce semplicemente ai regolamenti che creano organizzazioni comuni di mercato, esplicitando lo scopo di una distinzione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione per tali regolamenti. Un simile obiettivo, perseguito nell’ambito specifico di regolamenti relativi a settori determinati, non sarebbe quello perseguito nell’ambito del regolamento Roma II, con la fissazione dell’entrata in vigore, menzionata all’art. 31, al 20 agosto 2007, mentre il regolamento si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009. Di conseguenza, dalla Guida pratica comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione si può dedurre unicamente un esempio della distinzione tra l’entrata in vigore e l’applicazione di uno strumento che viene fatta per uno scopo specifico. Questo esempio particolare non permette di affermare in via generale che la differenza tra i concetti di entrata in vigore e di applicazione è ben nota al legislatore dell’Unione.

37. D’altro canto, e cosa più importante, per quanto l’art. 31 parli specificamente di «entrata in vigore» e l’art. 32 di «data di applicazione», è necessaria una lettura congiunta delle loro disposizioni, dal momento che il primo è intitolato «Applicazione nel tempo» e il secondo «Data di applicazione». Questa lettura dimostra che, nel regolamento Roma II, i concetti di entrata in vigore e di applicazione sono utilizzati in modo impreciso e che l’uno viene confuso con l’altro. La conseguenza di ciò è che non è possibile aderire all’argomento dedotto dalla GMF e dal governo greco secondo cui l’art. 31 dovrebbe essere completato dalla disposizione contenuta nell’ultima frase dell’art. 254, n. 1, CE, ai sensi della quale «[i regolamenti] entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione».

38. L’assenza di una distinzione chiara tra i due concetti, all’origine della confusione tra gli stessi contenuta nel regolamento Roma II, è confermata dal fatto che, nella grande maggioranza degli altri strumenti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, vi sono articoli intitolati «Entrata in vigore» che contengono la formulazione «si applica» o «è applicabile» (32).

39. Inoltre, questa mancanza di distinzione chiara tra i due concetti è ulteriormente confermata dalle differenze di traduzione del regolamento Roma II. Nelle versioni spagnola, olandese e rumena, l’art. 32 è intitolato «Entrata in vigore» (33) e non «Data di applicazione». In queste tre versioni non vi è alcun dubbio che l’entrata in vigore del suddetto regolamento debba essere fissata all’11 gennaio 2009, fatta eccezione per il solo art. 29, entrato in vigore l’11 luglio 2008. La Corte ha chiaramente affermato che «ove si trascurassero due delle versioni linguistiche (…), ci si porrebbe in contraddizione con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., segnatamente, sentenza 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske, Racc. pag. 2717, punto 6). (…) [A] tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore» (34). Quel che è vero per due versioni linguistiche diverse lo è, a maggior ragione, per tre.

D – Interpretazione sistematica del regolamento Roma II

40. Passando ad esaminare l’economia generale del regolamento Roma II, occorre partire dal fatto che le disposizioni di tale regolamento che precedono gli artt. 31 e 32 non contengono elementi relativi all’applicazione del regolamento stesso a fatti lesivi verificatisi prima dell’11 gennaio 2009. L’analisi di tali disposizioni permette unicamente di comprendere la scelta del legislatore di differire l’applicazione di tale regolamento alla data dell’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’art. 29 che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008, mentre il regolamento è stato adottato l’11 luglio 2007.

41. Come spiegato giustamente dalla stessa GMF, nelle sue osservazioni scritte e durante l’udienza, il motivo che ha portato il legislatore a prevedere due date di applicazione si rinviene negli artt. 28 e 29 del regolamento Roma II. Prima di applicare il regolamento, occorre infatti poter venire a conoscenza delle convenzioni internazionali che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali che vincolano uno o più Stati membri. Una simile conseguenza deriva dall’art. 28, ai sensi del quale il regolamento non osta all’applicazione di tali convenzioni internazionali.

42. L’art. 29 prevede che, entro l’11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le suddette convenzioni. Quest’ultima pubblica l’elenco delle convenzioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi dal loro ricevimento. Essendo le convenzioni in linea di principio tutte elencate e pubblicate entro l’11 gennaio 2009, questo è il motivo per cui il regolamento Roma II si applica a decorrere da tale data.

43. Secondo la GMF, il regolamento Roma II doveva per forza essere già in vigore al momento dell’applicazione dell’art. 29, fissata all’11 luglio 2008. Da ciò essa trae la conseguenza che il regolamento Roma II si applica a fatti lesivi verificatisi prima dell’11 gennaio 2009. Tale affermazione non può essere accolta in quanto dall’art. 32 emerge chiaramente che l’applicazione dell’art. 29 deve restare separata dall’applicazione delle altre disposizioni del regolamento Roma II. Orbene, se l’entrata in vigore del regolamento Roma II all’11 luglio 2008 si accompagnasse alla sua applicazione a fatti lesivi verificatisi successivamente a tale data, questi fatti lesivi sarebbero assoggettati alle disposizioni del regolamento Roma II sin dall’11 luglio 2008, benché l’applicazione di tali disposizioni sia differita. Una situazione del genere equivarrebbe a rendere tali disposizioni applicabili prima della data espressamente prevista a tal fine dal legislatore, ossia l’11 gennaio 2009.

44. Inoltre, come osserva la Commissione prendendo ad esempio il regolamento Bruxelles II bis, quando il legislatore dell’Unione, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, fissa l’applicazione di taluni articoli di un regolamento in modo da farla coincidere con l’entrata in vigore del regolamento stesso (35), gli effetti di tali articoli derivano da questa fissazione di una data di applicazione anteriore e non dall’entrata in vigore in quanto tale del regolamento. Di conseguenza, la distinzione tra le nozioni stesse di entrata in vigore e di applicazione si attenua.

45. L’analisi delle disposizioni che precedono gli artt. 31 e 32 ben dimostra la volontà del legislatore dell’Unione di differire l’applicazione del regolamento Roma II, per garantire prima la pubblicità delle convenzioni internazionali che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali, che vincolano uno o più Stati membri. Per contro, nessuna indicazione viene data riguardo all’applicazione eventuale del regolamento a fatti lesivi verificatisi prima dell’11 gennaio 2009 o ad un’eventuale distinzione tra la data dell’entrata in vigore menzionata all’art. 31 e la data di applicazione dell’art. 32.

46. La constatazione cui sono pervenuto al paragrafo precedente non può essere invalidata dalla presenza di una clausola di revisione, inserita all’art. 30 del regolamento Roma II, che prevede la presentazione di una relazione sull’applicazione del regolamento «entro il 20 agosto 2011». La previsione di tale scadenza non può voler indicare che il regolamento Roma II è entrato in vigore quattro anni prima, ossia il 20 agosto 2007. Nel suddetto articolo, infatti, non vi è menzione della data di entrata in vigore. Inoltre, l’ultimo progetto del regolamento in parola, approvato dal comitato di conciliazione del 22 giugno 2007, non indica alcuna data, lasciando uno spazio bianco da riempire (36). Lo stesso dicasi per l’ultimo documento redatto dal Parlamento europeo e dal Consiglio l’11 luglio 2007, giorno dell’adozione del regolamento (37). Pertanto, la data precisa del «20 agosto 2011» deriva da un’aggiunta tardiva, non corroborata da nessun elemento che permetta di collegare questa data alla menzione dell’entrata in vigore contenuta all’art. 31.

E – Interpretazione teleologica del regolamento Roma II

47. Alla luce del sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo ‘considerando’ del regolamento Roma II, le finalità di tale strumento sono in particolare quelle di favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie e la certezza del diritto, nonché di evitare i rischi di distorsioni di concorrenza che possano derivare dall’applicazione di regole non uniformi.

48. L’applicazione del regolamento Roma II a decorrere dall’11 gennaio 2009 a fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007 renderebbe incerto il momento dell’applicazione del suddetto regolamento. Tale incertezza risulta chiaramente dalle osservazioni delle parti riguardo a una simile ipotesi. Il ricorrente nella causa principale sostiene che l’applicazione del regolamento Roma II dovrebbe essere fissata in funzione delle azioni giudiziarie promosse a partire dall’11 gennaio 2009 compreso. Il governo greco, invocando il principio iura novit curia, considera che il giudice adito debba assoggettare la causa al diritto vigente nel momento in cui egli decide: a partire dall’11 gennaio 2009, il regolamento Roma II potrebbe pertanto applicarsi in qualunque fase di un procedimento in corso, dall’introduzione del ricorso fino alla pronuncia della decisione definitiva. La Commissione conferma la suddetta incertezza, evidenziando, da parte sua, che se l’applicazione del regolamento Roma II verte su fatti anteriori, si potrebbero applicare tre criteri: quello dell’avvio del procedimento, quello della determinazione della legge applicabile da parte del giudice e quello della pronuncia della sentenza.

49. Da tutto quanto precede deriva chiaramente che, se il regolamento Roma II dovesse applicarsi a fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007, sarebbe impossibile stabilire con precisione in tutti gli Stati membri il momento di applicazione di detto regolamento a decorrere dall’11 gennaio 2009 e che questo porterebbe necessariamente a soluzioni divergenti all’interno dell’Unione europea.

50. Al fine di un’applicazione uniforme del regolamento Roma II in tutti gli Stati membri, conforme alle esigenze sancite nel sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento, occorre pertanto applicare il regolamento Roma II a fatti lesivi verificatisi dopo la sua data di applicazione.

51. Nel caso in cui la Corte non seguisse tale approccio e preferisse adottare uno dei criteri proposti dalle parti, ossia quello dell’introduzione del procedimento, quello della determinazione della legge applicabile da parte del giudice o quello dell’adozione di una decisione definitiva, criterio che sarebbe necessario esplicitare per precisare l’applicazione del regolamento Roma II nel caso di procedimenti pendenti, per poter stabilire con maggior precisione l’applicazione del regolamento Roma II a fatti anteriori, desidero esporre alcune considerazioni che evidenziano come nessuno dei suddetti criteri permetta di giungere a un risultato soddisfacente, conforme alle finalità del regolamento.

52. In primo luogo, per i fatti lesivi verificatisi tra il 20 agosto 2007 e il 10 gennaio 2009, la legge applicabile sarebbe diversa in funzione dell’introduzione di un’azione, della determinazione della legge applicabile o dell’intervento di una decisione definitiva – a seconda del criterio scelto – prima o dopo l’11 gennaio 2009. Pertanto, regole di conflitto tra leggi diverse sarebbero applicabili a fatti illeciti verificatisi durante lo stesso periodo di tempo. Una situazione di questo tipo sarebbe particolarmente problematica nel caso di più richiedenti feriti in uno stesso incidente. I loro rispettivi ricorsi potrebbero infatti essere regolati da leggi diverse, a seconda che l’introduzione dell’azione, la determinazione della legge applicabile o l’intervento della decisione definitiva siano avvenuti prima o dopo l’11 gennaio 2009. Inoltre, il giudice del rinvio, in particolare, ricorda che la promozione di un’azione giudiziaria e la fissazione dell’udienza possono entrambe costituire oggetto di manipolazioni tattiche ad opera delle parti. Pertanto, con riferimento al periodo trascorso tra il 20 agosto 2007 e il 10 gennaio 2009, la scelta dell’uno o dell’altro dei suddetti criteri sarebbe stata in contrasto con le finalità del regolamento.

53. In secondo luogo e al di là di tale periodo transitorio, nel caso in cui la Corte optasse per l’uno o l’altro dei suddetti criteri e l’applicazione del regolamento Roma II divenisse allora dipendente da un procedimento giudiziario, come spiegato dal governo del Regno Unito nelle sue osservazioni scritte, nulla impedirebbe al diritto anteriore di continuare ad applicarsi ai casi regolati dalle parti senza ricorrere ad un procedimento giurisdizionale, non venendo adito alcun giudice. Orbene, come fatto osservare dal giudice del rinvio e dal governo del Regno Unito, le parti cercheranno spesso di giungere ad un accordo prima di agire in giudizio, considerando che le regole di procedura civile applicabili in Inghilterra e nel Galles incoraggiano tale modo di procedere, che permette di minimizzare i costi di risoluzione delle controversie e di promuovere, in maniera generale, una buona amministrazione della giustizia (38). Pertanto, il diritto internazionale privato anteriore potrebbe regolare la situazione delle parti sino all’eventuale intervento di un giudice. Orbene, sarebbe contrario alle finalità del regolamento Roma II che le parti che ricorrono alla mediazione possano così temere un cambiamento della legge applicabile derivante dall’eventuale successivo ricorso al giudice.

54. Di conseguenza, considerando sia il tenore letterale degli artt. 31 e 32 quanto l’economia generale o le finalità del regolamento Roma II, emerge chiaramente che il suddetto regolamento dev’essere interpretato nel senso che si applica ai fatti lesivi verificatisi l’11 gennaio 2009 o in una data successiva. Pertanto, non occorre risolvere la seconda questione proposta dal giudice del rinvio, relativa all’incidenza, sull’applicazione del regolamento Roma II, della data di introduzione del procedimento o della determinazione della legge applicabile.

V – Conclusione

55. Alla luce di tutte queste considerazioni, propongo alla Corte di risolvere nei seguenti termini le questioni pregiudiziali sollevate dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division:

«1) Il combinato disposto degli artt. 31 e 32 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), e dell’art. 254 CE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale non deve applicare tale regolamento, in particolare l’art. 15, lett. c) del medesimo, in un caso in cui il fatto lesivo si è verificato il 29 agosto 2007. Il regolamento n. 864/2077 si applica soltanto ai fatti lesivi verificatisi l’11 gennaio 2009 o in data successiva.

2) Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione pregiudiziale, non è necessario risolvere la seconda questione pregiudiziale».



1 – Lingua originale: il francese.

2 – GU L 199, pag. 40.

3 – [2007] 2 AC 1, [2006] UKHL 32.

4 – GU L 12, pag. 1. Tali disposizioni così recitano: «L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto (…) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario» [art. 9, n. 1, lett. b)]; «Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile» (art. 11, n. 2).

5 – L’art. 254, n. 1, CE, dispone che «[i] regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 251 sono (…) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione».

6 – Il regolamento Roma II è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 luglio 2007; il ventesimo giorno successivo a tale pubblicazione era il 20 agosto 2007.

7 – Poiché la pubblicazione del regolamento Roma II è avvenuta prima del 1° dicembre 2009, ossia ad una data precedente a quella dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio verte in realtà sull’art. 254 CE, che non è stato modificato dall’art. 297, n. 1, terzo comma, TFUE, per quanto riguarda i termini imposti.

8 – V., in particolare, regolamenti (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1) e (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (GU L 316, pag. 1).

9 – Regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1).

10 – V. art. 24 del regolamento.

11 – V. art. 19 del regolamento.

12 – V. regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) (art. 72); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15) (art. 33); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1896, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1) (art. 33); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 861, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199, pag. 1) (art. 29); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79) (art. 26); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il regolamento «Roma I») (art. 29); regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7, pag. 1) (art. 76), nonché regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1259, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343, pag. 10) (art. 21).

13 – Il regolamento n. 805/2004 precisa che esso si applica «alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore» (art. 26); tuttavia, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, attraverso tale disposizione il legislatore si limita a definire le decisioni, le transazioni e gli atti autentici che possono essere certificati come titoli esecutivi europei, senza alcuna incidenza sull’ambito di applicazione ratione temporis del suddetto regolamento, che detta regole di procedura.

14 – Art. 28 del regolamento Roma I.

15 – COM(2003) 427 def.

16 – Art. 27.

17 – Documento 9009/04 ADD8 del 18 maggio 2004, JUSTCIV 71 CODEC 645, pag. 34.

18 – Documento 9009/04 ADD 11 del 24 maggio 2004 (07.06) (OR.de), JUSTCIV 71 CODEC 645, pag. 19.

19 – Documento 9009/04 ADD 16 del 28 maggio 2004, JUSTCIV 71 CODEC 645, pag. 6.

20 – Documento 16027/05 del 22 dicembre 2005, JUSTCIV 245 CODEC 1218, pag. 22.

21 – COM(2006) 83 def.

22 – Art. 27.

23 – Documento 7432/06 del 16 marzo 2006, JUSTCIV 62 CODEC 247, pag. 20.

24 – Art. 27.

25 – Art. 27 bis.

26 – Documento 7709/06 del 3 maggio 2006, JUSTCIV 79 CODEC 277, pag. 6.

27 – Documento 7929/06 del 10 aprile 2006, JUSTCIV 85 CODEC 296, pag. 21.

28 – Art. 27 bis.

29 – Documento 8417/06 del 21 aprile 2006, JUSTCIV 104 CODEC 350, pag. 21.

30 – Documento 7709/06 del 3 maggio 2006.

31 – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2003.

32 – Regolamento n. 1206/2001 (art. 24); regolamento n. 2201/2003 (art. 72); regolamento n. 805/2004 (art. 33); regolamento n. 1896/2006 (art. 33); regolamento n. 861/2007 (art. 29); regolamento n. 1393/2007 (art. 26) e regolamento n. 4/2009 (art. 76); in questi strumenti la confusione viene evitata perché il legislatore indica con precisione la data di entrata in vigore e la data di applicazione, menzionando un giorno preciso o rinviando esplicitamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

33 – L’art. 32 è così intitolato: «Entrada en vigor» nella versione spagnola; «Inwerkingtreding» nella versione olandese e «Data intrării în vigoare» nella versione rumena.

34 – Sentenza 2 aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a. (Racc. pag. I‑1605, punto 36).

35 – V. regolamenti nn. 1206/2001, 2201/2003 e 805/2004.

36 – Documento PE‑CONS 3619/07 del 22 giugno 2007, JUSTCIV 140 CODEC 528, pag. 31.

37 – Documento PE‑CONS 3619/3/07 REV 3 dell’11 luglio 2007, JUSTCIV 140 CODEC 528, pag. 31.

38 – Il giudice del rinvio si riferisce al Protocollo relativo ai procedimenti precontenziosi in materia di danni fisici («Pre‑action Protocol for Personal Injury Claims»), disponibile in Civil Procedure Rules, sezione «Pre‑Action Protocols» [protocolli precontenziosi].

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

Causa C‑412/10

Deo Antoine Homawoo

contro

GMF Assurances SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito)]

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito), propone la prima domanda di interpretazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (2) (in prosieguo: il «regolamento Roma II»). La domanda è relativa all’ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento.

I – Contesto normativo

A – Il regolamento Roma II

2. Il sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo ‘considerando’ del regolamento Roma II sono così redatti:

«(6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(…)

(13) Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di concorrenza fra contendenti comunitari.

(14) Il requisito della certezza del diritto e l’esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. (…)

(…)

(16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa (…)».

3. Per quanto riguarda la legge applicabile, l’art. 4, n. 1, del regolamento citato dispone che «[s]alvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

4. L’art. 15 del regolamento Roma II, che definisce la portata della legge così designata, è redatto nel seguente modo:

«La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;

b) i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;

c) l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto;

(…)».

5. L’art. 28, n. 1, precisa che il regolamento Roma II «non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali».

6. L’art. 29 indica in particolare che, «[e]ntro l’11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1. (…) La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi dal ricevimento (…) un elenco delle convenzioni (…)».

7. L’art. 30 istituisce una clausola di revisione, la quale prevede che la Commissione presenti una relazione sull’applicazione del regolamento Roma II «[e]ntro il 20 agosto 2011».

8. Gli artt. 31 e 32 del regolamento Roma II così recitano:

«Articolo 31 – Applicazione nel tempo

Il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni.

Articolo 32 – Data di applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’articolo 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008».

B – La normativa nazionale

9. Le norme del Regno Unito sul conflitto di leggi in materia di responsabilità da illecito anteriori all’applicazione del regolamento Roma II sono contenute nella Sezione III del Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 [Legge relativa al diritto internazionale privato (Disposizioni diverse) del 1995]. I giudici del Regno Unito hanno interpretato tale legge del 1995 nel senso che essa designa la legge applicabile al merito della controversia. Le questioni qualificate dal diritto inglese come procedurali sono disciplinate dalla legge inglese, quale lex fori.

10. Per quanto concerne la valutazione del danno, la giurisprudenza, segnatamente la decisione della House of Lords nella causa Harding Wealands (3), ha affermato quanto segue:

a) la legge applicabile al merito della controversia stabilisce quali «voci» di danno possono essere rifuse a titolo di risarcimento, vale a dire, le categorie di danno che possono, in linea di principio, essere oggetto di un risarcimento;

b) la valutazione del danno con riferimento a ciascuna «voce» di danno ammissibile è una questione procedurale, disciplinata dalla legge inglese, quale lex fori.

II – Causa principale e questioni pregiudiziali

11. Il 29 agosto 2007 il sig. Homawoo è stato urtato da un veicolo a motore mentre attraversava una strada in Francia. Nella collisione il ricorrente ha riportato lesioni. Al momento dell’incidente, il veicolo, immatricolato in Francia, era guidato da una persona assicurata presso la GMF Assurances S.A. (in prosieguo: la «GMF»).

12. L’8 gennaio 2009 il ricorrente nella causa principale, domiciliato nel Regno Unito, ha avviato un procedimento per risarcimento di danni fisici e danni indiretti dinanzi alla High Court of Justice, in particolare contro la GMF, conformemente al disposto degli artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4). La GMF non contesta l’obbligo che le incombe di risarcire il ricorrente. Le parti nella causa principale non concordano invece riguardo alla determinazione della legge applicabile alla valutazione dei danni menzionati.

13. L’infortunio ha avuto luogo il 29 agosto 2007 e l’azione è stata promossa dinanzi alla High Court of Justice l’8 gennaio 2009. Secondo il ricorrente nella causa principale, poiché entrambe le date sono precedenti all’11 gennaio 2009 al quale si riferisce l’art. 32 del regolamento Roma II, quest’ultimo non è applicabile alla controversia nella causa principale e la valutazione dei danni del ricorrente nella causa principale dovrebbe essere regolata dal diritto inglese in quanto lex fori. Secondo la GMF il regolamento Roma II è entrato in vigore, conformemente all’art. 254, n. 1, CE (5), il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). Orbene, nella causa principale il fatto che ha dato origine al danno si è verificato dopo tale data. Di conseguenza, in applicazione degli artt. 4 e 15, lett. c), del regolamento Roma II, la valutazione dei danni del ricorrente dovrebbe essere effettuata conformemente al diritto francese.

14. Tenuto conto di queste divergenze di interpretazione riguardo all’entrata in vigore del regolamento Roma II, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 31 e 32 del regolamento Roma II, in combinato disposto con l’art. 297 TFUE (7), debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare detto regolamento e, in particolare, l’art. 15, lett. c), nel caso in cui il fatto all’origine del danno si sia verificato il 29 agosto 2007.

2) Se sulla soluzione alla prima questione incida uno dei seguenti fatti:

i) che il procedimento diretto ad ottenere il risarcimento dei danni sia stato avviato l’8 gennaio 2009;

ii) che il giudice nazionale non si sia pronunciato sulla legge applicabile prima dell’11 gennaio 2009».

III – Il procedimento dinanzi alla Corte

15. Il ricorrente nella causa principale, la GMF, il governo del Regno Unito e il governo greco nonché la Commissione hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

16. Il ricorrente nella causa principale, la GMF e la Commissione hanno svolto osservazioni orali nel corso dell’udienza tenutasi il 14 luglio 2011.

IV – Analisi giuridica

17. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento Roma II, determinato dagli artt. 31 e 32 di quest’ultimo. Il citato art. 31 indica semplicemente che il regolamento Roma II si applica a fatti verificatisi «dopo la sua entrata in vigore» che danno origine a danni. L’art. 32 aggiunge che il regolamento «si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’articolo 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008».

18. Nella causa principale si contrappongono due concezioni. In base alla prima, sostenuta dalla GMF e dal governo greco, l’art. 31 non fissa alcuna data di entrata in vigore, che va quindi determinata conformemente all’art. 254, n. 1, CE, vale a dire venti giorni dopo la pubblicazione del regolamento Roma II; il suddetto regolamento si applicherebbe ai fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007. In base alla seconda concezione, cui aderiscono il ricorrente nella causa principale, il governo del Regno Unito e la Commissione, l’entrata in vigore menzionata all’art. 31 rinvia, in realtà, alla data di applicazione fissata all’art. successivo, ossia l’11 gennaio 2009 – mentre soltanto l’art. 29 è applicabile a decorrere dall’11 luglio 2008; il regolamento Roma II si applicherebbe ai fatti lesivi verificatisi dopo l’11 gennaio 2009.

19. Alcune osservazioni preliminari ci permetteranno di capire in quali casi si distingue solitamente tra «entrata in vigore» e «data di applicazione» nei regolamenti dell’Unione (A). Verificherò poi se il riferimento all’entrata in vigore e alla data di applicazione effettuato dal legislatore nel regolamento in parola sia idoneo a stabilire una distinzione così come risulta dai suddetti casi. Per rispondere a tale domanda, dopo un’analisi dei lavori preparatori del regolamento Roma II (B), prenderò in esame il tenore letterale degli artt. 31 e 32 (C), la sua economia generale (D) e le sue finalità (E).

A – Osservazioni preliminari sulla distinzione tra «entrata in vigore» e «data di applicazione»

20. Alcuni regolamenti dell’Unione vedono differita la propria applicazione rispetto alla loro entrata in vigore. È quanto avviene, per esempio, nel caso dei regolamenti che hanno dato vita alle prime organizzazioni comuni di mercato. Per tali regolamenti lo scopo della distinzione tra «entrata in vigore» e «data di applicazione» è di consentire l’istituzione immediata di nuovi organi creati dai regolamenti stessi – per esempio, i comitati di gestione – e l’elaborazione da parte della Commissione di testi di applicazione che richiedono il parere di questi nuovi organi (8).

21. Anche nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, nel quale rientra il regolamento Roma II, il legislatore dell’Unione distingue l’entrata in vigore dall’applicazione di numerosi regolamenti. Il primo interessato fu il regolamento relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (9), entrato in vigore il 1° luglio 2001 ma applicato solo dal 1° gennaio 2004, eccezion fatta per alcuni articoli la cui applicazione è stata fissata alla data di entrata in vigore, cioè il 1° luglio 2001 (10). In base a tali articoli gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione talune informazioni precisate nel regolamento. La Commissione, assistita da un comitato, doveva poi elaborare e aggiornare un manuale contenente le suddette informazioni (11). Il lasso di tempo tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione era necessario affinché gli Stati membri prima e la Commissione poi assolvessero a determinati compiti preliminari all’applicazione del regolamento.

22. Il legislatore distingue la data di entrata in vigore da quella di applicazione nei successivi regolamenti del medesimo settore, con lassi temporali più o meno lunghi tra queste due date, che permettono agli Stati membri di adottare eventuali modifiche del proprio diritto interno prima di comunicare alla Commissioni le informazioni necessarie precisate nello strumento interessato. Tali informazioni sono poi messe a disposizione del pubblico, di solito tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12). Nel caso del regolamento Roma II, interpretare l’art. 31 nel senso che esso stabilisce la data di entrata in vigore del suddetto regolamento al 20 agosto 2007, mentre la data di applicazione è quella dell’11 gennaio 2009 – fatta eccezione per l’art. 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008 – avrebbe altri effetti anomali.

23. Un’applicazione del regolamento Roma II all’11 gennaio 2009 a fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007 lascerebbe infatti un periodo di circa 17 mesi durante il quale i fatti lesivi dovrebbero essere assoggettati al regime giuridico istituito dal regolamento stesso senza che quest’ultimo possa essere ad essi applicato. Un’applicazione di questo tipo, in base alla quale il regime giuridico del regolamento Roma II è in qualche modo applicabile, senza poter essere applicato, non trova equivalenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile (13). In particolare, il corrispondente del regolamento Roma II, che detta regole di conflitto tra leggi in materia contrattuale, e che peraltro contiene una distinzione tra le proprie date di entrata in vigore e di applicazione, precisa che esso si applica ai contratti conclusi successivamente alla sua data di applicazione (14).

24. Considerati gli effetti anomali dell’eventuale distinzione tra «entrata in vigore» all’art. 31 e «data di applicazione» all’art. 32, nel senso che essa porterebbe all’applicazione del regolamento Roma II a decorrere dall’11 gennaio 2009 a fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007, è opportuno procedere ad un’analisi dei lavori preparatori al fine di verificare se possano apportare un chiarimento riguardo al fatto che il legislatore abbia perseguito tali effetti.

B – I lavori preparatori del regolamento Roma II

25. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali il 22 luglio 2003 (15). Tale proposta conteneva un articolo unico relativo alla sua applicazione nel tempo, intitolato «Entrata in vigore e applicazione nel tempo», a norma del quale «[i]l presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005. Esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore» (16).

26. Nel corso dei negoziati che si sono successivamente svolti in seno al Consiglio dell’Unione europea, la delegazione svedese ha osservato che erano necessari degli emendamenti al proprio diritto per l’applicazione di tale regolamento e che sarebbero occorsi almeno due anni per procedervi. Per tale motivo essa ha suggerito di sostituire la formulazione «entra in vigore il 1° gennaio 2005» con «entra in vigore non oltre i due anni dopo la sua adozione» (17). La proposta è stata appoggiata dalla delegazione tedesca (18). Anche la delegazione olandese ha suggerito di lasciare un lasso di tempo sufficiente per poter adottare le disposizioni nazionali necessarie prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento (19). Gli interventi di tali delegazioni rivelano pertanto la loro volontà di differire l’entrata in vigore del regolamento Roma II.

27. Parallelamente, il 22 dicembre 2005 (20) è stato suggerito di redigere due articoli diversi, il primo intitolato «Applicazione nel tempo», il secondo «Entrata in vigore», scindendo con qualche modifica in due articoli la formulazione esistente. Il tenore di tali articoli era il seguente:

«Articolo 27 – Applicazione nel tempo. Il presente regolamento si applica ai danni o pregiudizi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 27 bis – Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore in data […]».

28. Tale suggerimento non è stato ripreso nella proposta modificata della Commissione, presentata il 21 febbraio 2006 (21). La data del «1° gennaio 2005» è stata sbarrata, mentre il resto della formulazione è rimasto immutato. Di conseguenza, l’articolo relativo all’applicazione nel tempo del regolamento stabiliva che «[i]l presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005 (…). Esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore» (22).

29. La proposta di strutturare l’applicazione nel tempo del regolamento Roma II in due articoli è stata nuovamente presentata il 16 marzo 2006 (23), con una redazione leggermente differente degli articoli. Il primo articolo indicava che «[t]ale regolamento si applica a fatti illeciti (…) verificatisi dopo la sua entrata in vigore» (24). Nel secondo articolo veniva proposta la seguente formulazione: il regolamento Roma II «entra in vigore [9 mesi dopo la sua adozione]» e «si applica a decorrere da [15 mesi dopo la sua adozione], fatta eccezione per [l’attuale art. 29] che si applica a decorrere da [9 mesi dopo la sua adozione]» (25). Di conseguenza, l’entrata in vigore del regolamento Roma II doveva avvenire 9 mesi dopo l’adozione di tale regolamento, il giorno dell’applicazione dell’attuale art. 29.

30. È poco probabile che allora il legislatore sia stato pienamente consapevole del fatto che, cambiando formulazione, la lettura di questi due articoli avrebbe in realtà portato a rendere applicabile il regolamento Roma II a fatti lesivi verificatisi dopo la data di applicazione dell’art. 29, che coincideva con l’entrata in vigore del regolamento stesso. Prova ne è il fatto che una simile interpretazione dell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento Roma II, secondo la quale, in base al testo definitivo, il detto regolamento sarebbe applicabile a decorrere dall’11 gennaio 2009 a fatti lesivi verificatisi dopo l’11 luglio 2008, non è difesa da nessuna delle parti presenti in causa. Utilizzando i termini «entrata in vigore» nel primo dei due articoli, il legislatore, in realtà, non faceva altro che riprendere la formulazione delle versioni precedenti, senza rendersi conto del cambiamento sostanziale che ne derivava.

31. Un documento di lavoro del 3 maggio 2006 rivela che, a seguito di una riunione svoltasi il 27 e il 28 marzo 2006, numerose delegazioni hanno ritenuto che la distinzione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione dava luogo a confusione (26). Verosimilmente in un’ottica di semplificazione, un’ulteriore versione, datata 10 aprile 2006 (27), ha risparmiato allora la prima frase di questo secondo articolo. Quest’ultimo, sempre intitolato «Entrata in vigore», indicava semplicemente che «[i]l (...) regolamento si applica a decorrere da [18 mesi dopo la sua adozione], fatta eccezione per [l’attuale art. 29], che si applica a decorrere da [12 mesi dopo la sua adozione] (28)». Con una versione successiva datata 21 aprile 2006 (29), tale secondo articolo ha assunto la sua versione definitiva, con la modifica dell’intitolazione in «Data di applicazione».

32. Sembra pertanto che queste modifiche successive debbano essere considerate come cambiamenti formali anziché sostanziali del regolamento Roma II. L’intenzione del legislatore sembra dunque essere rimasta, per tutta la durata dell’iter di adozione del regolamento stesso, quella di associare la nozione di entrata in vigore dell’art. 31 alla data di applicazione dell’art. 32 del regolamento Roma II, senza preoccuparsi della difficoltà dovuta alla presenza di due date di applicazione.

33. Siffatta intenzione è confermata dall’assenza pressoché totale di discussioni sul punto, durante i negoziati, fino all’adozione del regolamento Roma II, l’11 luglio 2007. Dai documenti resi pubblici risulta che soltanto la riunione del 27 e 28 marzo 2006 ha avuto ad oggetto la confusione derivante dalla distinzione tra data di applicazione e data di entrata in vigore (30). In quell’occasione, la presidenza ha affermato che la distinzione era dovuta agli obblighi che gli Stati membri erano tenuti ad assolvere prima dell’applicazione del regolamento Roma II, con riferimento alla notificazione delle convenzioni, prevista dall’attuale art. 29. Così facendo, la presidenza ha giustificato unicamente la presenza di una data di applicazione anteriore per uno degli articoli del regolamento Roma II. In nessun caso si è preoccupata di una data di entrata in vigore del regolamento Roma II ancora anteriore o dell’applicazione del regolamento stesso a fatti lesivi verificatisi prima della data di applicazione dell’11 gennaio 2009.

34. Pertanto, dai lavori preparatori che hanno portato all’adozione degli artt. 31 e 32 del regolamento Roma II emerge che il legislatore non ha mostrato alcuna intenzione chiara a favore dell’applicazione del suddetto regolamento a fatti lesivi verificatisi prima della data di applicazione dell’11 gennaio 2009. Di conseguenza, al fine di procedere ad un’interpretazione di questo tipo degli articoli di cui trattasi, occorrerà verificare attentamente se essa sia suffragata da un’interpretazione letterale del testo derivante dai suddetti lavori preparatori, nonché dall’esame dell’economia generale e delle finalità del regolamento Roma II.

C – Interpretazione letterale degli artt. 31 e 32

35. L’art. 32 del regolamento Roma II dispone che «il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’articolo 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008». L’art. 31 precisa che il regolamento Roma II si applica a fatti verificatisi «dopo la sua entrata in vigore» che danno origine ai danni.

36. Secondo la GMF, i concetti di entrata in vigore e di applicazione, nonché la differenza tra di essi, sono ben noti al legislatore dell’Unione. Essi sarebbero spiegati nella Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie (31). Occorre subito stemperare una simile affermazione. Vero è che gli artt. 20.10 e seguenti di detta guida prevedono la possibilità di un’«efficacia differita dei regolamenti», indicando esplicitamente che «talvolta si distingue tra entrata in vigore del regolamento e decorrenza di efficacia della disciplina da esso istituita, decorrenza che viene rinviata ad una data più o meno lontana nel tempo». La differenza tra i due concetti non viene però spiegata. L’art. 20.10 si riferisce semplicemente ai regolamenti che creano organizzazioni comuni di mercato, esplicitando lo scopo di una distinzione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione per tali regolamenti. Un simile obiettivo, perseguito nell’ambito specifico di regolamenti relativi a settori determinati, non sarebbe quello perseguito nell’ambito del regolamento Roma II, con la fissazione dell’entrata in vigore, menzionata all’art. 31, al 20 agosto 2007, mentre il regolamento si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009. Di conseguenza, dalla Guida pratica comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione si può dedurre unicamente un esempio della distinzione tra l’entrata in vigore e l’applicazione di uno strumento che viene fatta per uno scopo specifico. Questo esempio particolare non permette di affermare in via generale che la differenza tra i concetti di entrata in vigore e di applicazione è ben nota al legislatore dell’Unione.

37. D’altro canto, e cosa più importante, per quanto l’art. 31 parli specificamente di «entrata in vigore» e l’art. 32 di «data di applicazione», è necessaria una lettura congiunta delle loro disposizioni, dal momento che il primo è intitolato «Applicazione nel tempo» e il secondo «Data di applicazione». Questa lettura dimostra che, nel regolamento Roma II, i concetti di entrata in vigore e di applicazione sono utilizzati in modo impreciso e che l’uno viene confuso con l’altro. La conseguenza di ciò è che non è possibile aderire all’argomento dedotto dalla GMF e dal governo greco secondo cui l’art. 31 dovrebbe essere completato dalla disposizione contenuta nell’ultima frase dell’art. 254, n. 1, CE, ai sensi della quale «[i regolamenti] entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione».

38. L’assenza di una distinzione chiara tra i due concetti, all’origine della confusione tra gli stessi contenuta nel regolamento Roma II, è confermata dal fatto che, nella grande maggioranza degli altri strumenti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, vi sono articoli intitolati «Entrata in vigore» che contengono la formulazione «si applica» o «è applicabile» (32).

39. Inoltre, questa mancanza di distinzione chiara tra i due concetti è ulteriormente confermata dalle differenze di traduzione del regolamento Roma II. Nelle versioni spagnola, olandese e rumena, l’art. 32 è intitolato «Entrata in vigore» (33) e non «Data di applicazione». In queste tre versioni non vi è alcun dubbio che l’entrata in vigore del suddetto regolamento debba essere fissata all’11 gennaio 2009, fatta eccezione per il solo art. 29, entrato in vigore l’11 luglio 2008. La Corte ha chiaramente affermato che «ove si trascurassero due delle versioni linguistiche (…), ci si porrebbe in contraddizione con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., segnatamente, sentenza 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske, Racc. pag. 2717, punto 6). (…) [A] tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore» (34). Quel che è vero per due versioni linguistiche diverse lo è, a maggior ragione, per tre.

D – Interpretazione sistematica del regolamento Roma II

40. Passando ad esaminare l’economia generale del regolamento Roma II, occorre partire dal fatto che le disposizioni di tale regolamento che precedono gli artt. 31 e 32 non contengono elementi relativi all’applicazione del regolamento stesso a fatti lesivi verificatisi prima dell’11 gennaio 2009. L’analisi di tali disposizioni permette unicamente di comprendere la scelta del legislatore di differire l’applicazione di tale regolamento alla data dell’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’art. 29 che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008, mentre il regolamento è stato adottato l’11 luglio 2007.

41. Come spiegato giustamente dalla stessa GMF, nelle sue osservazioni scritte e durante l’udienza, il motivo che ha portato il legislatore a prevedere due date di applicazione si rinviene negli artt. 28 e 29 del regolamento Roma II. Prima di applicare il regolamento, occorre infatti poter venire a conoscenza delle convenzioni internazionali che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali che vincolano uno o più Stati membri. Una simile conseguenza deriva dall’art. 28, ai sensi del quale il regolamento non osta all’applicazione di tali convenzioni internazionali.

42. L’art. 29 prevede che, entro l’11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le suddette convenzioni. Quest’ultima pubblica l’elenco delle convenzioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi dal loro ricevimento. Essendo le convenzioni in linea di principio tutte elencate e pubblicate entro l’11 gennaio 2009, questo è il motivo per cui il regolamento Roma II si applica a decorrere da tale data.

43. Secondo la GMF, il regolamento Roma II doveva per forza essere già in vigore al momento dell’applicazione dell’art. 29, fissata all’11 luglio 2008. Da ciò essa trae la conseguenza che il regolamento Roma II si applica a fatti lesivi verificatisi prima dell’11 gennaio 2009. Tale affermazione non può essere accolta in quanto dall’art. 32 emerge chiaramente che l’applicazione dell’art. 29 deve restare separata dall’applicazione delle altre disposizioni del regolamento Roma II. Orbene, se l’entrata in vigore del regolamento Roma II all’11 luglio 2008 si accompagnasse alla sua applicazione a fatti lesivi verificatisi successivamente a tale data, questi fatti lesivi sarebbero assoggettati alle disposizioni del regolamento Roma II sin dall’11 luglio 2008, benché l’applicazione di tali disposizioni sia differita. Una situazione del genere equivarrebbe a rendere tali disposizioni applicabili prima della data espressamente prevista a tal fine dal legislatore, ossia l’11 gennaio 2009.

44. Inoltre, come osserva la Commissione prendendo ad esempio il regolamento Bruxelles II bis, quando il legislatore dell’Unione, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, fissa l’applicazione di taluni articoli di un regolamento in modo da farla coincidere con l’entrata in vigore del regolamento stesso (35), gli effetti di tali articoli derivano da questa fissazione di una data di applicazione anteriore e non dall’entrata in vigore in quanto tale del regolamento. Di conseguenza, la distinzione tra le nozioni stesse di entrata in vigore e di applicazione si attenua.

45. L’analisi delle disposizioni che precedono gli artt. 31 e 32 ben dimostra la volontà del legislatore dell’Unione di differire l’applicazione del regolamento Roma II, per garantire prima la pubblicità delle convenzioni internazionali che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali, che vincolano uno o più Stati membri. Per contro, nessuna indicazione viene data riguardo all’applicazione eventuale del regolamento a fatti lesivi verificatisi prima dell’11 gennaio 2009 o ad un’eventuale distinzione tra la data dell’entrata in vigore menzionata all’art. 31 e la data di applicazione dell’art. 32.

46. La constatazione cui sono pervenuto al paragrafo precedente non può essere invalidata dalla presenza di una clausola di revisione, inserita all’art. 30 del regolamento Roma II, che prevede la presentazione di una relazione sull’applicazione del regolamento «entro il 20 agosto 2011». La previsione di tale scadenza non può voler indicare che il regolamento Roma II è entrato in vigore quattro anni prima, ossia il 20 agosto 2007. Nel suddetto articolo, infatti, non vi è menzione della data di entrata in vigore. Inoltre, l’ultimo progetto del regolamento in parola, approvato dal comitato di conciliazione del 22 giugno 2007, non indica alcuna data, lasciando uno spazio bianco da riempire (36). Lo stesso dicasi per l’ultimo documento redatto dal Parlamento europeo e dal Consiglio l’11 luglio 2007, giorno dell’adozione del regolamento (37). Pertanto, la data precisa del «20 agosto 2011» deriva da un’aggiunta tardiva, non corroborata da nessun elemento che permetta di collegare questa data alla menzione dell’entrata in vigore contenuta all’art. 31.

E – Interpretazione teleologica del regolamento Roma II

47. Alla luce del sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo ‘considerando’ del regolamento Roma II, le finalità di tale strumento sono in particolare quelle di favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie e la certezza del diritto, nonché di evitare i rischi di distorsioni di concorrenza che possano derivare dall’applicazione di regole non uniformi.

48. L’applicazione del regolamento Roma II a decorrere dall’11 gennaio 2009 a fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007 renderebbe incerto il momento dell’applicazione del suddetto regolamento. Tale incertezza risulta chiaramente dalle osservazioni delle parti riguardo a una simile ipotesi. Il ricorrente nella causa principale sostiene che l’applicazione del regolamento Roma II dovrebbe essere fissata in funzione delle azioni giudiziarie promosse a partire dall’11 gennaio 2009 compreso. Il governo greco, invocando il principio iura novit curia, considera che il giudice adito debba assoggettare la causa al diritto vigente nel momento in cui egli decide: a partire dall’11 gennaio 2009, il regolamento Roma II potrebbe pertanto applicarsi in qualunque fase di un procedimento in corso, dall’introduzione del ricorso fino alla pronuncia della decisione definitiva. La Commissione conferma la suddetta incertezza, evidenziando, da parte sua, che se l’applicazione del regolamento Roma II verte su fatti anteriori, si potrebbero applicare tre criteri: quello dell’avvio del procedimento, quello della determinazione della legge applicabile da parte del giudice e quello della pronuncia della sentenza.

49. Da tutto quanto precede deriva chiaramente che, se il regolamento Roma II dovesse applicarsi a fatti lesivi verificatisi dopo il 20 agosto 2007, sarebbe impossibile stabilire con precisione in tutti gli Stati membri il momento di applicazione di detto regolamento a decorrere dall’11 gennaio 2009 e che questo porterebbe necessariamente a soluzioni divergenti all’interno dell’Unione europea.

50. Al fine di un’applicazione uniforme del regolamento Roma II in tutti gli Stati membri, conforme alle esigenze sancite nel sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento, occorre pertanto applicare il regolamento Roma II a fatti lesivi verificatisi dopo la sua data di applicazione.

51. Nel caso in cui la Corte non seguisse tale approccio e preferisse adottare uno dei criteri proposti dalle parti, ossia quello dell’introduzione del procedimento, quello della determinazione della legge applicabile da parte del giudice o quello dell’adozione di una decisione definitiva, criterio che sarebbe necessario esplicitare per precisare l’applicazione del regolamento Roma II nel caso di procedimenti pendenti, per poter stabilire con maggior precisione l’applicazione del regolamento Roma II a fatti anteriori, desidero esporre alcune considerazioni che evidenziano come nessuno dei suddetti criteri permetta di giungere a un risultato soddisfacente, conforme alle finalità del regolamento.

52. In primo luogo, per i fatti lesivi verificatisi tra il 20 agosto 2007 e il 10 gennaio 2009, la legge applicabile sarebbe diversa in funzione dell’introduzione di un’azione, della determinazione della legge applicabile o dell’intervento di una decisione definitiva – a seconda del criterio scelto – prima o dopo l’11 gennaio 2009. Pertanto, regole di conflitto tra leggi diverse sarebbero applicabili a fatti illeciti verificatisi durante lo stesso periodo di tempo. Una situazione di questo tipo sarebbe particolarmente problematica nel caso di più richiedenti feriti in uno stesso incidente. I loro rispettivi ricorsi potrebbero infatti essere regolati da leggi diverse, a seconda che l’introduzione dell’azione, la determinazione della legge applicabile o l’intervento della decisione definitiva siano avvenuti prima o dopo l’11 gennaio 2009. Inoltre, il giudice del rinvio, in particolare, ricorda che la promozione di un’azione giudiziaria e la fissazione dell’udienza possono entrambe costituire oggetto di manipolazioni tattiche ad opera delle parti. Pertanto, con riferimento al periodo trascorso tra il 20 agosto 2007 e il 10 gennaio 2009, la scelta dell’uno o dell’altro dei suddetti criteri sarebbe stata in contrasto con le finalità del regolamento.

53. In secondo luogo e al di là di tale periodo transitorio, nel caso in cui la Corte optasse per l’uno o l’altro dei suddetti criteri e l’applicazione del regolamento Roma II divenisse allora dipendente da un procedimento giudiziario, come spiegato dal governo del Regno Unito nelle sue osservazioni scritte, nulla impedirebbe al diritto anteriore di continuare ad applicarsi ai casi regolati dalle parti senza ricorrere ad un procedimento giurisdizionale, non venendo adito alcun giudice. Orbene, come fatto osservare dal giudice del rinvio e dal governo del Regno Unito, le parti cercheranno spesso di giungere ad un accordo prima di agire in giudizio, considerando che le regole di procedura civile applicabili in Inghilterra e nel Galles incoraggiano tale modo di procedere, che permette di minimizzare i costi di risoluzione delle controversie e di promuovere, in maniera generale, una buona amministrazione della giustizia (38). Pertanto, il diritto internazionale privato anteriore potrebbe regolare la situazione delle parti sino all’eventuale intervento di un giudice. Orbene, sarebbe contrario alle finalità del regolamento Roma II che le parti che ricorrono alla mediazione possano così temere un cambiamento della legge applicabile derivante dall’eventuale successivo ricorso al giudice.

54. Di conseguenza, considerando sia il tenore letterale degli artt. 31 e 32 quanto l’economia generale o le finalità del regolamento Roma II, emerge chiaramente che il suddetto regolamento dev’essere interpretato nel senso che si applica ai fatti lesivi verificatisi l’11 gennaio 2009 o in una data successiva. Pertanto, non occorre risolvere la seconda questione proposta dal giudice del rinvio, relativa all’incidenza, sull’applicazione del regolamento Roma II, della data di introduzione del procedimento o della determinazione della legge applicabile.

V – Conclusione

55. Alla luce di tutte queste considerazioni, propongo alla Corte di risolvere nei seguenti termini le questioni pregiudiziali sollevate dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division:

«1) Il combinato disposto degli artt. 31 e 32 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), e dell’art. 254 CE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale non deve applicare tale regolamento, in particolare l’art. 15, lett. c) del medesimo, in un caso in cui il fatto lesivo si è verificato il 29 agosto 2007. Il regolamento n. 864/2077 si applica soltanto ai fatti lesivi verificatisi l’11 gennaio 2009 o in data successiva.

2) Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione pregiudiziale, non è necessario risolvere la seconda questione pregiudiziale».



1 – Lingua originale: il francese.

2 – GU L 199, pag. 40.

3 – [2007] 2 AC 1, [2006] UKHL 32.

4 – GU L 12, pag. 1. Tali disposizioni così recitano: «L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto (…) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario» [art. 9, n. 1, lett. b)]; «Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile» (art. 11, n. 2).

5 – L’art. 254, n. 1, CE, dispone che «[i] regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 251 sono (…) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione».

6 – Il regolamento Roma II è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 luglio 2007; il ventesimo giorno successivo a tale pubblicazione era il 20 agosto 2007.

7 – Poiché la pubblicazione del regolamento Roma II è avvenuta prima del 1° dicembre 2009, ossia ad una data precedente a quella dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio verte in realtà sull’art. 254 CE, che non è stato modificato dall’art. 297, n. 1, terzo comma, TFUE, per quanto riguarda i termini imposti.

8 – V., in particolare, regolamenti (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1) e (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (GU L 316, pag. 1).

9 – Regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1).

10 – V. art. 24 del regolamento.

11 – V. art. 19 del regolamento.

12 – V. regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) (art. 72); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15) (art. 33); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1896, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1) (art. 33); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 861, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199, pag. 1) (art. 29); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79) (art. 26); regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il regolamento «Roma I») (art. 29); regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7, pag. 1) (art. 76), nonché regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1259, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343, pag. 10) (art. 21).

13 – Il regolamento n. 805/2004 precisa che esso si applica «alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore» (art. 26); tuttavia, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, attraverso tale disposizione il legislatore si limita a definire le decisioni, le transazioni e gli atti autentici che possono essere certificati come titoli esecutivi europei, senza alcuna incidenza sull’ambito di applicazione ratione temporis del suddetto regolamento, che detta regole di procedura.

14 – Art. 28 del regolamento Roma I.

15 – COM(2003) 427 def.

16 – Art. 27.

17 – Documento 9009/04 ADD8 del 18 maggio 2004, JUSTCIV 71 CODEC 645, pag. 34.

18 – Documento 9009/04 ADD 11 del 24 maggio 2004 (07.06) (OR.de), JUSTCIV 71 CODEC 645, pag. 19.

19 – Documento 9009/04 ADD 16 del 28 maggio 2004, JUSTCIV 71 CODEC 645, pag. 6.

20 – Documento 16027/05 del 22 dicembre 2005, JUSTCIV 245 CODEC 1218, pag. 22.

21 – COM(2006) 83 def.

22 – Art. 27.

23 – Documento 7432/06 del 16 marzo 2006, JUSTCIV 62 CODEC 247, pag. 20.

24 – Art. 27.

25 – Art. 27 bis.

26 – Documento 7709/06 del 3 maggio 2006, JUSTCIV 79 CODEC 277, pag. 6.

27 – Documento 7929/06 del 10 aprile 2006, JUSTCIV 85 CODEC 296, pag. 21.

28 – Art. 27 bis.

29 – Documento 8417/06 del 21 aprile 2006, JUSTCIV 104 CODEC 350, pag. 21.

30 – Documento 7709/06 del 3 maggio 2006.

31 – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2003.

32 – Regolamento n. 1206/2001 (art. 24); regolamento n. 2201/2003 (art. 72); regolamento n. 805/2004 (art. 33); regolamento n. 1896/2006 (art. 33); regolamento n. 861/2007 (art. 29); regolamento n. 1393/2007 (art. 26) e regolamento n. 4/2009 (art. 76); in questi strumenti la confusione viene evitata perché il legislatore indica con precisione la data di entrata in vigore e la data di applicazione, menzionando un giorno preciso o rinviando esplicitamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

33 – L’art. 32 è così intitolato: «Entrada en vigor» nella versione spagnola; «Inwerkingtreding» nella versione olandese e «Data intrării în vigoare» nella versione rumena.

34 – Sentenza 2 aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a. (Racc. pag. I‑1605, punto 36).

35 – V. regolamenti nn. 1206/2001, 2201/2003 e 805/2004.

36 – Documento PE‑CONS 3619/07 del 22 giugno 2007, JUSTCIV 140 CODEC 528, pag. 31.

37 – Documento PE‑CONS 3619/3/07 REV 3 dell’11 luglio 2007, JUSTCIV 140 CODEC 528, pag. 31.

38 – Il giudice del rinvio si riferisce al Protocollo relativo ai procedimenti precontenziosi in materia di danni fisici («Pre‑action Protocol for Personal Injury Claims»), disponibile in Civil Procedure Rules, sezione «Pre‑Action Protocols» [protocolli precontenziosi].