x

x

Brevi considerazioni giuridiche sui servizi di data link nel cielo unico europeo: verso un’infrastruttura aeronautica per le telecomunicazioni

Prime note critiche dopo il regolamento di esecuzione (UE) n. 310/2015
Brevi considerazioni giuridiche sui servizi di data link nel cielo unico europeo: verso un’infrastruttura aeronautica per le telecomunicazioni
Brevi considerazioni giuridiche sui servizi di data link nel cielo unico europeo: verso un’infrastruttura aeronautica per le telecomunicazioni

Uno dei pilastri di qualsiasi sistema aeronautico è indubbiamente il sistema di telecomunicazioni. La rinnovata attenzione delle istituzioni comunitarie verso il comparto del trasporto aereo traspare dalla necessità di dotare la Comunità europea di un corpus normativo uniforme in tema di trasporto aereo.

Da sempre, le telecomunicazioni costituiscono il polmone dell’efficienza del comparto del trasporto aereo in ambito mondiale. Questa fondamentale tematica ha trovato ingresso nelle previsioni licenziate all’indomani della costituzione, per effetto della sottoscrizione della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, della vera e propria colonna portante dell’architettura normativa del trasporto aereo internazionale: l’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale o ICAO, il cui Annesso 10 si occupa espressamente della materia in discorso.

Era, tuttavia, necessario far transitare le magmatiche evoluzioni delle tecniche di navigazione aerea e di trasmissione dei dati secondo lo schema terra-bordo-terra, anche nel dettato comunitario. La centralità del trasporto aereo come fondamentale leva di sviluppo economico e sociale del continente europeo, è, del resto, ampiamente evincibile dalle Comunicazioni della Commissione europea del 1999, del 2001 e del 2005, che fissano le premesse assiologiche per l’implementazione di un sistema unificato di gestione del traffico aereo denominato cielo unico europeo, e normato da quattro regolamenti comunitari.

Particolare pregnanza acquista, in proposito, il quarto considerando del regolamento di esecuzione (UE) n. 310/2015 (liberamente consultabile all’indirizzo: http:www.eurlex.eu) che (i) sottolinea la necessità di ottimizzare gli standard prestazionali dei flussi di trasmissione dei dati mediante l’implementazione di una struttura multifrequenza, immune da interferenze nella fruizione di una frequenza radio; e (ii) rinvia alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 29/2009, il cui considerando n. 1 può assurgere a ratio dell’intervento normativo operato con il citato regolamento n.310/2015, atteso che l’esponenziale incremento dei volumi di traffico aereo postula il potenziamento delle capacità di controllo, con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse tra controllori e piloti.

Il regolamento consta di tre articoli e quattordici consideranda, e, nelle intenzioni del legislatore comunitario, si pone quale logico corollario del regolamento quadro (CE) n. 549/2004, contenente i principi generali che presiedono l’attuazione del cielo unico europeo.

La nozione di servizio di collegamento dati si desume dalla formulazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 29/2009, ma non figura nel testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 310/2015, che apporta sostanziali innovazioni al regolamento (CE) n. 29/2009, novellando la disposizione recata dal terzo paragrafo del primo articolo, in una duplice direzione: a) sono soggetti all’applicazione del regolamento in parola tutti i voli operati in regime di traffico aereo generale e volo strumentale, all’interno dello spazio aereo contrassegnato dal livello di volo 285; b) posto che dal 1 gennaio 2011, tutti gli aeromobili di nuova costruzione devono essere muniti di sistemi di data link, il legislatore comunitario esenta ex articolo 3, paragrafi, 2, 3 e 4 reg. cit., gli operatori dall’obbligo sancito nell’articolo 2, a patto che la traslazione dei loro aeromobili nella porzione di spazio aereo indicata dal terzo paragrafo dell’articolo 1, sia legittimata dal soddisfacimento di esigenze legate alle fasi di prova e/o manutenzione, ovvero che versino nelle condizioni di inoperatività dei componenti per il collegamento dati, in ossequio a quanto prescritto dalle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008.

L’atto normativo in esame è entrato in vigore il 7 marzo 2015.

Uno dei pilastri di qualsiasi sistema aeronautico è indubbiamente il sistema di telecomunicazioni. La rinnovata attenzione delle istituzioni comunitarie verso il comparto del trasporto aereo traspare dalla necessità di dotare la Comunità europea di un corpus normativo uniforme in tema di trasporto aereo.

Da sempre, le telecomunicazioni costituiscono il polmone dell’efficienza del comparto del trasporto aereo in ambito mondiale. Questa fondamentale tematica ha trovato ingresso nelle previsioni licenziate all’indomani della costituzione, per effetto della sottoscrizione della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, della vera e propria colonna portante dell’architettura normativa del trasporto aereo internazionale: l’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale o ICAO, il cui Annesso 10 si occupa espressamente della materia in discorso.

Era, tuttavia, necessario far transitare le magmatiche evoluzioni delle tecniche di navigazione aerea e di trasmissione dei dati secondo lo schema terra-bordo-terra, anche nel dettato comunitario. La centralità del trasporto aereo come fondamentale leva di sviluppo economico e sociale del continente europeo, è, del resto, ampiamente evincibile dalle Comunicazioni della Commissione europea del 1999, del 2001 e del 2005, che fissano le premesse assiologiche per l’implementazione di un sistema unificato di gestione del traffico aereo denominato cielo unico europeo, e normato da quattro regolamenti comunitari.

Particolare pregnanza acquista, in proposito, il quarto considerando del regolamento di esecuzione (UE) n. 310/2015 (liberamente consultabile all’indirizzo: http:www.eurlex.eu) che (i) sottolinea la necessità di ottimizzare gli standard prestazionali dei flussi di trasmissione dei dati mediante l’implementazione di una struttura multifrequenza, immune da interferenze nella fruizione di una frequenza radio; e (ii) rinvia alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 29/2009, il cui considerando n. 1 può assurgere a ratio dell’intervento normativo operato con il citato regolamento n.310/2015, atteso che l’esponenziale incremento dei volumi di traffico aereo postula il potenziamento delle capacità di controllo, con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse tra controllori e piloti.

Il regolamento consta di tre articoli e quattordici consideranda, e, nelle intenzioni del legislatore comunitario, si pone quale logico corollario del regolamento quadro (CE) n. 549/2004, contenente i principi generali che presiedono l’attuazione del cielo unico europeo.

La nozione di servizio di collegamento dati si desume dalla formulazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 29/2009, ma non figura nel testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 310/2015, che apporta sostanziali innovazioni al regolamento (CE) n. 29/2009, novellando la disposizione recata dal terzo paragrafo del primo articolo, in una duplice direzione: a) sono soggetti all’applicazione del regolamento in parola tutti i voli operati in regime di traffico aereo generale e volo strumentale, all’interno dello spazio aereo contrassegnato dal livello di volo 285; b) posto che dal 1 gennaio 2011, tutti gli aeromobili di nuova costruzione devono essere muniti di sistemi di data link, il legislatore comunitario esenta ex articolo 3, paragrafi, 2, 3 e 4 reg. cit., gli operatori dall’obbligo sancito nell’articolo 2, a patto che la traslazione dei loro aeromobili nella porzione di spazio aereo indicata dal terzo paragrafo dell’articolo 1, sia legittimata dal soddisfacimento di esigenze legate alle fasi di prova e/o manutenzione, ovvero che versino nelle condizioni di inoperatività dei componenti per il collegamento dati, in ossequio a quanto prescritto dalle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008.

L’atto normativo in esame è entrato in vigore il 7 marzo 2015.