Trasporti - Tribunale di Bologna: quando la spedizione diventa trasporto
Con una recente pronuncia, il Tribunale di Bologna ha affrontato il tema delle diverse responsabilità attribuibili al semplice spedizioniere o al vettore, in un caso interessante di utilizzo fraudolento di identità di un vettore reale da parte di uno abusivo, stabilendo che: lo spedizioniere che affida l’incarico ad un vettore abusivo non è responsabile se ha compiuto i controlli ordinari sui documenti abilitativi e assicurativi.
Il caso
Nel caso di specie, la società attrice conferiva al convenuto (spedizioniere) l’incarico di concludere un contratto di trasporto per la consegna di merce, del valore di 40.496,08 euro, in favore di un destinatario in Francia. Lo spedizioniere incaricava un vettore il quale si appropriava indebitamente della merce; emergeva solo in seguito che il vettore – rimasto ignoto – esercitava abusivamente l’attività, essendosi sostituito a vettore regolare che esercitava in passato l’attività di autotrasportatore e che risultava ancora iscritto all’albo.
La società attrice, pertanto, citava in giudizio lo spedizioniere per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A sua volta il convenuto estendeva il giudizio al vettore regolare, la cui identità era stata fraudolentemente utilizzata, chiedendo di essere da questi manlevato.
Obbligazioni del vettore e dello spedizioniere
Le argomentazioni di parte attrice a sostegno della propria domanda di risarcimento si fondano sull’assunto che il contratto stipulato con lo spedizioniere configurava non un mero contratto di spedizione, bensì un contratto di spedizione-trasporto, con la conseguente estensione di diritti e obblighi del vettore anche allo spedizioniere (articolo 1741 del Codice Civile). In forza di tale qualificazione giuridica, parte attrice invocava la responsabilità dello spedizioniere-vettore per perdita o avaria delle cose consegnate per il trasporto, ai sensi dell’articolo 1693 del Codice Civile.
Le norme civilistiche sulla spedizione (articoli 1737 e seguenti del Codice Civile) tengono ben distinta la natura di tale contratto rispetto a quello di trasporto, per il quale è prevista un’obbligazione di risultato; la nozione di spedizione, infatti, ne riconduce la natura a quella di un mandato senza rappresentanza finalizzato alla conclusione di un contratto di trasporto.
Pertanto, la responsabilità dello spedizioniere è ben diversa e limitata rispetto a quella del vettore che esegue il trasporto, salva l’applicazione dell’articolo 1741 del Codice Civile che prevede la suddetta estensione della disciplina della responsabilità del vettore allo spedizioniere, qualora quest’ultimo assuma l’esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che le condotte dello spedizioniere non concretavano, neppure implicitamente, la manifestazione di volontà di assumere in proprio la veste di vettore. A tal fine, secondo il Giudice: “non appare dirimente che nel documento di trasporto la convenuta sia indicata come “vettore” trattandosi di documento formato dalla stessa parte di attrice, insuscettibile quindi di dimostrare l’effettiva volontà negoziale della controparte. Per contro nella lettera di vettura internazionale compare il nome del vettore”.
La decisione
Nel caso di specie il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda risarcitoria della società attrice, seguendo un iter logico-giuridico che, partendo dalla mancanza di un accordo scritto tra le parti, non ha rilevato alcuna espressa assunzione di responsabilità per il trasporto da parte dello spedizioniere.
Il giudice di merito ha sostenuto, infatti, che: “in carenza di prova di una diversa volontà negoziale delle parti, il contratto de quo deve essere qualificato, dunque, quale contratto tipico di spedizione ex art. 1737 c.c., con conseguente assunzione da parte dello spedizioniere convenuto delle (sole) obbligazioni di cui all’art.1739 c.c. ed esclusione di ogni riferibilità al medesimo della responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c.”. Pertanto, non sussistendo i presupposti per la citata estensione di responsabilità al convenuto (mero spedizioniere) questi non è stato ritenuto responsabile della perdita della merce consegnata.
Ad ulteriore fondamento della propria decisione, il giudice felsineo ha posto il fatto che lo spedizioniere, nel scegliere il vettore, aveva effettuato le verifiche necessarie e reperito la documentazione idonea a garantirne l’affidabilità (visura camerale, certificato di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori, “rapporto Lince” e certificato di copertura assicurativa), non potendo prevedere in alcun modo il furto di identità da parte di un soggetto terzo. Secondo il Tribunale, inoltre non “appare esigibile un controllo diretto, presso la sede del vettore, correttamente effettuato dallo spedizioniere dopo il verificarsi dell’evento delittuoso, ma non certo esigibile ex ante per ogni contratto di trasporto”.
Per quanto riguarda la chiamata in causa del vettore da parte del convenuto, il Giudice di merito ha ritenuto infondata la richiesta di garanzia “apparendo del tutto inconsistente che il terzo – chiamato in giudizio – debba rispondere dei danni dell’attività illecita per il solo fatto che persona rimasta ignota abbia utilizzato fraudolentemente la sua identità”.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito Giuraemilia.
(Tribunale Ordinario di Bologna - Seconda Sezione Civile, Sentenza 22 dicembre 2016, n. 3145)
Con una recente pronuncia, il Tribunale di Bologna ha affrontato il tema delle diverse responsabilità attribuibili al semplice spedizioniere o al vettore, in un caso interessante di utilizzo fraudolento di identità di un vettore reale da parte di uno abusivo, stabilendo che: lo spedizioniere che affida l’incarico ad un vettore abusivo non è responsabile se ha compiuto i controlli ordinari sui documenti abilitativi e assicurativi.
Il caso
Nel caso di specie, la società attrice conferiva al convenuto (spedizioniere) l’incarico di concludere un contratto di trasporto per la consegna di merce, del valore di 40.496,08 euro, in favore di un destinatario in Francia. Lo spedizioniere incaricava un vettore il quale si appropriava indebitamente della merce; emergeva solo in seguito che il vettore – rimasto ignoto – esercitava abusivamente l’attività, essendosi sostituito a vettore regolare che esercitava in passato l’attività di autotrasportatore e che risultava ancora iscritto all’albo.
La società attrice, pertanto, citava in giudizio lo spedizioniere per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A sua volta il convenuto estendeva il giudizio al vettore regolare, la cui identità era stata fraudolentemente utilizzata, chiedendo di essere da questi manlevato.
Obbligazioni del vettore e dello spedizioniere
Le argomentazioni di parte attrice a sostegno della propria domanda di risarcimento si fondano sull’assunto che il contratto stipulato con lo spedizioniere configurava non un mero contratto di spedizione, bensì un contratto di spedizione-trasporto, con la conseguente estensione di diritti e obblighi del vettore anche allo spedizioniere (articolo 1741 del Codice Civile). In forza di tale qualificazione giuridica, parte attrice invocava la responsabilità dello spedizioniere-vettore per perdita o avaria delle cose consegnate per il trasporto, ai sensi dell’articolo 1693 del Codice Civile.
Le norme civilistiche sulla spedizione (articoli 1737 e seguenti del Codice Civile) tengono ben distinta la natura di tale contratto rispetto a quello di trasporto, per il quale è prevista un’obbligazione di risultato; la nozione di spedizione, infatti, ne riconduce la natura a quella di un mandato senza rappresentanza finalizzato alla conclusione di un contratto di trasporto.
Pertanto, la responsabilità dello spedizioniere è ben diversa e limitata rispetto a quella del vettore che esegue il trasporto, salva l’applicazione dell’articolo 1741 del Codice Civile che prevede la suddetta estensione della disciplina della responsabilità del vettore allo spedizioniere, qualora quest’ultimo assuma l’esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che le condotte dello spedizioniere non concretavano, neppure implicitamente, la manifestazione di volontà di assumere in proprio la veste di vettore. A tal fine, secondo il Giudice: “non appare dirimente che nel documento di trasporto la convenuta sia indicata come “vettore” trattandosi di documento formato dalla stessa parte di attrice, insuscettibile quindi di dimostrare l’effettiva volontà negoziale della controparte. Per contro nella lettera di vettura internazionale compare il nome del vettore”.
La decisione
Nel caso di specie il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda risarcitoria della società attrice, seguendo un iter logico-giuridico che, partendo dalla mancanza di un accordo scritto tra le parti, non ha rilevato alcuna espressa assunzione di responsabilità per il trasporto da parte dello spedizioniere.
Il giudice di merito ha sostenuto, infatti, che: “in carenza di prova di una diversa volontà negoziale delle parti, il contratto de quo deve essere qualificato, dunque, quale contratto tipico di spedizione ex art. 1737 c.c., con conseguente assunzione da parte dello spedizioniere convenuto delle (sole) obbligazioni di cui all’art.1739 c.c. ed esclusione di ogni riferibilità al medesimo della responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c.”. Pertanto, non sussistendo i presupposti per la citata estensione di responsabilità al convenuto (mero spedizioniere) questi non è stato ritenuto responsabile della perdita della merce consegnata.
Ad ulteriore fondamento della propria decisione, il giudice felsineo ha posto il fatto che lo spedizioniere, nel scegliere il vettore, aveva effettuato le verifiche necessarie e reperito la documentazione idonea a garantirne l’affidabilità (visura camerale, certificato di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori, “rapporto Lince” e certificato di copertura assicurativa), non potendo prevedere in alcun modo il furto di identità da parte di un soggetto terzo. Secondo il Tribunale, inoltre non “appare esigibile un controllo diretto, presso la sede del vettore, correttamente effettuato dallo spedizioniere dopo il verificarsi dell’evento delittuoso, ma non certo esigibile ex ante per ogni contratto di trasporto”.
Per quanto riguarda la chiamata in causa del vettore da parte del convenuto, il Giudice di merito ha ritenuto infondata la richiesta di garanzia “apparendo del tutto inconsistente che il terzo – chiamato in giudizio – debba rispondere dei danni dell’attività illecita per il solo fatto che persona rimasta ignota abbia utilizzato fraudolentemente la sua identità”.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito Giuraemilia.
(Tribunale Ordinario di Bologna - Seconda Sezione Civile, Sentenza 22 dicembre 2016, n. 3145)