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Risarcimento - Cassazione Civile: il Comune è obbligato al risarcimento in caso di caduta in strada privata di uso pubblico

Risarcimento - Cassazione Civile: il Comune è obbligato al risarcimento in caso di caduta in strada privata di uso pubblico
Risarcimento - Cassazione Civile: il Comune è obbligato al risarcimento in caso di caduta in strada privata di uso pubblico

La Corte di Cassazione ha ribadito che il Comune ha l’obbligo di garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizione di sicurezza, anche nelle parti di strada di proprietà privata che consentono il pubblico transito.

Nel caso di specie, il Tribunale di Foggia aveva accolto la richiesta di condanna da parte di una donna nei confronti del Comune di San Giovanni Rotondo per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza delle lesioni personali patite a causa di una caduta avvenuta mentre percorreva una strada comunale in carente stato di manutenzione.

La Corte d’Appello di Bari aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo non provato che il tratto di strada su cui avvenne la caduta fosse di proprietà comunale.

La Cassazione, su impugnazione della sentenza d’appello da parte degli eredi della donna (deceduta nel periodo del giudizio), ha dichiarato infondati i primi due motivi di ricorso dei ricorrenti, affermando che, sotto il profilo di danno cagionato da cosa in custodia (articolo 2051 codice civile), il danneggiato non ha l’onere di provare la colpa del custode, ma ha l’onere di provare il rapporto di custodia. Nel caso in esame, la Cassazione ha affermato che spettava alla persona che ha subito il danno provare la proprietà comunale della strada e non al Comune.

La Corte, invece, ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso degli eredi, i quali sostenevano che nonostante il sinistro sia avvenuto in un luogo di proprietà privata, esso era comunque di uso pubblico e, pertanto, l’amministrazione comunale aveva l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Cassazione ha affermato che: “l’amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”.

Ne consegue che, continua la Corte, “nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bari.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta-3 Civile, Ordinanza 7 febbraio 2017, n. 3216)

La Corte di Cassazione ha ribadito che il Comune ha l’obbligo di garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizione di sicurezza, anche nelle parti di strada di proprietà privata che consentono il pubblico transito.

Nel caso di specie, il Tribunale di Foggia aveva accolto la richiesta di condanna da parte di una donna nei confronti del Comune di San Giovanni Rotondo per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza delle lesioni personali patite a causa di una caduta avvenuta mentre percorreva una strada comunale in carente stato di manutenzione.

La Corte d’Appello di Bari aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo non provato che il tratto di strada su cui avvenne la caduta fosse di proprietà comunale.

La Cassazione, su impugnazione della sentenza d’appello da parte degli eredi della donna (deceduta nel periodo del giudizio), ha dichiarato infondati i primi due motivi di ricorso dei ricorrenti, affermando che, sotto il profilo di danno cagionato da cosa in custodia (articolo 2051 codice civile), il danneggiato non ha l’onere di provare la colpa del custode, ma ha l’onere di provare il rapporto di custodia. Nel caso in esame, la Cassazione ha affermato che spettava alla persona che ha subito il danno provare la proprietà comunale della strada e non al Comune.

La Corte, invece, ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso degli eredi, i quali sostenevano che nonostante il sinistro sia avvenuto in un luogo di proprietà privata, esso era comunque di uso pubblico e, pertanto, l’amministrazione comunale aveva l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Cassazione ha affermato che: “l’amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”.

Ne consegue che, continua la Corte, “nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bari.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta-3 Civile, Ordinanza 7 febbraio 2017, n. 3216)