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Certificazioni delle figure professionali

Certificazioni delle figure professionali
Certificazioni delle figure professionali

[Tratto dall’evento DIG.Eat 2015 - The endless paper, svoltosi lo scorso 14 ottobre a Roma (Centro Congressi Fontana di Trevi)]

La Legge n. 4/2013 dispone in materia di professioni non regolamentate dagli Ordini o dai Collegi, escludendo dal suo ambito di applicazione le professioni sanitarie, le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, e rappresenta un miglioramento verso la qualificazione del mercato di queste professioni; va apprezzata la scelta del Legislatore di riconoscere un valore anche alle attestazioni di competenza delle Figure Professionali rilasciate da Soggetti accreditati.

La Legge ha suscitato grande interesse tra le numerose categorie coinvolte. Centinaia sono le “nuove professioni”, mentre le stime sul numero dei professionisti potenzialmente interessati in Italia, superano il milione di persone. Diverse Associazioni di professionisti hanno stabilito contatti con l’Ente. Alcune Associazioni di secondo grado hanno ventilato l’ipotesi di aderire ad ACCREDIA.

Sulla materia sono fortemente coinvolti gli Ordini Professionali (tre di questi sono Soci di ACCREDIA), ma sono attive sul tema anche le Confederazioni imprenditoriali (es., come utilizzatori di servizi “B to B”) ed il mondo dei consumatori, insieme ai Sindacati nazionali dei lavoratori, interessati ai “servizi alla persona”.

Anche per tali ragioni l’Ente è molto attento a un’attuazione del provvedimento coerente con gli scopi prefissati e capace di rendere valore ai professionisti che compiono la scelta - non vincolata - della certificazione rilasciata da un Ente terzo accreditato.

Quasi in concomitanza con la Legge n. 4/2013, veniva emanato il Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che dispone in materia di prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze. Con tale provvedimento il Governo ha esercitato la delega contenuta nella Legge n. 92/2012 sulla riforma del lavoro (c.d. Legge Fornero), ove si fa specifico riferimento al ruolo che deve essere riconosciuto, nella certificazione degli apprendimenti, agli Organismi accreditati da ACCREDIA.

Tornando alla Legge n. 4/2013, in questa si valorizza il ruolo della normazione tecnica (per l’identificazione dei Soggetti normatori occorre riferirsi alla direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come correttamente richiamato dalla Legge n. 4/2013, che prevede, tra gli Enti di Normazione italiani, l’UNI e il CEI. Per semplificare nel testo della Legge n. 4/2013 si è poi riportato semplicemente «normativa tecnica UNI», non per questo però escludendo gli altri Enti di normazione internazionali Membri di ISO e ETSI) e, in stretta connessione, delle certificazioni accreditate. Di che tipi di certificazioni, parla la Legge 4/2013?

Il Regolamento CE n. 765/2008, norma cardine per ACCREDIA, chiarisce che l’attività di accreditamento è rivolta agli Organismi di Valutazione della conformità, “con l’obiettivo di dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un Prodotto, a un Processo, a un Servizio, a un Sistema, a una Persona o a un Organismo siano state rispettate”.

Nel caso della Certificazione di una Persona, questa deve essere rilasciata da un Organismo di terza parte indipendente, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per Organismi che operano nella Certificazione delle Persone”.

Attraverso il sistema della certificazione accreditata, vengono soddisfatti tre requisiti fondamentali, per l’affidabilità del mercato delle professioni e la salvaguardia degli interessi dei consumatori:

imparzialità: la valutazione delle competenze delle Figure Professionali è svolta da un Soggetto (O.d.C.) che, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, deve essere indipendente ed imparziale nei confronti delle Persone certificate (es. non deve offrire o fornire formazione professionale pertinente alla competenza che certifica);

aggiornamento professionale continuo che, per tutta la durata della certificazione, deve essere documentato dalla Persona interessata tramite attestati di formazione o prove d’esame (in base allo schema di certificazione applicabile);

accertamento della competenza della Figura Professionale che passa attraverso il superamento di una prova d’esame.

Operano sul mercato italiano, sotto accreditamento ACCREDIA, alcuni Organismi di Certificazione delle Persone (qualche decina). Queste Certificazioni, in virtù dell’appartenenza di ACCREDIA all’Infrastruttura europea di accreditamento (EA), rientrano negli Accordi Multilaterali Internazionali e, pertanto, hanno validità in tutti i Paesi economicamente sviluppati (da alcuni mesi IAF ha avviato le procedure che dovrebbero portare ad estendere la validità dell’accordo MLA, attualmente limitata all’ambito EA).

Le modalità di accertamento del possesso e del mantenimento della competenza seguite dagli O.d.C. accreditati rivestono carattere generale e possono essere applicate a qualsiasi Figura Professionale, purché siano definiti i requisiti della competenza stessa, in termini di “sapere” (istruzione, formazione, addestramento, esperienza) e di “saper fare” e “saper essere” (abilità e doti intellettive ed umane, etica comportamentale).
Non c’è una limitazione ad alcune categorie (es.: professioni intellettuali vs. attività manuali), né la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 pone dei limiti che escludano alcune professioni dalla possibilità di essere certificate, su base volontaria.

All’atto della domanda di accreditamento, l’O.d.C. deve fornire ad ACCREDIA un’aggiornata e dettagliata descrizione dello schema di certificazione e del relativo processo. L’attività degli O.d.C è riferimento, che chiarisce nel dettaglio quali siano le conoscenze, esperienze e abilità minime perché possa essere rilasciata la certificazione, stabilendo anche i benefici attesi e le prassi da adottare.

Come nella totalità degli altri Paesi, tale descrizione viene desunta da una norma stabilita da un Ente di Normazione, oppure da una specifica individuata da altri Soggetti titolati; incluso l’O.d.C. che, ovviamente, deve dimostrarne l’utilità per il mercato.

ACCREDIA ha promosso una riflessione specifica, in base ai contenuti della Legge n. 4/2013, per dirimere un punto emerso come potenziale criticità, ed in particolare se, per il rilascio di una Certificazione Accreditata si debba necessariamente essere vincolati dalla presenza di una norma UNI/CEI (o altro standard derivante dal sistema di normazione internazionale). Il problema è in via di chiarimento ed è comunque, all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Indubbiamente occorre evitare un paradosso: quello che la Legge voleva valorizzare (le competenze del professionista, certificate da un Ente terzo accreditato), potrebbe addirittura trasformarsi in un elemento negativo, che ostacola il mercato, a danno degli Organismi di Certificazione e dei professionisti interessati, col rischio di mettere in difficoltà l’Ente, ai fini del rispetto dei propri requisiti.
Va infatti considerato che:

i. l’Ente di Accreditamento deve operare in modo imparziale (deve fornire il proprio servizio a tutti coloro che lo richiedono in base a procedure e regole comunemente applicate), e di conseguenza si troverebbe in difetto, nel negare il rilascio di un accreditamento in virtù di un - presunto - divieto normativo;

ii. l’eventuale divieto non avrebbe riscontro in nessun altro Paese e, pertanto, sarebbe facilmente contestabile in sede giurisdizionale. La relazione illustrativa del provvedimento, elaborata dagli Uffici del Senato, giustamente richiama i principi del Mercato Unico Europeo, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la libera circolazione, non solo di merci, servizi e capitali, ma anche delle persone, con specifico riguardo ai procedimenti utili a favorire il mutuo riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali. Pare decisamente inopportuno che l’Italia freni la competitività dei propri professionisti, irrigidendo un mercato che si vuole, invece, rendere molto fluido;

iii. l’Ente non deve subire condizionamenti che ne limitino l’indipendenza e questo aspetto, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, è oggetto di verifica, ai fini dell’appartenenza di ACCREDIA agli Accordi Multilaterali di Mutuo Riconoscimento (il che è posto come requisito per la designazione governativa dell’Ente di Accreditamento);

iv. in base agli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, e al Regolamento n. 765/2008, un Organismo di Certificazione, a fronte di un rifiuto manifestato da ACCREDIA ad accreditare schemi di certificazione basati su specifiche tecniche, è libero di chiedere lo stesso accreditamento ad un diverso Ente di Accreditamento Europeo (situazione già verificatasi per la certificazione delle competenze dei “valutatori immobiliari”, accreditata dall’Ente di Accreditamento olandese RVA), come pure un professionista è libero di farsi certificare da un Organismo di Certificazione straniero accreditato nel proprio Paese di residenza. Quindi, anche nel caso in cui si ritenesse che ACCREDIA non possa certificare a fronte di specifiche tecniche, non sarebbe di impedimento ad avere professionisti italiani certificati sotto accreditamento ISO 17024.

Un O.d.C. accreditato può elaborare, con la partecipazione delle Parti interessate, uno schema di certificazione per una singola professione, rilasciare certificati di conformità in base a tale Schema e ottenere l’accreditamento, se dimostra di aver rispettato i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Successivamente, nel momento in cui verrà definita la norma UNI, l’O.d.C. aggiornerà lo Schema ed il Processo di Certificazione ed adeguerà il Certificato, citando la Conformità alla nuova norma. La responsabilità dello schema di certificazione, sebbene valutato da ACCREDIA, rimarrebbe comunque di responsabilità dell’Organismo di Certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

Non si deve dimenticare che ACCREDIA, per poter svolgere il servizio di accreditamento richiamato dal Reg. Europeo 765/2008, deve riferirsi, nella sua attività di valutazione, esclusivamente a norme armonizzate (si veda la definizione di Accreditamento riportata all’Articolo 2 del Reg. 765). La norma UNI CEI EN ISO 17024:2012, al punto 8, prevede la possibilità di accreditare a fronte di schemi di certificazione basati su norme o altri documenti elaborati dallo stesso Organismo di Certificazione o da Soggetti diversi. ACCREDIA non potrebbe quindi disattendere un requisito della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, perché starebbe svolgendo un’attività contraria al Reg. Europeo 765/2008. L’attività di valutazione svolta da ACCREDIA, per poter essere definita accreditamento come richiamato dal Reg. Europeo 765/2008, deve quindi essere svolta rispettando le norme armonizzate di riferimento, nessun requisito escluso. Ogni violazione comporterebbe automaticamente l’impossibilità di definire il servizio svolto come “accreditamento”.

Ciò detto in merito all’obbligatorietà per ACCREDIA di rilasciare accreditamenti anche in assenza di norme UNI, non si trascuri il fatto che ACCREDIA in ogni caso, in presenza o meno di una norma UNI di riferimento, con la sua attività di valutazione, svolge indirettamente un ruolo di armonizzazione e controllo per la certificazione di profili professionali simili per ruolo e per livello EQF. È fisiologico infatti che possano esistere sul mercato degli schemi di certificazione basati su una norma UNI o su specifica tecnica, che però differiscono per quanto riguarda le regole di certificazione. Per esempio, gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento del percorso formativo (esami orali, esami scritti, valutazione di documenti, prove pratiche, etc.), che devono essere adeguate per esaminare tutte le competenze richieste dallo schema di certificazione, possono differire tra un O.d.C. e un altro.

Il ruolo di ACCREDIA garantisce quindi una certa uniformità d’approccio ed equivalenza tra le procedure operative. L’auspicio, in questo, senso, è che le norme tendano meglio e maggiormente a disciplinare non solo i requisiti, ma anche ogni altro aspetto relativo alle regole dello schema di certificazione (numero, contenuti e modalità delle prove d’esame, competenza dei Commissari, etc.).

Qualora dovessero essere sottoposti all’accreditamento schemi di certificazione relativi alla stessa Figura Professionale, ma aventi regole e caratteristiche differenti, ACCREDIA si farà parte attiva affinché le differenze tra gli schemi vengano superate.

Ciò in quanto ACCREDIA diventa garante nei confronti del mercato sulla chiarezza nell’identificazione dello schema e sulla sua equivalenza quando riferita alla specifica norma o specifica di riferimento. In assenza di norme UNI, ad esempio, se due disciplinari regolano la stessa professione, ACCREDIA potrà svolgere un ruolo di avvicinamento dei due schemi, per evitare confusione nel mercato. Parimenti, anche in presenza di una norma UNI, nulla vieta che nel mercato si sviluppi uno schema simile ma non identico. Anche in questo caso ACCREDIA dovrà cercare di garantire la trasparenza, chiarezza e riconoscibilità sul mercato dei due differenti schemi, per evitare prevedibili confusioni del consumatore finale.

In ogni caso resta fermo che Accredia accredita su schemi riconducibili alla legge 4/2013, in assenza di norma UNI, solo in casi eccezionali, dopo aver consultato gli Organi pertinenti, in coerenza con una procedura interna che coinvolge tutti gli organi di governo dell’Ente [PG 13 -  Procedura per la predisposizione di nuovi schemi di Accreditamento] e prevedendo i criteri, le modalità e le responsabilità connesse con l’avvio di nuovi schemi qualora esistano: un documento normativo/para normativo (Pdr; PAS, ISO TS, CWA), o una legge, o uno schema è già accreditato nel mondo, o un notevolissimo coinvolgimento di tutte le parti interessate, compreso parere positivo degli organi Accredia.

Concludendo. 

Non si tratta di assegnare ad ACCREDIA un ruolo di regolazione del mercato, che la legge non gli attribuisce, ma solo quello di valutazione di schemi di certificazione, basati su norme o specifiche tecniche. ACCREDIA non ha infatti nessun potere impositivo nei confronti degli schemi di certificazione (eccetto i casi nei quali le Parti interessate presenti in ACCREDIA non ravvisino una assoluta necessità di definire prescrizioni applicative particolari), se non quello di valutarne la loro conformità rispetto alle norme internazionali di riferimento.

[Tratto dall’evento DIG.Eat 2015 - The endless paper, svoltosi lo scorso 14 ottobre a Roma (Centro Congressi Fontana di Trevi)]

La Legge n. 4/2013 dispone in materia di professioni non regolamentate dagli Ordini o dai Collegi, escludendo dal suo ambito di applicazione le professioni sanitarie, le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, e rappresenta un miglioramento verso la qualificazione del mercato di queste professioni; va apprezzata la scelta del Legislatore di riconoscere un valore anche alle attestazioni di competenza delle Figure Professionali rilasciate da Soggetti accreditati.

La Legge ha suscitato grande interesse tra le numerose categorie coinvolte. Centinaia sono le “nuove professioni”, mentre le stime sul numero dei professionisti potenzialmente interessati in Italia, superano il milione di persone. Diverse Associazioni di professionisti hanno stabilito contatti con l’Ente. Alcune Associazioni di secondo grado hanno ventilato l’ipotesi di aderire ad ACCREDIA.

Sulla materia sono fortemente coinvolti gli Ordini Professionali (tre di questi sono Soci di ACCREDIA), ma sono attive sul tema anche le Confederazioni imprenditoriali (es., come utilizzatori di servizi “B to B”) ed il mondo dei consumatori, insieme ai Sindacati nazionali dei lavoratori, interessati ai “servizi alla persona”.

Anche per tali ragioni l’Ente è molto attento a un’attuazione del provvedimento coerente con gli scopi prefissati e capace di rendere valore ai professionisti che compiono la scelta - non vincolata - della certificazione rilasciata da un Ente terzo accreditato.

Quasi in concomitanza con la Legge n. 4/2013, veniva emanato il Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che dispone in materia di prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze. Con tale provvedimento il Governo ha esercitato la delega contenuta nella Legge n. 92/2012 sulla riforma del lavoro (c.d. Legge Fornero), ove si fa specifico riferimento al ruolo che deve essere riconosciuto, nella certificazione degli apprendimenti, agli Organismi accreditati da ACCREDIA.

Tornando alla Legge n. 4/2013, in questa si valorizza il ruolo della normazione tecnica (per l’identificazione dei Soggetti normatori occorre riferirsi alla direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come correttamente richiamato dalla Legge n. 4/2013, che prevede, tra gli Enti di Normazione italiani, l’UNI e il CEI. Per semplificare nel testo della Legge n. 4/2013 si è poi riportato semplicemente «normativa tecnica UNI», non per questo però escludendo gli altri Enti di normazione internazionali Membri di ISO e ETSI) e, in stretta connessione, delle certificazioni accreditate. Di che tipi di certificazioni, parla la Legge 4/2013?

Il Regolamento CE n. 765/2008, norma cardine per ACCREDIA, chiarisce che l’attività di accreditamento è rivolta agli Organismi di Valutazione della conformità, “con l’obiettivo di dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un Prodotto, a un Processo, a un Servizio, a un Sistema, a una Persona o a un Organismo siano state rispettate”.

Nel caso della Certificazione di una Persona, questa deve essere rilasciata da un Organismo di terza parte indipendente, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per Organismi che operano nella Certificazione delle Persone”.

Attraverso il sistema della certificazione accreditata, vengono soddisfatti tre requisiti fondamentali, per l’affidabilità del mercato delle professioni e la salvaguardia degli interessi dei consumatori:

imparzialità: la valutazione delle competenze delle Figure Professionali è svolta da un Soggetto (O.d.C.) che, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, deve essere indipendente ed imparziale nei confronti delle Persone certificate (es. non deve offrire o fornire formazione professionale pertinente alla competenza che certifica);

aggiornamento professionale continuo che, per tutta la durata della certificazione, deve essere documentato dalla Persona interessata tramite attestati di formazione o prove d’esame (in base allo schema di certificazione applicabile);

accertamento della competenza della Figura Professionale che passa attraverso il superamento di una prova d’esame.

Operano sul mercato italiano, sotto accreditamento ACCREDIA, alcuni Organismi di Certificazione delle Persone (qualche decina). Queste Certificazioni, in virtù dell’appartenenza di ACCREDIA all’Infrastruttura europea di accreditamento (EA), rientrano negli Accordi Multilaterali Internazionali e, pertanto, hanno validità in tutti i Paesi economicamente sviluppati (da alcuni mesi IAF ha avviato le procedure che dovrebbero portare ad estendere la validità dell’accordo MLA, attualmente limitata all’ambito EA).

Le modalità di accertamento del possesso e del mantenimento della competenza seguite dagli O.d.C. accreditati rivestono carattere generale e possono essere applicate a qualsiasi Figura Professionale, purché siano definiti i requisiti della competenza stessa, in termini di “sapere” (istruzione, formazione, addestramento, esperienza) e di “saper fare” e “saper essere” (abilità e doti intellettive ed umane, etica comportamentale).
Non c’è una limitazione ad alcune categorie (es.: professioni intellettuali vs. attività manuali), né la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 pone dei limiti che escludano alcune professioni dalla possibilità di essere certificate, su base volontaria.

All’atto della domanda di accreditamento, l’O.d.C. deve fornire ad ACCREDIA un’aggiornata e dettagliata descrizione dello schema di certificazione e del relativo processo. L’attività degli O.d.C è riferimento, che chiarisce nel dettaglio quali siano le conoscenze, esperienze e abilità minime perché possa essere rilasciata la certificazione, stabilendo anche i benefici attesi e le prassi da adottare.

Come nella totalità degli altri Paesi, tale descrizione viene desunta da una norma stabilita da un Ente di Normazione, oppure da una specifica individuata da altri Soggetti titolati; incluso l’O.d.C. che, ovviamente, deve dimostrarne l’utilità per il mercato.

ACCREDIA ha promosso una riflessione specifica, in base ai contenuti della Legge n. 4/2013, per dirimere un punto emerso come potenziale criticità, ed in particolare se, per il rilascio di una Certificazione Accreditata si debba necessariamente essere vincolati dalla presenza di una norma UNI/CEI (o altro standard derivante dal sistema di normazione internazionale). Il problema è in via di chiarimento ed è comunque, all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Indubbiamente occorre evitare un paradosso: quello che la Legge voleva valorizzare (le competenze del professionista, certificate da un Ente terzo accreditato), potrebbe addirittura trasformarsi in un elemento negativo, che ostacola il mercato, a danno degli Organismi di Certificazione e dei professionisti interessati, col rischio di mettere in difficoltà l’Ente, ai fini del rispetto dei propri requisiti.
Va infatti considerato che:

i. l’Ente di Accreditamento deve operare in modo imparziale (deve fornire il proprio servizio a tutti coloro che lo richiedono in base a procedure e regole comunemente applicate), e di conseguenza si troverebbe in difetto, nel negare il rilascio di un accreditamento in virtù di un - presunto - divieto normativo;

ii. l’eventuale divieto non avrebbe riscontro in nessun altro Paese e, pertanto, sarebbe facilmente contestabile in sede giurisdizionale. La relazione illustrativa del provvedimento, elaborata dagli Uffici del Senato, giustamente richiama i principi del Mercato Unico Europeo, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la libera circolazione, non solo di merci, servizi e capitali, ma anche delle persone, con specifico riguardo ai procedimenti utili a favorire il mutuo riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali. Pare decisamente inopportuno che l’Italia freni la competitività dei propri professionisti, irrigidendo un mercato che si vuole, invece, rendere molto fluido;

iii. l’Ente non deve subire condizionamenti che ne limitino l’indipendenza e questo aspetto, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, è oggetto di verifica, ai fini dell’appartenenza di ACCREDIA agli Accordi Multilaterali di Mutuo Riconoscimento (il che è posto come requisito per la designazione governativa dell’Ente di Accreditamento);

iv. in base agli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, e al Regolamento n. 765/2008, un Organismo di Certificazione, a fronte di un rifiuto manifestato da ACCREDIA ad accreditare schemi di certificazione basati su specifiche tecniche, è libero di chiedere lo stesso accreditamento ad un diverso Ente di Accreditamento Europeo (situazione già verificatasi per la certificazione delle competenze dei “valutatori immobiliari”, accreditata dall’Ente di Accreditamento olandese RVA), come pure un professionista è libero di farsi certificare da un Organismo di Certificazione straniero accreditato nel proprio Paese di residenza. Quindi, anche nel caso in cui si ritenesse che ACCREDIA non possa certificare a fronte di specifiche tecniche, non sarebbe di impedimento ad avere professionisti italiani certificati sotto accreditamento ISO 17024.

Un O.d.C. accreditato può elaborare, con la partecipazione delle Parti interessate, uno schema di certificazione per una singola professione, rilasciare certificati di conformità in base a tale Schema e ottenere l’accreditamento, se dimostra di aver rispettato i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Successivamente, nel momento in cui verrà definita la norma UNI, l’O.d.C. aggiornerà lo Schema ed il Processo di Certificazione ed adeguerà il Certificato, citando la Conformità alla nuova norma. La responsabilità dello schema di certificazione, sebbene valutato da ACCREDIA, rimarrebbe comunque di responsabilità dell’Organismo di Certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

Non si deve dimenticare che ACCREDIA, per poter svolgere il servizio di accreditamento richiamato dal Reg. Europeo 765/2008, deve riferirsi, nella sua attività di valutazione, esclusivamente a norme armonizzate (si veda la definizione di Accreditamento riportata all’Articolo 2 del Reg. 765). La norma UNI CEI EN ISO 17024:2012, al punto 8, prevede la possibilità di accreditare a fronte di schemi di certificazione basati su norme o altri documenti elaborati dallo stesso Organismo di Certificazione o da Soggetti diversi. ACCREDIA non potrebbe quindi disattendere un requisito della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, perché starebbe svolgendo un’attività contraria al Reg. Europeo 765/2008. L’attività di valutazione svolta da ACCREDIA, per poter essere definita accreditamento come richiamato dal Reg. Europeo 765/2008, deve quindi essere svolta rispettando le norme armonizzate di riferimento, nessun requisito escluso. Ogni violazione comporterebbe automaticamente l’impossibilità di definire il servizio svolto come “accreditamento”.

Ciò detto in merito all’obbligatorietà per ACCREDIA di rilasciare accreditamenti anche in assenza di norme UNI, non si trascuri il fatto che ACCREDIA in ogni caso, in presenza o meno di una norma UNI di riferimento, con la sua attività di valutazione, svolge indirettamente un ruolo di armonizzazione e controllo per la certificazione di profili professionali simili per ruolo e per livello EQF. È fisiologico infatti che possano esistere sul mercato degli schemi di certificazione basati su una norma UNI o su specifica tecnica, che però differiscono per quanto riguarda le regole di certificazione. Per esempio, gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento del percorso formativo (esami orali, esami scritti, valutazione di documenti, prove pratiche, etc.), che devono essere adeguate per esaminare tutte le competenze richieste dallo schema di certificazione, possono differire tra un O.d.C. e un altro.

Il ruolo di ACCREDIA garantisce quindi una certa uniformità d’approccio ed equivalenza tra le procedure operative. L’auspicio, in questo, senso, è che le norme tendano meglio e maggiormente a disciplinare non solo i requisiti, ma anche ogni altro aspetto relativo alle regole dello schema di certificazione (numero, contenuti e modalità delle prove d’esame, competenza dei Commissari, etc.).

Qualora dovessero essere sottoposti all’accreditamento schemi di certificazione relativi alla stessa Figura Professionale, ma aventi regole e caratteristiche differenti, ACCREDIA si farà parte attiva affinché le differenze tra gli schemi vengano superate.

Ciò in quanto ACCREDIA diventa garante nei confronti del mercato sulla chiarezza nell’identificazione dello schema e sulla sua equivalenza quando riferita alla specifica norma o specifica di riferimento. In assenza di norme UNI, ad esempio, se due disciplinari regolano la stessa professione, ACCREDIA potrà svolgere un ruolo di avvicinamento dei due schemi, per evitare confusione nel mercato. Parimenti, anche in presenza di una norma UNI, nulla vieta che nel mercato si sviluppi uno schema simile ma non identico. Anche in questo caso ACCREDIA dovrà cercare di garantire la trasparenza, chiarezza e riconoscibilità sul mercato dei due differenti schemi, per evitare prevedibili confusioni del consumatore finale.

In ogni caso resta fermo che Accredia accredita su schemi riconducibili alla legge 4/2013, in assenza di norma UNI, solo in casi eccezionali, dopo aver consultato gli Organi pertinenti, in coerenza con una procedura interna che coinvolge tutti gli organi di governo dell’Ente [PG 13 -  Procedura per la predisposizione di nuovi schemi di Accreditamento] e prevedendo i criteri, le modalità e le responsabilità connesse con l’avvio di nuovi schemi qualora esistano: un documento normativo/para normativo (Pdr; PAS, ISO TS, CWA), o una legge, o uno schema è già accreditato nel mondo, o un notevolissimo coinvolgimento di tutte le parti interessate, compreso parere positivo degli organi Accredia.

Concludendo. 

Non si tratta di assegnare ad ACCREDIA un ruolo di regolazione del mercato, che la legge non gli attribuisce, ma solo quello di valutazione di schemi di certificazione, basati su norme o specifiche tecniche. ACCREDIA non ha infatti nessun potere impositivo nei confronti degli schemi di certificazione (eccetto i casi nei quali le Parti interessate presenti in ACCREDIA non ravvisino una assoluta necessità di definire prescrizioni applicative particolari), se non quello di valutarne la loro conformità rispetto alle norme internazionali di riferimento.