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Capo I – Dei beni in generale

Art. 810

Nozione

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

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Sezione I – Dei beni nell’ordine corporativo

Art. 811

Disciplina corporativa

[I beni sono sottoposti alla disciplina dell’ordinamento corporativo in relazione alla loro funzione economica e alle esigenze della produzione nazionale.]

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Sezione II – Dei beni immobili e mobili

Art. 812

Distinzione dei beni

Sono beni immobili [Codice civile 819, 2746] il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione [Codice civile 1350, 2643, 2810].

Sono mobili tutti gli altri beni [Codice civile 814, 815, 816, 923, 1766, 2784].

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Art. 813

Distinzione dei diritti

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative [Codice di procedura civile 555]; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

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Art. 814

Energie

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico [Codice civile 812; Codice penale 624].

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Art. 815

Beni mobili iscritti in pubblici registri

I beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 2683] sono soggetti alle disposizioni che li riguardano [Codice civile 507, 509, 534, 561, 812, 819, 1156, 1162, 1706, 1707, 2750, 2779, 2810, 2913, 2914, n. 1, 2915; Codice della navigazione 146, 245, 753, 861] e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

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Art. 816

Universalità di mobili

È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria [Codice civile 727, 771, 812, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914, n. 3].

Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici [Codice civile 818].

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Art. 817

Pertinenze

Sono pertinenze [Codice civile 818] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa [Codice civile 667, 983, 1477, 1617, 2810, n. 1].

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [Codice civile 959; Codice della navigazione 29, 246, 247, 248, 862, 863].

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Art. 818

Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze [Codice civile 667, 1477, 2811, 2912], se non è diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici [Codice civile 817].

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale [Codice civile 816, 819; Codice della navigazione 247, 863].

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Art. 819

Diritti dei terzi sulle pertinenze

La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi [Codice civile 818]. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa [Codice civile 2704] anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile [Codice civile 812] o un bene mobile iscritto in pubblici registri [Codice civile 815, 2683; Codice della navigazione 146, 245, 247, 248, 753, 861, 863].

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Sezione III – Dei frutti

Art. 820

Frutti naturali e frutti civili

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere [Codice civile 181, 375, n. 1, 464, 771, 807, 959, 984, 2757, 2763, 2764, 2776, 2791, 2865].

Finché non avviene la separazione [Codice civile 821], i frutti formano parte della cosa [Codice civile 1477; Codice di procedura civile 516]. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura [Codice civile 1348, 1472; Codice di procedura civile 531].

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia [Codice civile 1148, 1149]. Tali sono gli interessi dei capitali [Codice civile 1224, 1282, 1284, 1815], i canoni enfiteutici [Codice civile 960], le rendite vitalizie [Codice civile 1861, 1872] e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni [Codice civile 1571, 1587, n. 2, 1615].

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Art. 821

Acquisto dei frutti

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce [Codice civile 669, 1263, 1477, 1775, 1960], salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri [Codice civile 181, 820, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1472, 1615, 1960, 2791]. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione [Codice civile 2912].

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto [Codice civile 55, 984, 2041].

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto [Codice civile 71, 1263, 1531, 1880].

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