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Art. 816

Universalità di mobili

È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria [Codice civile 727, 771, 812, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914, n. 3].

Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici [Codice civile 818].

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