Art. 817
Pertinenze
Sono pertinenze [Codice civile 818] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa [Codice civile 667, 983, 1477, 1617, 2810, n. 1].
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [Codice civile 959; Codice della navigazione 29, 246, 247, 248, 862, 863].
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