Art. 818
Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze [Codice civile 667, 1477, 2811, 2912], se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici [Codice civile 817].
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale [Codice civile 816, 819; Codice della navigazione 247, 863].
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