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Art. 815

Beni mobili iscritti in pubblici registri

I beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 2683] sono soggetti alle disposizioni che li riguardano [Codice civile 507, 509, 534, 561, 812, 819, 1156, 1162, 1706, 1707, 2750, 2779, 2810, 2913, 2914, n. 1, 2915; Codice della navigazione 146, 245, 753, 861] e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

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