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Art. 812

Distinzione dei beni

Sono beni immobili [Codice civile 819, 2746] il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione [Codice civile 1350, 2643, 2810].

Sono mobili tutti gli altri beni [Codice civile 814, 815, 816, 923, 1766, 2784].

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