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Art. 821

Acquisto dei frutti

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce [Codice civile 669, 1263, 1477, 1775, 1960], salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri [Codice civile 181, 820, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1472, 1615, 1960, 2791]. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione [Codice civile 2912].

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto [Codice civile 55, 984, 2041].

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto [Codice civile 71, 1263, 1531, 1880].

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