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Art. 820

Frutti naturali e frutti civili

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere [Codice civile 181, 375, n. 1, 464, 771, 807, 959, 984, 2757, 2763, 2764, 2776, 2791, 2865].

Finché non avviene la separazione [Codice civile 821], i frutti formano parte della cosa [Codice civile 1477; Codice di procedura civile 516]. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura [Codice civile 1348, 1472; Codice di procedura civile 531].

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia [Codice civile 1148, 1149]. Tali sono gli interessi dei capitali [Codice civile 1224, 1282, 1284, 1815], i canoni enfiteutici [Codice civile 960], le rendite vitalizie [Codice civile 1861, 1872] e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni [Codice civile 1571, 1587, n. 2, 1615].

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