Codici Codice civile Capo I – Dei beni in generale Art. 810 Art. 810 Nozione Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Diritto / Restituzione quote societarie a seguito di sentenza di nullità: diritto al conseguimento degli utili percepiti dal terzo Società / C’è sempre una pietra scartata che può diventare testata d’angolo Musica / Nannerl, la Mozart più grande Diritto / L'audace tango di Mr. Tallongo Diritto / Alterazione di Impronte Digitali da utilizzo costante di detersivi Università / AVA 3: il racconto di un’Università che impara a raccontarsi Diritto / Tempo libero negli stabilimenti penitenziari della RFT, in quelli austriaci, nonchè della Svizzera Diritto / La “torchiatura” degli iscritti per garantire la sostenibilità Diritto / La governance delle società quotate tra autonomia negoziale e segregazione: il caso Ferrari Diritto / Il corretto inquadramento di una docente a seguito di un “passaggio di ruolo” da un ordine di scuola a un altro
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