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Capo I – Dell’assenza

Art. 48

Curatore dello scomparso

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza [Codice civile 43] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [Codice civile 565], o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti [Codice civile 1387], la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [Codice civile 65; Codice di procedura civile 721; c.n. 206, 834].

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

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Art. 49

Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia [Codice civile 58], i presunti successori legittimi [Codice civile 565] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che ne sia dichiarata l’assenza [Codice civile 62, 117, 191; Codice di procedura civile 722].

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Art. 50

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza [Codice di procedura civile 730], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono [Codice civile 587, 620] .

Coloro che sarebbero eredi testamentari [Codice civile 592] o legittimi [Codice civile 565] , se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni [Codice civile 52, 54, 55, 56, 57; Codice di procedura civile 725].

I legatari [Codice civile 588] , i donatari [Codice civile 769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434 [Codice civile 63] .

Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione [Codice di procedura civile 119] nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.

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Art. 51

Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente

Il coniuge dell’assente [Codice civile 117], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [Codice civile 159] e per titolo di successione [Codice civile 536], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente [Codice civile 433, 438].

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Art. 52

Effetti della immissione nel possesso temporaneo

L’immissione nel possesso temporaneo dei beni [Codice civile 50, 64] deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769].

Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente [Codice di procedura civile 725].

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Art. 53

Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite [Codice civile 55, 536]. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite [Codice di procedura civile 725].

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Art. 54

Limiti alla disponibilità dei beni

Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni [Codice civile 50] non possono alienarli, ipotecarli [Codice civile 2808] o sottoporli a pegno [Codice civile 2784], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale [Codice civile 63, 66].

Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate [Codice di procedura civile 725, 737].

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Art. 55

Immissione di altri nel possesso temporaneo

Se durante il possesso temporaneo [Codice civile 50, 53] taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore [Codice civile 535], può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [Codice civile 821] se non dal giorno della domanda giudiziale [Codice civile 1148].

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Art. 56

Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza

Se durante il possesso temporaneo [Codice civile 50] l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli [Codice civile 71]; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [Codice civile 1148, 1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 54 restano irrevocabili.

Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’articolo 53.

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Art. 57

Prova della morte dell’assente

Se durante il possesso temporaneo [Codice civile 50] è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [Codice civile 456].

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

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