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Art. 49

Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia [Codice civile 58], i presunti successori legittimi [Codice civile 565] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che ne sia dichiarata l’assenza [Codice civile 62, 117, 191; Codice di procedura civile 722].

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