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Art. 48

Curatore dello scomparso

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza [Codice civile 43] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [Codice civile 565], o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti [Codice civile 1387], la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [Codice civile 65; Codice di procedura civile 721; c.n. 206, 834].

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

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