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Art. 56

Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza

Se durante il possesso temporaneo [Codice civile 50] l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli [Codice civile 71]; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [Codice civile 1148, 1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 54 restano irrevocabili.

Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’articolo 53.

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