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Art. 55

Immissione di altri nel possesso temporaneo

Se durante il possesso temporaneo [Codice civile 50, 53] taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore [Codice civile 535], può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [Codice civile 821] se non dal giorno della domanda giudiziale [Codice civile 1148].

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